La Legge 7 dicembre 2023 numero 193 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” in vigore dal 2 gennaio 2024 promuove il diritto all’oblio oncologico quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla pregressa condizione di salute, nei casi contemplati dalla normativa stessa e trascorsi determinati periodi.
Al fine di dare attuazione alla Legge numero 193/2023 sono stati adottati una serie di decreti ministeriali. Il primo, datato 22 marzo 2024, ha individuato l’elenco delle patologie oncologiche per le quali il diritto all’oblio scatta con termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa.
Il successivo Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 ha definito le modalità e le forme per certificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione della disciplina sull’oblio oncologico.
In particolare, con il D.M. del 5 luglio 2024 ha trovato pubblicazione (Allegato I) il modello di istanza da presentare ad una struttura sanitaria pubblica / privata accreditata ovvero ad un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, per il rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico.
Da ultimo, sempre il Ministero della Salute con Decreto 28 novembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio ha diffuso un nuovo modello di istanza che sostituisce quello di cui al D.M. del 5 luglio 2024.
Ecco le novità e il nuovo modulo da utilizzare.
Indice
Oblio oncologico: il nuovo modello di istanza
Il Decreto del Ministero della Salute datato 28 novembre 2024 contiene all’Allegato I il nuovo modello di istanza da utilizzare per il rilascio del certificato di oblio oncologico.
Il documento aggiornato sostituisce il modello di cui all’Allegato I del Decreto ministeriale del 5 luglio 2024.
In questo box è possibile scaricare il nuovo modulo da utilizzare per far valere il proprio diritto all’oblio oncologico.
Il certificato di oblio oncologico
Il modello di istanza aggiornato dal D.M. del 28 novembre 2024 dev’essere presentato dal soggetto interessato, già paziente oncologico, eventualmente corredato dalla relativa documentazione medica, per ottenere il rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico.
L’istanza dev’essere presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ovvero ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente la patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
La certificazione, redatta come da modello di cui al D.M. 5 luglio 2024 (allegato II), è rilasciata entro trenta giorni dalla domanda se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali richiesti dalla Legge numero 193/2023 (decennali o quinquennali) ovvero previsti nei successivi decreti ministeriali attuativi con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.
Certificato gratis
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa (articolo 5, Legge numero 193/2023) il rilascio della certificazione all’interessato non comporta alcun onere a suo carico. E’ del tutto gratuito.
Leggi in questo articolo Come richiedere il certificato di oblio oncologico e chi lo rilascia
Cosa dice la normativa sull’oblio oncologico
La normativa sull’oblio oncologico, approvata con Legge numero 193/2023, dispone (articolo 2) che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di notizie relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
Il periodo descritto è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Adozioni
In materia di adozioni (articolo 3) le indagini sulla salute dei soggetti richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Concorsi
Il successivo articolo 4 della stessa Legge numero 193/2023 dispone che, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento dei requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta.
Il periodo descritto è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Scadenze più corte per alcune patologie
Il Decreto del Ministero della Salute 22 marzo 2024 ha pubblicato l’elenco delle patologie (Allegato I) per le quali operano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla Legge numero 193/2023 (dieci / cinque anni).
Trattasi, nello specifico, di:
Tipo di patologia oncologica | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento o dall’ultimo trattamento chirurgico |
Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
Stadio II-III, >21 anni | 7 | |
Melanoma | >21 anni | 6 |
Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
Utero, collo | >21 anni | 6 |
Utero, corpo | Qualsiasi età | 5 |
Testicolo | Qualsiasi età | 1 |
Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi <45 anni (esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi) | 1 |
Linfomi di Hodgkin | <45 anni | 5 |
Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
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