Introdotta dalla Legge 183/2011 e prevista dal D.M. Ministero della Giustizia n.34/2013, entra in vigore – ufficialmente dal 21 aprile – nel nostro ordinamento la “Società tra Professionisti”.
Da oggi, appunto, Dottori Commercialisti, Avvocati, Architetti e più in generale, tutti i professionisti che svolgono un’attività regolamentata nel sistema ordinistico, avranno la possibilità di unirsi e fare impresa in forma associata, scegliendo tra i modelli societari previsti dal Codice Civile ergo, indifferentemente, società di persone, di capitali o cooperativa. In particolare sono possibili, due tipologie societarie: la società tra professionisti, che è la società avente a oggetto l’esercizio di una attività professionale per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; la società multidisciplinare che è invece la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali; in tal caso dovrà essere iscritta all’ordine o al collegio individuato come prevalente.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve comunque contenere l’indicazione di “Società tra professionisti”.
La società può comprendere due tipi di soci: il socio professionista che è colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche; il socio di capitale che è colui che partecipa come investitore e può detenere al massimo un terzo del capitale della società. I soci professionisti devono, dunque, detenere almeno i 2/3 del capitale ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e rispettarne il relativo codice deontologico.
Le STP devono infine risultare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, istituto presso la Camera di Commercio competente.
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