Oblio oncologico: requisiti e le tabelle dei tempi di guarigione di alcuni tumori

Paolo Ballanti 14/08/24
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Adottata in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del Piano europeo di lotta contro il cancro, la Legge 7 dicembre 2023 numero 193, in vigore dallo scorso 2 gennaio, promuove il diritto al cosiddetto oblio oncologico

Tale si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né tantomeno subire indagini sulla pregressa condizione sanitaria. 

La normativa si preoccupa di definire i seguenti ambiti di operatività dell’oblio oncologico:

  • Servizi bancari;
  • Concorsi;
  • Adozioni;
  • Lavoro;

oltre a definire (attraverso appositi decreti attuativi già adottati dal Ministero della salute):

  • La procedura per ottenere la certificazione dell’oblio oncologico, necessaria per accedere ai diritti previsti dalla normativa (D.M. 5 luglio 2024);
  • L’elenco delle patologie oncologiche per le quali l’oblio scatta con tempistiche ridotte rispetto ai termini ordinari (D.M. 22 marzo 2024). 

Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio. 

Indice

Quando scatta l’oblio oncologico?

Il diritto all’oblio oncologico matura trascorsi i termini previsti dai seguenti articoli della Legge numero 193/2023, in particolare: 

  • Articolo 2, comma 1, in materia di accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
  • Articolo 3, comma 1, in materia di adozione
  • Articolo 4, comma 1, per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. 

Nello specifico, il diritto all’oblio scatta, nelle ipotesi appena descritte, trascorsi:

  • Dieci anni;
  • Cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Termini ridotti per l’oblio oncologico: il rinvio al decreto attuativo

La definizione di termini ridotti per l’accesso all’oblio oncologico, in deroga alle tempistiche ordinarie di dieci / cinque anni, è demandata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ad un apposito decreto del Ministero della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge numero 193/2023. 

Fino all’emanazione del D.M. si applicano comunque i termini ordinari

Oblio oncologico: il D.M. 22 marzo 2024

Il Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 24 aprile 2024 numero 96, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 elenca nella tabella di cui all’allegato I le patologie per le quali il diritto all’oblio oncologico scatta trascorsi i seguenti termini:

Tipo di tumoreSpecificazioniAnni dalla fine del trattamento richiesti per il diritto all’oblio oncologico
Colon – rettoStadio I, qualsiasi età1
Colon – rettoStadio II – III, età superiore a 21 anni7
MelanomaEtà superiore a 21 anni6
MammellaStadio I – II, qualsiasi età1
Utero, colloEtà superiore a 21 anni6
Utero, corpoQualsiasi età5
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne con diagnosi di età inferiore a 55 anni, uomini con diagnosi di età inferiore a 45 anni (esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi)1
Linfomi di HodgkinEtà inferiore a 45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi) a prescindere dall’età5

Scarica il DM 22 marzo 2024

Oblio oncologico: aggiornamento periodico dei termini

I termini appena descritti, riportati nell’allegato I al D.M. sono aggiornati, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno. 

In quali ambiti opera l’oblio oncologico?

Nel rispetto delle tempistiche descritte, sia ordinarie che ridotte, l’oblio oncologico riguarda:

  • Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi;
  • Adozioni;
  • Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.


Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
Per la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione stessa del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa “la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta” (articolo 2, comma 1). 

Il periodo è ridotto della metà, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. 
Le informazioni non possono neppure essere acquisite da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. 

La normativa, da ultimo, vieta a banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari finanziari / assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo oltre che di accertamenti sanitari nei confronti della persona fisica contraente, ai fini della stipula dei contratti. 

Adozioni
A norma dell’articolo 3, le indagini riguardanti la salute dei richiedenti l’adozione non possono riportare informazioni concernenti patologie oncologiche pregresse, una volta trascorsi i termini di seguito descritti dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di ricadute o recidive:

  • Dieci anni;
  • In alternativa, cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Accesso a procedure concorsuali
Ai fini dell’accesso (articolo 4, comma 1) alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento dei requisiti psico – fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati stessi, concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Il periodo descritto è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. 

Lavoro e formazione professionale
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge numero 193/2023, la definizione di politiche attive tese a garantire a ogni persona che sia stata affetta da patologia oncologica, eguaglianza di opportunità:

  • Nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro;
  • Nella fruizione dei relativi servizi;
  • Nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi

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Foto di copertina: iStock/VectorMine

Paolo Ballanti

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