La legge di riforma del sistema idrico in Sicilia è stata approvata dall’ARS. Le forze di maggioranza che sostengono il Governatore Crocetta parlano di svolta storica, avendo introdotto nell’ordinamento l’attesa ri-pubblicizzazione del servizio idrico in esecuzione della volontà espressa anche dai siciliani in sede di referendum. Ne parliamo con Massimo Greco.
A quanto pare l’acqua ritorna nelle mani pubbliche…
Non mi risulta, il tentativo di approvare una legge spot, che sarebbe stata certamente impugnata, è stato diluito in una serie di disposizioni che finiranno per generare comunque numerosi contenziosi. Si continua a non dire la verità ai cittadini. Una cosa è l’acqua in quanto bene comune, per il quale possono starci tutte le dichiarazioni di principio, altra cosa è la gestione del servizio idrico che, a differenza di quanto affermato dall’ARS attraverso un uso distorto del potere legislativo, rimane un servizio a rilevanza economica, caratterizzato dal principio dell’equilibrio tra ricavi e i costi. Occorre distinguere tra le finalità di ordine politico perseguite con alcune disposizioni contenute nella legge approvata e l’analisi dell’effettiva normativa risultante dal referendum e reintrodotta nell’ordinamento dalle più recenti normative statali, che nel caso di specie non determinano la pubblicizzazione del settore ma sanciscono il principio del full cost recovery, da intendersi come equilibrio tra ricavi e costi di impiego di tutti i fattori produttivi, ribadendo così la natura del servizio idrico come servizio a rilevanza economica e industriale.
Ma scusi il referendum non aveva soppresso la voce di costo relativa al capitale privato remunerato?
Il referendum ha eliminato la garanzia a priori di un profitto per il gestore privato, ma non ha inficiato, né poteva farlo, il carattere economico e industriale delle gestione del servizio idrico che resta possibile, grazie al citato principio del full cost recovery, da parte di imprese efficienti, siano queste pubbliche, miste o private.
Ma l’ARS però ha inserito una serie di paletti importanti sulla prevalenza del modello pubblicistico…
L’obbligo di utilizzare il modello pubblicistico è stata stralciato essendo affetto da incostituzionalità. Rimane quindi la discrezionalità dell’ATO di utilizzare, motivandone le ragioni, il modello più appropriato (pubblico, misto o privato). Ciò nonostante, penso che il legislatore regionale su alcune disposizioni si sia spinto oltre le proprie prerogative. Non bisogna dimenticare che su temi fondamentali come questi solo il legislatore statale è in grado di incidere sull’art. 43 della Costituzione come, ad esempio, fatto nel 1962 per la pubblicizzazione del settore elettrico.
Quindi c’è il rischio di impugnativa?
Alcune disposizione presentano dei vulnus di costituzionalità, comprese quelle relative alle modalità di tariffazione. La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è infatti
ascrivibile alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è quindi precluso alla Regione Siciliana intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale. Non è ipotizzabile che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere determinata sulla base delle prescrizioni dell’Amministrazione regionale.
C’è qualcosa di positivo in questa legge?
Sì, l’avere garantito il consumo minimo vitale per i morosi, scoraggiando le nefaste e traumatiche interruzioni delle forniture ad opera di un solerte ente gestore contraente (conosciute come autotutela privatistica). Quest’ultimo potrà comunque attivare gli strumenti previsti dal codice civile per il recupero delle somme spettanti. Un’altra disposizione positiva è l’introduzione di ulteriori strumenti di controllo che affiancheranno l’Autorità d’ambito nell’esercizio del potere di controllo sulla regolare esecuzione dei contratti in essere.
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