Ma chi ha diritto ad accedere alla “pace contributiva”? È possibile riscattare qualsiasi periodi di lavoro non coperto da contribuzione? Quanto costa riscattare i contributi con la “pace contributiva”? Quali sono i vantaggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla “pace contributiva”.
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Pace contributiva: soggetti interessati
Innanzitutto è bene specificare che possono aderire alla “pace contributiva”, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 gli iscritti:
- all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata di cui all’art.2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335
Tali soggetti devono essere:
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non già titolari di pensione.
Poiché non sono ammessi alla “pace contributiva” tutti quei soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 31 dicembre 1995, è possibile affermare che la misura è rivolta essenzialmente a tutti i lavoratori che andranno in pensione interamente con il sistema di “calcolo contributivo” (cosiddetti contributivi puri). Quindi, va da sé che non possono essere ammessi, ad esempio, chi è nel sistema “misto” (metà contributivo e metà retributivo) ovvero retributivo.
Pace contributiva e Quota 100
Ne deriva che la “pace contributiva” non può essere utilizzata per raggiungere la pensione con “Quota 100”, poiché sono interessati lavoratori con una storia lavorativa attiva al 31 dicembre 1995.
Pace contributiva: quali periodi riscattare
Ma quali periodi non lavorati è possibile riscattare? Sul punto la norma prevede che la sistemazione della posizione contributiva riguarda, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 (29 gennaio 2019) compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Attenzione: l’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
È attualmente allo studio un emendamento che darebbe la possibilità ai lavoratori stagionali di poter riscattare le “annualità” fino a tutto il 31 dicembre 1995, quindi antecedenti il 1996.
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Pace contributiva: quanto costa
Riscattare i periodi contributivi comporta un onere da sostenere, che è determinato in base ai criteri fissati dal dell’art. 2, co. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n.184. In pratica, si rapporta la contribuzione alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, il tutto viene poi riproporzionato in base al periodo oggetto di riscatto.
Agevolazioni fiscali
Chi riscatta i periodi contributivi avvalendosi della facoltà concessa dal c.d. “Decretone”, può accedere alle agevolazioni fiscali che ammortizzano in parte la spesa sostenuta dal contribuente. Infatti è possibile detrarre l’onere sostenuto dall’Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Inoltre, per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.
Modalità di versamento
La domanda di accesso può essere fatta, oltre dall’assicurato, anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado. Quanto al versamento dell’onere, esso può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:
- in unica soluzione;
- ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Su questo punto è allo studio un emendamento che prevede di allungare da 5 a 10 anni la rateizzazione dell’onere da sostenere. In questo modo, il numero massimo delle rate mensili passerebbero da 60 a 120, per un importo minimo sempre di 30 euro.
Infine, la rateizzazione non può essere concessa:
- nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta;
- nei casi di accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
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