Oblio oncologico, mutui, lavoro, concorsi: quando scatta, tempi, settori

Paolo Ballanti 27/05/24
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Pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 18 dicembre la normativa sull’oblio oncologico contiene disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

In vigore dal 2 gennaio 2024, la Legge 7 dicembre 2023 numero 193 è stata adottata in attuazione degli 2, 3 e 32 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del Piano europeo di lotta contro il cancro.

Grazie alla legge si introduce il concetto di diritto all’oblio oncologico, da intendersi come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né tantomeno subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

I principali ambiti di operatività dell’oblio oncologico, come definiti dalla normativa, riguardano:

  • Servizi bancari;
  • Concorsi;
  • Adozioni;
  • Lavoro. 

Ecco in dettaglio dove è possibile far valere l’oblio oncologico e come funziona

Indice

Oblio oncologico nei servizi bancari

L’articolo 2 della Legge numero 193/2023 si occupa del diritto all’oblio oncologico in materia di stipula o rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

In particolare, quando, al momento della conclusione del contratto (o successivamente), le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini non è ammessa la richiesta di chiarimenti sullo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche “da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta”.

Il periodo di dieci anni è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Da notare che le informazioni non possono comunque essere acquisite da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Divieto di visite mediche
La normativa vieta a banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari finanziari / assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo, oltre che di accertamenti sanitari nei confronti della persona fisica contraente, ai fini della stipula dei contratti.

Oblio oncologico nei concorsi pubblici

Un’ulteriore tutela prevista dalla normativa riguarda i concorsi.

Nello specifico si dispone che, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di ottenere informazioni “relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche” (articolo 4, comma 1) da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

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L’oblio oncologico nelle adozioni di figli/e

Nell’ambito delle procedure di adozione si dispone (articolo 3) che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute:

  • Dieci anni;
  • In alternativa, cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L’oblio oncologico sul lavoro

La Legge numero 193/2023 rimanda ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, la definizione di politiche attive tese ad assicurare a ogni persona che sia stata affetta da patologia oncologica, eguaglianza di opportunità:

– nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro;
– nella fruizione dei relativi servizi;
– nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Deroghe alle tempistiche di oblio oncologico

Come già descritto, i soggetti interessati hanno diritto all’oblio oncologico dopo un periodo di:

-dieci anni dalla conclusione delle cure attive senza recidive;
– in alternativa, trascorsi cinque anni dalla conclusione delle cure attive senza recidive, se la patologia medesima è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per talune patologie oncologiche, elencate nell’Allegato I al Decreto del Ministro della salute del 22 marzo 2024, è previsto un termine ridotto rispetto ai dieci / cinque anni ordinari per il maturarsi del diritto all’oblio oncologico.

Ecco di seguito le patologie interessate:

Tipo di tumoreSpecificazioniAnni dalla fine del trattamento richiesti per il diritto all’oblio oncologico
Colon – rettoStadio I, qualsiasi età1
Colon – rettoStadio II – III, età superiore a 21 anni7
MelanomaEtà superiore a 21 anni6
MammellaStadio I – II, qualsiasi età1
Utero, colloEtà superiore a 21 anni6
Utero, corpoQualsiasi età5
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne con diagnosi di età inferiore a 55 anni, uomini con diagnosi di età inferiore a 45 anni (esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi)1
Linfomi di HodgkinEtà inferiore a 45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi) a prescindere dall’età5

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Foto di copertina: istock/DNY59

Paolo Ballanti