Oblio Oncologico: la legge che restituisce la dignità a milioni di assicurati

Massimo Quezel 05/03/24

Per lungo tempo, coloro che hanno affrontato e superato la battaglia contro il cancro si sono trovati di fronte a una sfida spesso misconosciuta, legata all’accesso ai servizi assicurativi e finanziari. Infatti, per sottoscrivere una polizza assicurativa o un mutuo è sempre stato necessario fornire precise indicazioni in merito al proprio stato di salute, indicando, in particolare, se in passato era stata affrontata una battaglia contro un tumore.

Normalmente la risposta positiva a tale quesito comporta un aumento dei premi assicurativi o dei costi per le operazioni finanziarie se non, addirittura, un totale diniego della possibilità di sottoscrivere la polizza o il finanziamento, nonostante venga prodotta documentazione accertante l’avvenuta guarigione senza recidive. Tutto ciò sta per cambiare grazie a una nuova legge destinata a eliminare questa ingiustizia.

La novità normativa (già introdotta in diversi Paesi europei come Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania) è frutto soprattutto dell’attività di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni portata avanti da due anni a questa parte dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dalla Fondazione AIOM (attraverso la campagna #iononsonoilmiotumore).

Il provvedimento, approvato con una straordinaria maggioranza di voti dal Parlamento, e in vigore dal 2 gennaio 2024, introduce il “diritto all’oblio” per chi ha vinto la propria battaglia contro il cancro, così da garantire la parità di trattamento rispetto a tutti gli altri cittadini, con particolare riguardo all’accesso ai servizi assicurativi e finanziari, ma anche in contesti completamente diversi (come le procedure di adozione).

Questa legge, in altre parole, permette di considerare i cittadini che hanno terminato con successo le cure oncologiche, nel momento in cui volessero accedere ad una serie di servizi per i quali, fino a ieri, tale circostanza poteva limitarne la fruibilità, al pari di chi non le ha mai dovute affrontare.

Finalmente la guarigione dal cancro può essere vissuta dai diretti protagonisti senza dover sopportare il peso di ingiuste discriminazioni.

La legge si compone di cinque articoli.

– L’articolo 1 ne delinea l’oggetto e le finalità, basate sui principi di parità di trattamento, non discriminazione e tutela del diritto alla privacy per i guariti da patologie oncologiche.
Si specifica, infatti che “Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.”.
Tali informazioni “non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.”.

– L’articolo 2 introduce il vero e proprio concetto di “diritto all’oblio oncologico”, stabilendo che le persone guarite non devono fornire informazioni o essere soggette a indagini sulla loro precedente condizione patologica nei casi contemplati dalla legge.

– Con gli articoli 3 e 4, si specifica nel dettaglio le condizioni di rispetto di tale diritto in ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, prevedendo che non è consentito richiedere informazioni sulla salute riguardanti patologie oncologiche trascorsi più di dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, senza recidive, ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

L’articolo 3, inoltre, modifica la disciplina in materia di protezione dei dati personali per quanto riguarda le adozioni, definendo l’ambito delle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore e impedendo che un passato di terapie oncologiche possa costituire un limite a tale possibilità. L’articolo 4 estende il “diritto all’oblio oncologico” all’accesso alle procedure concorsuali, impedendo la richiesta di informazioni sullo stato di salute riguardanti patologie oncologiche trascorsi più di dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico.

– L’articolo 5, infine, stabilisce che il Ministro della salute sia incaricato di determinare le patologie oncologiche per le quali possono applicarsi anche termini inferiori. Inoltre, si conferma che il Garante per la protezione dei dati personali è responsabile della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di questa nuova normativa.
 

La legge sul diritto all’oblio oncologico rappresenta indubbiamente un passo avanti nella creazione di una società più inclusiva e rispettosa. E’ anche un chiaro segnale di solidarietà verso coloro che hanno affrontato e sconfitto il cancro, nonché un riconoscimento che la loro battaglia merita di essere onorata senza ulteriori ostacoli. Una legge che, una volta tanto, ci ricorda che ogni persona ha una storia unica e degna di rispetto.

Massimo Quezel