Si tratta del tanto annunciato lo saldo e stralcio delle mini-cartelle fino a 1.000 euro, per vecchi debiti compresi tra il 2000 e il 2010, incluso nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019.
Vediamo in dettaglio cos’è lo stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro e come fare per ottenerlo.
Tutte le novità in Legge di bilancio 2019
Pace fiscale 2019, stralcio totale debiti fino a 1.000 euro: cos’è
La disposizione prevista all’articolo 4 del decreto fiscale stabilisce che i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi al 24 ottobre 2018) fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, vengono annullati automaticamente.
Pace fiscale 2019, stralcio totale mini cartelle: per quali debiti?
Questo stralcio totale, o cancellazione, comprende tutta una serie di tributi e debiti non ancora pagati al Fisco, compresi multe, bollo auto, tributi locali (come vecchia Ici, irpef e addizionali, tassa sui rifiuti, ecc).
Sono evidentemente escluse le multe prese dal 2010 in poi, o comunque quelle che, pur ricevute tra il 2000 e il 2010 abbiano dato luogo a una cartella di pagamento negli anni successivi.
Pace fiscale, stralcio tatale debiti fino a 1.000 euro: come fare
Chi si sta chiedendo cosa si debba fare per ottenere una cancellazione totale di un debito Equitalia fino a 1.000 euro accantonato nel cassetto tra gli anni 2000 e 2010, la risposta è subito pronta: non si deve fare assolutamente niente. Non occorre muovere nemmeno un dito.
L’articolo 4 del Decreto fiscale prevede un annullamento automatico che sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto e quindi il 24 ottobre 2018, comprensivi oltre al capitale degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e le sanzioni.
Se tutto il debito comprensivo di interessi e sanzioni supera i mille euro, non si rientrerà nel beneficio del condono.
Come prevede la norma, i debiti indicati saranno automaticamente annullati, ciò significa che il contribuente non dovrà fare niente,. Non si deve presentare alcuna istanza o richiesta, perché l’annullamento sarà effettuato direttamente dall’ufficio.
Si ricorda per che verificare la data di iscrizione a ruolo della una contravvenzione stradale basta verificare nei dettagli della cartella esattoriale dove, oltre ai singoli importi da riscuotere, è indicata anche la data in cui è stato trasmesso il ruolo.
Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.
Pace fiscale 2019, stralcio totale: a quali debiti non si applica
Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Decreto fiscale 2019: entrata in vigore
La data di entrata in vigore del decreto ovvero il 24 ottobre 2018 costituisce una data da tenere in considerazione in quanto molte disposizioni previste dal documento hanno come riferimento proprio tale data.
Il 24 ottobre 2018 dunque costituirà il termine tra chi ad esempio potrà usufruire della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e chi invece non potrà farlo, perché consegnati successivamente.
L’articolo 1 del decreto prevede espressamente che il contribuente potrà definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.
Tale data limite è prevista anche per la notifica degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data.
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