Pace fiscale: istruzioni per sanare le violazioni formali entro oggi 31 maggio

Chiara Arroi 31/05/19
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Occhio alla scadenza di oggi 31 maggio per quanto riguarda la sanatoria degli errori formali. E’ questo infatti il termine ultimo per approfittare di questa opportunità. Giorni fa sono arrivati ancora chiarimenti in materia di Pace fiscale, nello specifico sulla sanatoria delle violazioni formali. L’Agenzia delle entrate ha diffuso lo scorso 15 maggio una circolare esplicativa, con le istruzioni per sanare le irregolarità formali in Dichiarazione dei redditi.

Il decreto 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019, ha dato vita alla sanatoria per errori formali commessi. A questo proposito è anche arrivato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, che ha recepito questa novità, contenuta all’articolo 9 del Decreto. E nella giornata del 21 marzo è anche stata diffusa la risoluzione numero 37/E, con cui le Entrate hanno istituto il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per pagare le somme dovute.

Ora c’è anche la circolare esplicativa con le istruzioni specifiche su come procedere alla definizione agevolata di queste irregolarità (la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019).

Vediamo quindi in dettaglio le regole stabilite e comunicate dalle Entrate

Pace fiscale 2019: cosa sono le violazioni formali

L’articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto fiscale (decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 collegato alla Legge di bilancio 2019), prevede la possibilità di definire “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018” con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.

A chi è rivolta la definizione agevolata delle violazioni formali

La regolarizzazione in questione è destinata:

  • alle “partite IVA”, siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali,
  • ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell’adempiere agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
  • i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti

Tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Tutti quindi, purché queste violazioni siano state commesse entro il 24 ottobre 2018, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

==>> Rottamazione cartelle esattoriali >>==

Quali errori formali rientrano nella Definizione agevolata

La circolare fornisce alcuni esempi di violazioni formali definibili, solo se le irregolarità sono commesse entro il 24 ottobre 2018:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione dello spesometro o delle comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali. In questo caso l’Agenzia delle Entrate specifica che la pace fiscale si applica soltanto qualora l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
  • la mancata iscrizione al VIES.

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Pace fiscale violazioni formali: quando non è possibile

Ci sono categorie di irregolarità escluse a priori dalla possibilità di definizione agevolata secondo l’articolo 9:

  • le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo,
  • le infrazioni, le inosservanze e le omissioni legate ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali legati l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);
  • le infrazioni, le inosservanze e le omissioni legate ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (ossia 19 dicembre 2018);
  • le irregolarità legate atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, meglio conosciuta come voluntary disclosure;

Ma c’è di più. Non possono rientrare in questa sanatoria:

  • le violazioni che riguardano omessi o tardivi pagamenti, tra cui anche l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi anche senza debito d’imposta, così come l’omessa presentazione dei modelli per gli studi di settore,
  • le irregolarità relative all’omessa emissione di fatture, ricevute e scontrini, l’omesso esercizio di opzioni da comunicare in dichiarazione dei redditi (come l’opzione per l’esercizio della cedolare secca).

Pace fiscale errori formali: come sanare le irregolarità

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni e
  • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Pace fiscale: come rimuovere le irregolarità formali

Per procedere al perfezionamento della violazione, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ESEMPIO: se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta.

Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta.

Fonte: Agenzia delle entrate

 

Chiara Arroi

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