OUA contro mediazione, oggi il Tar Lazio decide

Redazione 09/03/11

Oggi alle 11, in via Flaminia 189, attuale sede romana del Tar Lazio, davanti al Collegio giudicante della sezione prima, composto dal presidente Giorgio Giovannini, consigliere anziano Roberto Politi, relatore Anna Bottiglieri, si discute il ricorso proposto, tra gli altri, dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (OUA) contro i Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico.

E’ stato chiesto l’annullamento del Decreto Ministeriale numero 180 del 18 ottobre 2010, avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione”

Il ricorso (numero 10937/2010 e 36 di chiamata) contiene, tra gli altri,  i seguenti motivi:

1) Si censura la genericità nella individuazione della figura del mediaconciliatore e delle strutture di conciliazione, in contrasto con l’art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica, trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione.

Si evidenzia come manchino i “parametri volti a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza“.

L’art. 16 del regolamento, al contrario, si limiterebbe a stabilire che “qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza” sia abilitato a costituire un organismo di mediazione.

Dunque, non solo i criteri di selezione degli organismi di mediazione privilegierebbero “fattori di natura economico-finanziaria che non sono indicativi della professionalità del mediatore” ma anzi impedirebbero “per la loro incidenza patrimoniale, l’accesso degli esercenti la professione legale al registro degli organismi di mediazione“.

2) Vi sarebbe, inoltre, un eccesso di delega, perchè, in contrasto con la previsione della legge delega, l’art. 5 del Dlgs 28/10 configurerebbe il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, “di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia“.

Ciò perchè la “preclusione” cui fa riferimento la legge delega, non andrebbe intesa quale “inibizione“, ma quale mera “limitazione” alla tutela processuale.

Il dlgs 28/10, in definitiva, individuando il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, “impedirebbe l’immediato accesso dei cittadini alla giustizia, a scapito dei principi di necessaria effettività della tutela giudiziale“.

3) Si censura anche la disciplina transitoria contenuta nel Regolamento impugnato.

Si osserva, infatti, che “alcune disposizioni ministeriali, nell’intento del legislatore del Dlgs 28/10, avrebbero dovuto avere efficacia limitata all’entrata in vigore del Regolamento oggetto della presente impugnazione“.

Ed invece, violando in particolare ll’art. 16 del Dlgs 28/10, il Regolamento avrebbe non soltanto introdotto una ulteriore disciplina transitoria, ma l’avrebbe utilizzata per sancire la sopravvivenza di organismi per i quali il legislatore aveva già previsto la decadenza.

4) Gli argomenti contenuti nel ricorso sono sinteticamente riassunti nella breve “lettera aperta ai cittadini“.

Caro cittadino,

sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?

Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà costi e ritardi?

Sai che per legge avrai l’obbligo di rinvolgerti ad un mediatore prima di rivolgerti al giudice?

Prendere o lasciare, non avrai scelta!

Dovrai versare un importo variabile da 105 a 9.240 euro, in base al valore della controversia, anche se non intendi conciliare.

Sai anche che il tuo mediatore potrebbe non essere “quello sotto casa”, perché potresti essere convocato a centinaia di chilometri di distanza, e che, pur in tua assenza, il mediatore potrà fare una proposta di conciliazione fortemente vincolante per il futuro giudizio?

E se la conciliazione non riesce, cosa succede?

Avrai pagato inutilmente queste somme; avrai aspettato almeno 4 o 5 mesi, e, solo dopo, potrai finalmente andare davanti al Giudice in Tribunale.

È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?”

Redazione

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