Operazioni intracomunitarie: archivio informatico soggetti abilitati (Vies)

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Con provvedimento del 29 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha completato l’attuazione delle norme tese ad impedire le frodi in materia di IVA introdotte dal DL 78/2010, istituendo la banca dati VIES.

Ciò ha comportato che ogni contribuente con partita iva che intendesse porre in essere operazioni con soggetti appartenenti all’Unione Europea (c.d. operazioni intracomunitarie) devesse essere inserito nella banca dati VIES di pubblico accesso (tutti coloro con i quali intratterrete rapporti intracomunitari saranno obbligati a verificare le banche dati VIES al fine di sapere se poter portare a termine oppure no l’operazione con Voi e viceversa, voi dovrete verificare, di ogni cliente intracomunitario la sua appartenenza all’elenco VIES, di seguito illustreremo le conseguenze dell’iscrizione o meno negli elenchi VIES).

 

ImportanteLa mancata iscrizione al VIES non comporta alcuna sanzione, tuttavia, gli operatori residenti in Italia che volessero effettuare operazioni comunitarie di vendita sono tenuti a verificare che la controparte sia effettivamente iscritta all’elenco, pena l’assoggettamento dell’operazione ad IVA nazionale.

Infatti si verificano i seguenti casi:

  1. cessione di beni eseguita nei confronti di un operatore comunitario iscritto al VIES. L’operazione è qualificata come intracomunitaria e pertanto non assoggettata ad IVA nazionale, ma, secondo il principio di destinazione, ad IVA del paese nel quale il soggetto destinatario risiede.
  2. cessione di beni eseguita nei confronti di un operatore comunitario NON iscritto al VIES. L’operazione NON è qualificata come intracomunitaria e pertanto E’ assoggettata ad IVA nazionale.

 

L’indirizzo per la consultazione è il seguente:

http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

 

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Selezionando il paese appartenente allo Stato Membro interessato e nel quale risiede il destinatario della cessione e successivamente digitando il numero di P. IVA del soggetto di cui si vuole verificare l’iscrizione al VIES, sarà possibile accertarne l’iscrizione o meno.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE

Come detto per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system).

La richiesta può essere effettuata:

  • direttamente nella dichiarazione di inizio attività
  • inviando un’istanza all’ufficio
  • inviando un’istanza telematica in modalità diretta.

In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere presentata solo all’ufficio.

Chi deve richiedere l’inclusione nel Vies

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda:

  • tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o
  • vi istituiscono una stabile organizzazione
  • dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Come richiedere l’inclusione nel Vies

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo mediante apposita istanza, da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec). In caso di utilizzo della Pec, sono valide le istanze allegate a messaggi, che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente o che siano sottoscritte e presentate mediante copia per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia non autenticata di un documento di identità di chi fa richiesta.

Alle istanze presentate tramite raccomandata o tramite Pec non sottoscritta digitalmente, deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante. La mancanza rende irricevibile l’istanza.

I soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro possono presentare l’istanza anche alla struttura della direzione regionale competente per il controllo.

I non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) devono presentare l’istanza al Centro Operativo di Pescara.

Con le stesse modalità previste per l’istanza di inclusione nel Vies va trasmessa, eventualmente, quella con cui si richiede di non essere più inclusi nell’archivio (da trasmettere a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure, nel caso di soggetti non residenti identificati direttamente, al Centro operativo di Pescara).

L’istanza di inclusione nel Vies può essere trasmessa anche in modalità telematica diretta, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.

 

L’istanza di inclusione nell’archivio VIES può essere effettuata telematicamente, da parte dei soggetti già titolari di partita Iva. E’ consentita esclusivamente la presentazione telematica diretta.

La funzione consente di compilare e trasmettere direttamente online l’istanza, senza la necessità di scaricare alcun software.

Per accedere al servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici.

 

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COSA FA L’AGENZIA

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti e procede anche ad effettuare una prima valutazione preliminare del rischio.
In caso negativo l’Agenzia provvederà ad emettere un provvedimento di diniego. Si ricorda che il provvedimento di diniego e quello di revoca sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie provinciali.

 

COSA SUCCEDE SENZA AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento del 29 dicembre 2010 dispone che chi non è autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, perché è fuori dall’ elenco dell’archivio informatico, deve considerarsi “sospeso” come soggettività attiva e passiva con la conseguenza pratica che in caso di effettuazione di acquisto presso un operatore UE, non potrà considerare l’acquisto come intracomunitario quindi assolvendo l’IVA in reverse charge, bensì dovrà assolvere l’IVA nel paese di acquisto del bene (pagherà l’iva del paese di acquisto). Nella stessa situazione se lo stesso operatore ponesse in essere cessioni ad operatori UE, non potrebbe considerare le stesse come cessioni intracomunitarie ma assoggettarle ad IV

 

Materiali in pdf:

Istanza di retrocessione

 Istanza di inclusione

Circolare 39

Matilde Fiammelli

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