Opzione donna 2019: i contributi validi per accedere all’opportunità

Opzione donna 2019: dopo lo stop dello scorso anno, il Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio 2019 (il cd. “Decretone”) ha reintrodotto la possibilità – per l’anno 2019 – di poter andare in pensione con il meccanismo dell’”opzione donna”. Si tratta di un’opportunità, concessa esclusivamente al gentil sesso, che si pone in alternativa ai requisiti pensionistici ordinari, ossia la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. La novità, contenuta all’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede che l’accesso all’opzione donna è garantito alle lavoratrici, sia dipendenti che autonome, che rispettano i requisiti pensionistici previsti dalla legge.

In particolare, per accedere all’opzione donna occorre avere:

  • un’anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Ma quali sono i contributi validi per accedere all’opzione donna 2019? Come sarà calcolata la pensione? Da quando decorre la pensione? Occorre attendere le finestre mobili? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’opzione donna 2019.

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Opzione donna 2019: requisiti e condizioni

L’opzione donna, originariamente disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, è uno strumento che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari.

Come appena specificato, l’opzione donna riguarda:

  • le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960;
  • e le lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959;

le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2018.

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Opzione donna 2019: soggetti interessati

L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. 335/1995.

Opzione donna 2019: metodo di calcolo

L’opzione donna, tuttavia, come per gli anni scorsi, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a orientarsi per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo).

Il sistema contributivo si applica a prescindere dalla collocazione temporale degli accrediti contributivi. Si ricorda che per i contributi accreditati prima dell’1 gennaio 1996, si applica generalmente il calcolo retributivo. Ciò si tramuta, dunque, in un taglio pensionistico che potrebbe variare, a seconda del caso specifico, in un ipotetico range che va dal 25 al 35 percento.

Opzione donna 2019: finestre mobili

Altro elemento da valutare in caso per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd. finestra mobile. Si tratta di un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei predetti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a partire dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Opzione donna 2019: contributi utili

Ma quali sono i contributi validi e quindi da considerare ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo di 35 anni? Al riguardo, l’INPS (Circolare n. 11/2019) ha avuto modo di chiarire che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata.

Dunque, è possibile affermare che vi rientrano i contributi:

  • obbligatori;
  • da riscatto o da ricongiunzione;
  • volontari e figurativi.

Non rientrano, invece, i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione.

Da considerare, inoltre, che non è possibile ottenere l’opzione donna attraverso il cumulo e la totalizzazione. In altri termini, è vietato sommare i contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, in quanto è consentita la sola totalizzazione dei contributi esteri.

Daniele Bonaddio

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