La pace fiscale, introdotta dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi. Anche in questi tre specifici casi. A tutto c’è una scadenza però. Per queste opportunità è il 31 maggio 2019.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e cosa si può rottamare con precisione entro questa data.
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Pace fiscale: definizione irregolarità formali
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere sanate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento deve essere effettuato in due rate di pari importo:
- Prima rate entro il 31 maggio 2019,
- Seconda rata entro il 2 marzo 2020
- Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019
Le istruzioni per la compilazione del modello F24 e il codice tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 37 del 21 marzo 2019 – pdf
==> Pace fiscale errori formali: cosa prevede, costo, codice tributo <==
Pace fiscale: definizione controversie tributarie
Le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia (il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
La controversia sul ricorso pendente iscritto nel primo grado può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).
Anche in questa tipologia di pace fiscale il versamento deve avvenire entro il 31 maggio 2019. Entro questa data, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali.
Non solo il pagamento però. Anche per fare domanda di adesione a questa modalità di rottamazione, deve farlo entro il 31 maggio 2019. In particolare, è aperta dallo scorso 6 marzo la possibilità di inviare domanda per ciascuna controversia. E lo si può fare fino al 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.
==> Pace fiscale, liti tributarie pendenti: come chiederla online <==
Pace fiscale: definizione processi verbali di contestazione
Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) è possibile definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che – sempre entro il 24 ottobre 2018 – non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni – in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva – contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.
Per avvalersi della definizione agevolata si deve presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.
La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
È possibile rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.
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