Questa prospettiva non apporta, tuttavia, nessuna modifica ai vincoli imposti dall’Inps nel 2012 contro i quali sono migliaia le lavoratrici che si stanno battendo all’interno delle aule di giustizia. Per le lavoratrici rimane, infatti, la soglia dei 57 anni e 3 mesi (58 anni e 3 mesi per quelle autonome) da maturare, insieme a 35 anni di contributi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista inizialmente dalla legge 243/04.
Entro, quindi, il 30 novembre 2014 le dipendenti del settore privato; entro il 30 dicembre 2014 le dipendenti del pubblico impiego e infine entro il 31 maggio 2014 le lavoratrici autonome. Si clicchi qui per consultare la tabella, suddivisa nelle 3 categorie (lavoratrici autonome, dipendenti del settore privato, dipendenti del settore pubblico), contenente tutte le indicazioni necessarie.
I requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono pertanto essere modulati in modo da poter fissare entro il 31 dicembre 2015 la prima decorrenza utile della pensione. Le lavoratrici potranno però decidere di lasciare il lavoro e di “optare” anche successivamente a questa data se presenteranno prima le relative domanda e cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Una lavoratrice dipendente del settore privato, ad esempio, che abbia perfezionato nel mese di novembre 2014 i requisiti sia anagrafici (57 anni e 3 mesi) che contributivi richiesti (35 anni), con l’annessa apertura della finestra temporale a partire dal 1° dicembre 2015, può dunque avvalersi di questa facoltà e così accedere al trattamento pensionistico anche successivamente a tale data.
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