Ottava salvaguardia, oggi scade il termine per le domande

Redazione 02/03/17

Scade oggi, 2 marzo 2017, il termine per presentare domanda di adesione all’ottava salvaguardia. Ultima possibilità, quindi, per tutti i lavoratori esodati rimasti scoperti a causa della Riforma Fornero e successivamente non interessati dalle varie misure di riforma delle pensioni.

Si tratta, è bene sottolinearlo, del termine ultimo per tutti gli esodati. Non saranno accettate domande di adesione successive al 2 marzo, anche se il ritardo fosse dovuto al fatto di non essere sicuri di avere i requisiti sufficienti. L’ottava salvaguardia sarà inoltre l’ultimo provvedimento di questa natura: il fondo destinato alle esigenze degli esodati è stato abolito.

Ultima chiamata per tutti, insomma: vediamo quali sono i requisiti e i possibili vantaggi.

Che cosa prevede l’ottava salvaguardia?

L’ottava salvaguardia è, come le precedenti misure analoghe, un provvedimento che permette ai lavoratori rimasti inoccupati ma privi dei contributi necessari al pensionamento di andare in pensione con i requisiti (meno stringenti) previsti prima della Riforma Fornero.

I lavoratori interessati dall’ottava salvaguardia, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, sono oltre 30.000. A essere tutelate saranno le stesse categorie di esodati inclusi nella settima salvaguardia, con la differenza che vengono allungati i tempi utili per maturare il diritto alla pensione.

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Quali lavoratori rientrano nell’ottava salvaguardia?

Ma chi potrà accedere, per l’esattezza, all’ottava e ultima salvaguardia?

Saranno tutelati dalla misura innanzitutto i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2011 a seguito di accordi governativi o non governativi o a seguito di fallimento o liquidazione dell’azienda. Per accedere all’ottava salvaguardia, questi lavoratori dovranno maturare il diritto alla pensione entro 36 mesi dalla fine del sussidio di mobilità.

Potranno inoltre presentare domanda di ammissione alla salvaguardia i prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011. Tra questi, coloro che possono vantare almeno un contributo volontario accreditato alla data del 6 dicembre 2011 potranno accedere alla salvaguardia se maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019; gli altri solo se maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2018.

I lavoratori cessati dal servizio, sia a seguito di accordi individuali o collettivi sia per risoluzione unilaterale, potranno beneficiare della misura se maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019. Stesso termine per i lavoratori che nell’anno 2011 risultavano in congedo per assistere i figli con disabilità grave.

A chi bisogna presentare la domanda?

Bisogna fare attenzione a chi dovrà essere presentata la domanda di adesione all’ottava salvaguardia.

I lavoratori cessati dal servizio e quelli che hanno usufruito del congedo per assistenza ai figli con disabilità grave, infatti, dovranno presentare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Devono invece inviare domanda all’Inps i lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari.

Per tutti, comunque, la scadenza ultima è oggi 2 marzo 2017.

Ottava salvaguardia o Ape sociale?

Questa, lo ribadiamo, è l’ultima opportunità per tutti gli esodati di accedere alla salvaguardia. Chi, per qualsiasi motivo, non invierà domanda entro oggi, non potrà più usufruire della misura e dovrà accontentarsi, se possiede i requisiti, dell’Ape sociale.

L’Ape sociale, lo ricordiamo, permetterà dal prossimo 1° maggio di andare in pensione a 63 anni a spese dello Stato (a differenza della “normale” Ape volontaria) ad alcune categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà. L’Ape sociale, tuttavia, non solo interessa una fetta di lavoratori meno ampia della salvaguardia, ma non può prevedere per legge un assegno pensionistico superiore a 1.500 euro al mese.

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