Ordinanze sindacali per scongiurare l’emergenza rifiuti in Sicilia. I Prefetti vigilino

Massimo Greco 14/07/15

A meno di miracoli, ai quali non siamo certamente abituati, da oggi martedì 14 luglio è impossibile ipotizzare l’avvio operativo delle nuove società di regolamentazione rifiuti (SRR). Non è casuale il dinamismo di numerosi Sindaci volto a scongiurare un’emergenza igienico-sanitaria in piena estate attraverso il temporaneo affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l’emissione di apposite ordinanze contingibili ed urgenti. Nulla di più corretto sotto il profilo igienico-sanitario. Nutriamo invece forti riserve sul piano del rispetto del principio di legalità, atteso che dietro l’emissione di tante ordinanze, quanti sono i Comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale, potrebbe nascondersi il tentativo premeditato di frammentare un servizio che, ancorchè controverso ed ancora lontano dai livelli minimi di qualità richiesti dalle direttive comunitarie, rimane integrato, anche dopo il passaggio alla nuova SRR. L’attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti è avvenuta in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merito, ha previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.). Le richiamate disposizioni hanno realizzato un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dai Comuni è “traslato”, in via amministrativa, in capo alla società d’ambito appositamente costituita. A riprova di ciò si consideri che i Comuni, al netto della particolare e discutibile ipotesi sopravvenuta dell’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) per l’eventuale affidamento disgiunto del servizio di raccolta dei rifiuti, non hanno la possibilità giuridica di “riacquisire” il servizio, sottraendosi alla società d’ambito e gestendolo in proprio, ipotizzando una gestione autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti, pena il contrasto manifesto contrasto col principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti previsto dall’art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l’altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. Peraltro, tale principio è stato recepito dal legislatore siciliano con la L.r. n. 9/2010.

Nulla vieta al Comune, in presenza di una fase di stallo in cui viene acclarata l’incapacità dell’ente preposto di assicurare il servizio, di colmare tale vuoto attraverso mirate e provvisorie ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell’igiene pubblica, ma siffatto provvedimento extra ordinem si giustifica solo in casi emergenziali, che certamente non possono essere programmati nè pianificati in tutti i territori comunali. In tale contesto, l’arco temporale di efficacia delle eventuali ordinanze sindacali dovrà necessariamente tenere conto del fatto che il mancato avvio della già costituita SRR è addebitabile ai medesimi Sindaci, i quali, se per quanto già detto sono abilitati, all’occorrenza, ad emettere provvedimenti extra ordinem, per altro verso sono obbligati ad utilizzare gli strumenti intra ordinem che l’ordinamento prevede e prescrive, primo fra tutti quello di far funzionare la nuova società d’ambito alla quale il legislatore ha affidato la gestione integrata del servizio.

Pertanto, l’uso di strumenti non propri dell’ordinamento, come quelli che i Sindaci si preparano massicciamente ad adottare in regime emergenziale, non può essere invocato per giustificare sine die la mancata tutela di importanti interessi pubblici (gestione integrata dei rifiuti in ambito territoriale ottimale) che il legislatore, paradossalmente, ha espressamente affidato alla cura associata e congiunta dei medesimi Sindaci attraverso la nuova SRR.

In assenza di una Regione, incapace di far funzionare il sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia entro i 18 mesi utili concessi dallo Stato in regime emergenziale, l’unica Istituzione pubblica, alla quale possiamo rivolgere le nostre speranze, che dovrà farsi carico di contribuire ad una ridefinizione della geografia istituzionale in sede locale, assicurando la necessaria integrazione e cooperazione con il debole sistema delle autonomie locali, sembra essere il Prefetto, al quale auguriamo un buon lavoro.

 

Massimo Greco

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