Omicidio Stradale: perchè è scattato il primo arresto? La scheda con le novità in 10 punti

Redazione 29/03/16
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Dal 23 marzo scorso, il nostro Codice penale contiene ufficialmente il nuovo reato di omicidio stradale, all’articolo 589-bis, previsto dalla legge numero 41 del 23 marzo 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, numero 70, il 24 marzo.

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OMICIDIO STRADALE: IL PRIMO ARRESTO IN ITALIA

E proprio sabato, giorno di entrata in vigore della legge, è avvenuto il primo arresto. Si tratta di Alessandro Pepe, di Somma Vesuviana, ora agli arresti domiciliari appunto per omicidio stradale dopo aver causato uno scontro frontale con un’altra vettura che ha provocato la morte di un giovane di 28 anni e il ferimento di due bambini.

In base alle indagini condotte dai carabinieri è stato, infatti, accertato che l’uomo si era messo alla guida della propria vettura nonostante gli fosse stata revocata la patente nel 2011. Il veicolo, inoltre, è risultato privo di revisione, e al momento dello scontro procedeva a velocità doppia rispetto ai limiti consentiti.

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OMICIDIO STRADALE, COSA SI RISCHIA? LO SCHEMA DELLE NOVITA’

Ma cosa prevede quindi in concreto il reato di omicidio stradale?

Di seguito riassumiamo in uno schema di 10 punti tutte le principali novità introdotte dalla nuova legge.

1) Omicidio stradale colposo

Si tratta di un reato autonomo, graduato su 3 distinte varianti. Rimane, infatti, la pena, da 2 a 7 anni (articolo 589 C.P.) prevista per l’ipotesi base, ossia quando il decesso la morte viene causato violando il Codice della strada.

Segue poi  la fattispecie che prevede una pena da 8 a 12 anni di carcere nei casi in cui venga provocata la morte di una persona guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza grave (ossia con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro).

Infine, viene introdotta la terza ed ultima variante che implica la reclusione da 5 a 10 anni nel caso in cui l’omicida rilevi uno stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) oppure provochi l’incidente a seguito di condotte giudicate come pericolose, tra cui eccesso di velocità (oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana), guida contromano, sorpassi non consentiti, inversioni a rischio, e così via.

2) Omicidio stradale plurimo

Scatta nei casi in cui il conducente provochi la morte di più persone oppure il decesso di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone.

In questo caso il limite massimo di pena previsto è di 18 anni.

3) Quando scatta l’arresto in flagranza

In base alla nuova legge per l’omicidio stradale viene sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. Qualora poi sussistano le aggravanti l’arresto è sempre obbligatorio.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità dell’arresto in flagranza di reato anche qualora il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato prestando soccorso.

4) Aggravanti: fuga del conducente

E’ sempre consentito l’arresto in caso di fuga del conducente: qualora quest’ultimo, infatti, dovesse fuggire a seguito dell’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi, dovendo comunque in ogni caso non essere mai più bassa di 5 anni di reclusione per l’omicidio e di 3 anni per le lesioni.

5) Lesioni stradali

In questo caso non viene modificata la pena base, ossia quando le lesioni sono provocate per violazione del codice della strada.

Sono invece stati introdotti aumenti rilevanti nel caso in cui l’omicida risulti drogato o ubriaco prevedendo una pena da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In tutti i casi, qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza lieve oppure abbia provocato l’incidente a causa di condotte pericolose viene prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

6) Ipotesi di reato più grave per i conducenti di mezzi pesanti

L’ipotesi più grave di reato viene applicata ai camionisti, agli autisti di autobus e , più in generale, a tutti i conducenti di mezzi pesanti. In questi casi, infatti, anche soltanto rilevando uno stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) vengono applicati gli aggravi di pena.

7) Quando è diminuita la pena

La diminuzione della pena fino alla metà viene prevista quando l’incidente avviene con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

8) Raddoppiati i termini di prescrizione

Con riferimento alla prescrizione, viene previsto per il nuovo reato il raddoppio dei termini.

9) Possibilità di effettuare perizie coattive

Qualora il conducente responsabile dell’incidente dovesse rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti attinenti lo stato d’ebbrezza o di alterazione legata all’uso di sostanze stupefacenti la polizia giudiziaria ha la possibilità di richiedere al pm di poter autorizzare l’effettuazione di un prelievo coattivo nel caso in cui il ritardo dovesse rischiare di pregiudicare gli accertamenti.

10) Per quanto tempo è revocata la patente

Qualora intervenga condanna o patteggiamento scatta anche l’automatica revoca della patente, che potrà essere conseguita trascorsi almeno 5 anni (nel caso di lesioni) e 15 anni (per l’omicidio). Il termine aumenta poi nelle situazioni più gravi, ad esempio in caso di fuga del conducente (si potrà riottenere la patente inftto soltanto dopo 30 anni dalla revoca).

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