PA: tutte le novità del dl sblocca-debiti. Professionisti e garanzia

Redazione 31/05/13
Per assimilare tutti i debiti delle Pubbliche amministrazioni si fa ricorso alla doppia garanzia dello Stato. La principale novità prevista sul fronte Pa dagli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio del Senato, con specifico riferimento al decreto 35/2013 (cosiddetto sblocca-debiti) che lunedì 3 giungo sarà sul tavolo d’esame della seduta di Palazzo Madama, riguarda la cosiddetta “fase due”. Quest’ultima infatti permette, oltre di superare i 40 miliardi di  mobilitati dal decreto, di vuotare “l’intero plafond” dei crediti insoluti, come peraltro confermato da uno dei relatori del provvedimento insieme ad Antonio D’Alì (Pdl), Giorgio Santini del Pd. Le altre modifiche che saltano all’occhio del provvedimento a quattro mani Santini-D’Alì hanno a che fare, una, all’articolo 9, con la concessione della “garanzia dello Stato” atta a facilitare la consegna dei correlati crediti verso banche ed altri intermediari finanziari, compresa anche la Cassa depositi e prestiti, “nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica”, l’altra invece, all’articolo 5, con la “cessione di garanzia dello Stato” a beneficio di “istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali”.

Le variazioni introdotte dalla commissione  Bilancio del Senato non si arrestano qui. In riferimento ad esempio all’articolo 1, da un lato, si sottolinea l’importanza della predisposizione dello sbarramento all’erogazione parziale del premio di risultato, dall’altro, la rilevanza della previsione di una sanzione applicativa di natura disciplinare nei confronti dei vertici dirigenziali responsabili di non aver restituito alla Cdp la prima rata dell’anticipo di liquidità erogata attraverso gli importi eventualmente eccedenti dal versamento di tutti  i debiti per cui è stato possibile acquisire il prestito o gli spazi finanziari regionali. Un ulteriore cambiamento apportato dalla commissione riguarda poi l’attenuazione delle sanzioni nei confronti degli enti locali che si sono dimostrati disciplinati, e cioè quegli enti che in ossequio al pagamento, nel corso del 2012 sono arrivati a sforare il Patto di stabilità. Entro tali circostanze infatti le penalizzazioni verranno circoscritte al solo ammontare che non è  direttamente “imputabile ai predetti pagamenti”. In virtù poi di una ragguardevole correzione che tocca tanto l’articolo 6 quanto l’articolo 7 del dl sblocca-debiti, la commissione Bilancio mette mano anche alle cosiddette “buone nuove “ per i professionisti.

In tal senso, tra i crediti oggetto di certificazione e ricognizione, alle forniture ed agli appalti sono state aggregate le “obbligazioni relative a prestazioni professionali”, mentre, ai fini compensativi, l’equiparazione dei debiti dei professionisti corre il rischio di non essere totale con i debiti delle aziende. Giorgio Santini si è dichiarato disponibile nel ridiscutere lunedì in aula, apportando alcune variazioni, la norma in questione. La stessa cosa potrebbe eventualmente succedere anche per la proroga accordata ad Equitalia. In considerazione di come è stato, per il momento, redatto l’emendamento, nonostante i relatori abbiano prospettato un ritocco che allungherebbe di sei mesi l’intera operazione di riscossione dei tributi comunali, il riferimento sembra applicabile alla sola Tares.

La comunicazione diffusa ieri annuncia altre aggiuntive limitazioni: tutte le pubbliche amministrazioni oggetto del dl dovranno infatti rendere pubblica sui rispettivi siti web, entro e non oltre il 5 luglio, la lista integrale dei creditori nei cui confronti verrà effettuato il saldo. Il termine di scadenza, poi, entro cui i medesimi creditori dovranno aver ricevuto l’avviso dell’avvenuto pagamento, tramite posta elettronica certificata, è fissato 30 giungo. Gli emendamenti previsti dal decreto legge 35/2013 introducono infine alcune riconsiderazioni anche per il versante-Comuni. Arriva per le amministrazioni comunali l’estensione (protratta dal 2012 al 2014) dell’obbligatorietà di devolvere alle spese correnti non oltre la metà, ossia il 50%, delle entrate originate da concessioni edilizie e da relative contravvenzioni. In aggiunta a ciò, e con sempre i Comuni quale oggetto-destinatario, anche le permute sono state incluse tra le operazioni di acquisti immobiliari a titolo oneroso, lasciati fuori dal divieto, che le stesse amministrazioni comunali  sono legittimate a realizzare.

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