Omicidio colposo: condannato Sindaco perché responsabile dell’Amministrazione

Redazione 22/06/16
In quanto primo cittadino e dunque organo responsabile dell’amministrazione comunale, sul sindaco pesa un vero e proprio obbligo di controllo del lavoro dei dirigenti. Questo è quanto stabilito dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 maggio 2016, n. 20050.

La sentenza è arrivata dopo il caso di cronaca della ragazzina che, nel giorno del suo compleanno, salendo sul parapetto di un bastione in un punto dove il dislivello del terreno non era visibile per via della vegetazione e della scarsa illuminazione, è precipitata nel vuoto, morendo sul colpo.

Posizione di garanzia: cos’è e quando è valida?

Tutte le volte che un bene giuridico richiede protezione e il titolare non risulta capace da solo di proteggerlo sussiste, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la c.d. “posizione di garanzia”.

Quali sono le responsabilità della P.A.? Lo spiega il seguente volume


Affinché tale posizione sia valida, bisogna che vi sia una fonte giuridica (anche negoziale) con finalità di tutelare il suddetto bene e che tale obbligo sia a carico di una o più persone specificamente individuate, dotate dei poteri volti ad evitare la lesione del bene garantito, ovvero a esse siano riservati i mezzi idonei a richiedere gli interventi necessari ad impedire che il danno venga cagionato (Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno – 4 novembre 2010, n. 38991).

Sindaco: quali responsabilità?

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, come stabilito all’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, in cui, facendo riferimento alla delimitazione dei poteri del Sindaco con quanto previsto dall’art. 107, si precisa una distinzione tra i poteri d’indirizzo e quelli di effettiva gestione.

Questo comunque non esclude che il Sindaco sia chiamato a svolgere un ruolo di controllo sull’operato dei suoi dirigenti.

Cassazione: la sentenza a carico del Sindaco

Nel caso specifico, quindi, i giudici di merito hanno sostenuto che fosse presente una posizione di garanzia in capo al Sindaco che, cosciente della pericolosità del territorio oggetto dell’incidente, non si era preventivamente attivato esercitando i rispettivi poteri di vigilanza e sostitutivi, per smantellare gli elementi pericolosi, avendo al contrario firmato la delibera che autorizzava l’utilizzo degli spazi in questione.

Il primo cittadino, si legge nella sentenza,  “era la persona più prossima al rischio e, quindi, tenuta alla sua gestione, non come mero spettatore, ma come soggetto attivo. In qualità di garante pertanto doveva attivarsi per controllare la sicurezza dei luoghi (illuminazione, sbarramenti, ecc.) e rilevare le zone pericolose in ragione della conformazione dei luoghi. La mancata analisi dei rischi e l’ignoranza degli stessi, costituisce una violazione delle regole di diligenza”.

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