Niente buste di plastica nei supermercati

Redazione 20/04/11
“Il termine dell‘1 gennaio 2011, previsto dalla legge finanziaria 2007, perché definitivamente e automaticamente operi il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili, è certamente perentorio”.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata lo scorso 18 aprile, nel giudizio instaurato dall’Unione nazionale delle industrie trasformatici di materie plastiche contro la Lega Ambiente ed altri.

E’ utile riassumere i termini della vicenda.

1. Il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica (1 gennaio 2011)

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in  atmosfera,  del  rafforzamento  della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato … un  programma  sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione  di sacchi per l’asporto delle merci che … non risultino biodegradabili”. Ciò “al  fine  di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio  2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.

Alcune industrie produttrici di materiale plastico non degradabile e l’Unionplast (l’Unione nazionale delle industrie trasformatici di materie plastiche), hanno proposto ricorso, lamentando la non perentorietà del termine indicato dalla legge (1 gennaio 2011), essendo quest’ultimo ancorato al pieno avvio del programma sperimentale, nella specie ancora non realizzatosi.

2. La decisione del Tar Lazio (25 febbraio)

Il Tar Lazio ha osservato, in sede cautelare, lo scorso 25 febbraio, che l’avvio del programma si era già verificato e che, comunque … “all’applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione”, per cui non l’avvio del divieto non giustifica comunque l’adozione di una misura cautelare.

Questa la parte motiva dell’ordinanza:

“Ai sensi del combinato disposto dei commi 1129 e 1130 dell’art. 1, commi della legge n. 296/2006, sin dal 2007 è stato avviato il programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili, ed è stato individuato, decorrere dal 1° gennaio 2011, il definitivo divieto della detta commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, anche in considerazione del fatto che all’applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione” (presidente Giuseppe Daniele, estensore Donatella Scala)

La decisione del Consiglio di Stato (18 aprile)

Il Consiglio di Stato ha confermato, con diversa motivazione, il 18 aprile scorso, il rigetto dell’istanza cautelare delle imprese produttrici di materiale plastico, osservando che:

“Appare dirimente, ai fini della definizione dell’appello, la constatazione della perentorietà del termine indicato dall’art. 1, co. 1130, l. 26 dicembre 2006, n. 296, perché definitivamente e automaticamente operi il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili”.

E dunque “all’operatività della disposizione citata, in specie laddove dispone il richiamato divieto indicando il termine della relativa operatività, non può comunque ostare l’eventuale mancato avvio del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili, implicante solo un vantaggio per le imprese del settore” (presidente Giuseppe Severini, Presidente, estensore Roberto Garofoli).

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