Omaggi e spese di rappresentanza, regalie: cosa dicono legge e fisco

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 LE PAROLE DEI PROFESSIONISTI

 

Omaggi e spese di rappresentanza

 

 

“Dottore, dottore, ho avuto una bellissima idea, quest’anno faccio i soliti regali di Natale a dipendenti, fornitori, clienti, che mi farò fatturare, ovviamente, e poi ho deciso che siccome la mia aziendina ha un utile, mi compro un bel Rolex e poi me lo faccio fatturare come se fossero regali da 50 euro l’uno con 200 fatture diverse, così scarico tutto, dottore!!”

“Ma no, Sig. Fortunati, ora le spiego come deve fare, ma la fattura del Rolex, no la prego, quella no!”

 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, nei nostri studi si moltiplicano le richieste più stralunate in merito agli omaggi che vengono fatti a fornitori, dipendenti, clienti ecc..(potrei passare dal Rolex, al bracciale all’amante fatto passare per una regalia ad un cliente particolarmente solerte nei pagamenti).

E’ doveroso osservare che in occasione di una festività dove tutti sono più buoni, dove almeno una volta l’anno ci si ricorda, con un piccolo regalo, di chi non si sente mai per tutto il resto dell’anno, prima di  procedere ad un gesto di generosità “che viene dal cuore”,  si chiama il commercialista e gli si chiede: “Dottore, vorrei essere generoso con chi ha lavorato per me tutto l’anno, se faccio un regalo e mi faccio fare la fattura, poi lo posso scaricare? Altrimenti penso ad altro”

Che esempio di generosità!!

 

Bando agli scherzi… prima di cominciare forniamo alcune definizioni utili:

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA: secondo il Decreto del 19/11/2008 sono considerate tali, se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono, in  particolare, spese di rappresentanza:

a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali  dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;

b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

OMAGGI E REGALIE: beni ceduti senza alcuno scopo di incrementare i propri affari, ma a solo titolo di liberalità o di pubblicità (ad esempio le agende o le penne con il logo dell’azienda).

 

LA NORMA A CONFRONTO

IMPOSTE DIRETTE

Art. 108, co.2 DPR 917/86

Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e  nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili  nel  periodo d’imposta  di  sostenimento  se  rispondenti  ai  requisiti  di  inerenza  e congruità stabiliti con decreto   del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione  delle  stesse, del  volume  dei  ricavi   dell’attività   caratteristica   dell’impresa   e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

 

IVA

Art. 3,co.1, n. 4) DPR 633/72

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

… omissis…

      4) le cessioni gratuite di  beni  ad  esclusione  di  quelli  la  cui produzione  o  il  cui  commercio   non   rientra   nell’attività   propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila  e  di quelli per  i  quali  non  sia  stata  operata,  all’atto  dell’acquisto  o dell’importazione, la detrazione dell’imposta  a  norma  dell’articolo  19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;

 Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72

h) non è ammessa in  detrazione  l’imposta  relativa  alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle  imposte  sul  reddito,  tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non  superiore  a lire cinquantamila;

 

 

 

Come conciliamo il TUIR con l’IVA:
  • Il TUIR, nel primo periodo dell’art. 108, co.2, tratta delle spese di rappresentanza e propaganda definendo le stesse come spese sostenute ai sensi di quanto definito nel Decreto del 19/11/2008, cioè costi sostenuti senza la garanzia scura di un ritorno economico sicuro (ad esempio: organizzo un rinfresco per il mio nuovo stabilimento senza essere certo che avrò un matematico aumento delle vendite).
  • Inoltre il TUIR parla di omaggi, o meglio di beni distribuiti gratuitamente, solo in riferimento al loro valore di acquisto (al massimo pari a 50 euro), a ciò non rilevando che gli stessi vengano ceduti con finalità dell’ottenimento di futuri introiti derivanti da coloro che hanno ricevuto l’omaggio.
  • Il Decreto IVA tratta solo di omaggi (cessioni gratuite di beni), distinguendo solo le seguenti due tipologie:
    • Beni acquistati perché oggetto dell’attività e poi in parte “regalati”
    • Beni acquistati, ma non rientranti nell’oggetto dell’attività, per essere poi “regalati”.

 

LE DIFFERENZE RISCONTRATE NELLA NORMA IIDD E IVA

 

  • Imposte dirette: l’ultimo periodo dell’art. 108 afferma che  sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
  • IVA: si parla di cessioni gratuite di beni con un limite di euro 25,82 (lire cinquanta mila è il riferimento dell’attuale testo di legge, anche se la lira non te la cambiano più nemmeno in Banca d’Italia…), distinguendo poi in base a:
    • Beni prodotti o venduti dall’impresa che a volte vengano concessi in omaggio;
    • Beni non oggetto dell’attività dell’impresa che vengano “semplicemente regalati” a clienti, fornitori ecc..

 

Questa differenza cosa implica?

Dalla lettura dell’art. 19bis1, DPR 633/72 emerge che l’IVA sulle spese sostenute per acquistare beni che verranno poi destinati ad essere, per così dire, regalati a terzi, è detraibile nel solo caso in cui i beni acquistati per divenire omaggio, abbiano un costo unitario non superiore ad euro 25,82.

Perciò tutti i beni di valore superiore non potranno beneficiare della detrazione dell’IVA.

Ciò porta a sostenere che:

  • Se il valore dell’imponibile dell’omaggio è inferiore a 25,82, si può detrarre l’iva in acquisto
  • Se il valore dell’imponibile dell’omaggio è superiore a 25,82 NON si può quest’ultima dovrà essere cumulata all’imponibile, con la conseguenza che se

Imponibile + iva non detraibile > 50 euro

La spesa sostenuta non è più deducibile ai fine dell’art. 108, co.2, DPR 917/86

Nella pratica…

Al fine di garantire la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l’imponibile non superi i seguenti limiti:

gli imponibili massimi sono ottenuti con una semplicissima formula:

 

50/1.04 per l’imponibile dell’aliquota al 4%

50/1.10 per l’imponibile dell’aliquota al 10%

50/1.21 per l’imponibile dell’aliquota al 21%

50/1.22 per l’imponibile dell’aliquota al 22%

 

Aliquota Iva del bene

Imponibile massimo

22%

€ 40,98

21%

€ 41,32

10%

€ 45,45

4%

€ 48,08

 

 

Una volta appurata la differenza fra la norma delle Imposte dirette e quella dell’IVA, entriamo nel merito degli omaggi e delle spese di rappresentanza. Nei due momenti principali dell’attività di un’azienda:

  • L’acquisto di beni destinati a divenire omaggi e regalie (ingresso in azienda del bene)
  • La “vendita” o meglio la consegna di tali beni ai destinatari dell’omaggio/regalia (uscita dall’azienda del bene)

 

ESCO E VADO A COMPRARE BENI CHE VOGLIO REGALARE (OMAGGI), COME MI COMPORTO?

Ponete attenzione al fatto che vi sono due tipologie di beni:

  • I beni oggetto dell’attività d’impresa (commercio in quaderni e a Natale regalo quaderni)
  • I beni non oggetto dell’attività d’impresa (commercio in quaderni e a Natale regalo panettoni)

Ritrovate la vostra situazione nella tabella di seguito riportata e comportatevi di conseguenza.

 

ATTENZIONE:

il costo unitario è riferito al SINGOLO BENE REGALATO, pertanto anche se la fattura supera i limiti di legge, ciò che va verificato è il valore (imponibile + IVA) di ciascun singolo bene in fattura.

ATTENZIONE però a quanto afferma la circolare 34/2009 dell’Agenzia delle Entrate:

Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto – ai fini della deducibilità – alla disciplina di cui al comma 2 del decreto.

 

(ecco perché il mio cliente voleva farsi fatturare un Rolex con ben 200 fatture da 50 euro l’una, peccato che se glielo avessi permesso, e non l’ho fatto, avrebbe perso tutta l’IVA!)

 

Situazione

Norma IIDD e IVA

Deduzione dalle imposte

Detrazione IVA

Acquisto beni costo unitario > 50 euro non costituenti oggetto dell’attività di impresa Art. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72NO, salvo rientrare in spese di pubblicità e propaganda

(che vedremo più avanti)*

NO

Acquisto beni costo unitario > 50 euro costituenti oggetto dell’attività di impresaArt. 108, co. 2, DPR 917/86

 

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72NO, salvo rientrare in spese di pubblicità e propaganda

(che vedremo più avanti)*

SI

Acquisto beni costo unitario < 50 euroArt. 108, co. 2, DPR 917/86

 

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72

SI

SI se il totale documento non supera euro 25,82

 

 

NO se il totale documento supera euro 25,82Acquisto beni costo unitario > 25,82 euro non rientranti nell’attività di impresaArt. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72SI purchè inferiore a euro 50

SI

Acquisto beni costo unitario > 25,82 euro non rientranti nell’attività di impresaArt. 108, co. 2, DPR 917/86

 

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72SI purchè inferiore a euro 50

NO

Acquisto beni costo unitario < 25,82 euro non rientranti nell’attività di impresaArt. 108, co. 2, DPR 917/86

 

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72

SI – sempre

SI

 

 

In caso di spese di rappresentanza, la deduzione segue la regola di seguito riportata:

* Le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

 

 

TORNO DALLA MIA GIORNATA DI SHOPPING E DECIDO A CHI REGALARE, COME MI COMPORTO? 

 

ATTENZIONE: SE IL FORTUNATO SOGGETTO A CUI VIENE DESTINATO L’OMAGGIO E’ NON RESIDENTE, AI SENSI DEL DLGS 331/93 LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO NON E’ CONSIDERATA OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA E PERTANTO NON SOGGETTA AD OBBLIGHI INTRASTAT

 

Situazione

Norma IIDD e IVA

Adempimenti iva

Acquisto beni costo unitario > 50 euro e ceduti gratuitamente Art. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72Emissione di regolare fattura ai fini dello scarico del bene con opzione di:

  • Rivalsa IVA sul cliente (scelta poco carina perché faccio l’omaggio al cliente, ma dal momento che l’operazione è imponibile a fini IVA, mi faccio almeno pagare il tributo). Si raccomanda di evidenziare in fattura la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi con rivalsa IVA.
  • Senza rivalsa IVA (opzione consigliata perché più educata, viene emessa fattura per omaggi al cliente, evidenziando imponibile ed IVA senza richiedere il pagamento di alcunché al cliente). Si raccomanda di evidenziare in fattura la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi senza rivalsa IVA.

 Acquisto beni costo unitario < 50 euro e ceduti gratuitamenteArt. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72Emissione di regolare fattura ai fini dello scarico del bene con opzione di:

  • Rivalsa IVA sul cliente (scelta poco carina perché faccio l’omaggio al cliente, ma dal momento che l’operazione è imponibile a fini IVA, mi faccio almeno pagare il tributo). Si raccomanda di evidenziare in fattura la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi con rivalsa IVA.
  • Senza rivalsa IVA (opzione consigliata perché più educata, viene emessa fattura per omaggi al cliente, evidenziando imponibile ed IVA senza richiedere il pagamento di alcunché al cliente). Si raccomanda di evidenziare in fattura la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi senza rivalsa IVA.

 Acquisto beni costo unitario > 25,82 euro e ceduti gratuitamenteArt. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72L’operazione va documentata con emissione di fattura senza IVA ma con la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4) DPR 633/72 Acquisto beni costo unitario < 25,82 euro e ceduti gratuitamenteArt. 108, co. 2, DPR 917/86

Art. 19 bis1, co.1, lett. h), DPR 633/72L’operazione va documentata con emissione di fattura senza IVA ma con la seguente dicitura: trattasi di cessione di omaggi fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4) DPR 633/72  

ATTENZIONE AL REGALO FATTO AL DIPENDENTE!

Sul versante “impresa”, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, co. 1 del Tuir, che considera deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

E allora il vostro cliente vi dirà: “Benissimo dottore, io a natale compro sempre i regali da fare ai miei dipendenti” e poi aggiungerà sghignazzando:”Hi hi hi, tanto poi se regalo anche ai miei fornitori non si accorge nessuno e io mi deduco tutto il costo come fosse quello del dipendente!!”

Nell’ottica del dipendente che riceve gli omaggi, il disposto generale dell’art. 51, co. 1 del Tuir prevede l’assorbimento da parte del reddito di lavoro dipendente di quei “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La norma esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Pertanto, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro.

 

Bene ceduto al dipendente

Detrazione iva

IIDD – deduzione

Cessione iva al dipendente*

Bene che non rientra nell’attività dell’impresa, di valore unitario fino a € 258,23 (Iva inclusa) Indetraibile Oneri del personale dipendente interamente deducibile

Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4)Bene che non rientra nell’attività dell’impresa, di valore unitariosuperiore a € 258,23 (Iva inclusa)IndetraibileOneri del personale dipendente interamente deducibile

Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4)

Reddito in capo al dipendente per la parte eccedente € 258,23Bene che rientrano nell’attività dell’impresa, di valore unitario fino a € 258,23 (Iva esclusa)detraibileSpese commerciali o promozionali interamente deducibilicon o senza rivalsa

autofattura/omaggiBene che rientrano nell’attività dell’impresa, di valore unitariosuperiore a € 258,23 (Iva esclusa)detraibileSpese commerciali o promozionali interamente deducibili

Cessione fuori campo Iva art. 2 co. 2 n.4)

Reddito in capo al dipendente per la parte eccedente € 258,23

 

 

*l’omaggio al dipendente va comunque obbligatoriamente fatturato.

 

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