La Legge 7 dicembre 2023 numero 193, in vigore dallo scorso 2 gennaio contiene, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del Piano europeo di lotta contro il cancro, una serie di disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
La normativa promuove il cosiddetto oblio oncologico, da intendersi come il diritto delle persone guarite da patologie oncologiche di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione di salute, nei casi previsti dalla legge, tra cui si citano:
- stipula o rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, oltre al divieto imposto a banche, istituti di credito, imprese di assicurazione e intermediari finanziari / assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo, oltre che di accertamenti sanitari nei confronti della persona fisica contraente, ai fini della stipula dei contratti;
- accesso a concorsi pubblici e privati;
- procedure di adozione, per cui si dispone che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, dieci anni o, in alternativa, cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
- politiche attive del lavoro, dirette ad assicurare a ogni persona affetta da patologia oncologica eguaglianza di opportunità nell’inserimento e permanenza nel lavoro, fruizione dei relativi servizi, nonché riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
Dopo un primo decreto attuativo della Legge numero 193/2023, datato 22 marzo 2024, contenente l’elenco delle patologie per le quali si applicano termini ridotti per ottenere l’oblio, in Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2024 numero 177 è stato pubblicato un secondo D.M.
Il provvedimento del Ministero della salute del 5 luglio 2024 disciplina le modalità e le forme di certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’operatività della normativa sull’oblio oncologico.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
La legge sull’oblio oncologico
L’articolo 5, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023 numero 193 rimanda ad un apposito decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità e delle forme (senza oneri per l’assistito) per certificare la sussistenza dei requisiti necessari al fine di beneficiare dei diritti della normativa sull’oblio oncologico.
Il citato D.M. dev’essere adottato, ancora l’articolo 5, entro “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro”.
Il decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30 luglio scorso, il Decreto del Ministero della salute del 5 luglio 2024 disciplina le modalità e le forme per certificare il possesso dei requisiti necessari all’applicazione del cosiddetto oblio oncologico, in attuazione del citato articolo 5, comma 1.
Oblio oncologico: come ottenere la certificazione dei requisiti
A norma dell’articolo 1 del D.M. 5 luglio 2024 per ottenere la certificazione dei requisiti per l’oblio oncologico, il soggetto interessato, già paziente oncologico, presenta apposita istanza, redatta secondo il modello di cui all’allegato I al decreto “Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico”.
L’istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, è presentata a, in alternativa:
- struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
- medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio;
- medico di medicina generale;
- pediatra di libera scelta.
I soggetti citati forniscono all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) numero 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Leggi anche > Oblio oncologico, mutui, lavoro, concorsi: quando scatta, tempi, settori
Il trattamento dei dati personali
Nell’informativa sul trattamento dei dati personali si informano i soggetti interessati alla certificazione che le informazioni e i documenti raccolti vengono trattati dalla struttura sanitaria / medico per le sole attività connesse alla gestione della richiesta del certificato stesso.
Il conferimento dai dati personali identificativi richiesti nel modulo (allegato I) “Istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico” è facoltativo, come si legge nell’informativa. Tuttavia, ancora il documento, il mancato conferimento di “alcuno di tali dati può impedire al Titolare la gestione delle attività necessarie per il rilascio della certificazione”.
Il soggetto deputato al rilascio del certificato è tenuto a adottare adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, distruzione, perdita, furto, utilizzo improprio o illegittimo.
Rilascio della certificazione
La certificazione dei requisiti è rilasciata utilizzando il modello pubblicato come allegato II al D.M., entro trenta giorni dalla richiesta.
La struttura / medico certificante, prima di fornire il certificato verifica se sussistono i requisiti temporali:
- decennali o quinquennali richiesti dalla Legge numero 193/2023;
- previsti nei successivi decreti attuativi della stessa legge numero 193 con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.
La certificazione ha un costo?
Come disposto dall’articolo 5, comma 1, Legge numero 193/2023 il rilascio della certificazione non comporta alcun costo / onere per il richiedente.
Periodo di conservazione dei dati
L’istanza per il rilascio della certificazione e i relativi allegati forniti dal paziente sono cancellati trascorsi dieci anni.
Al tempo stesso, i soggetti deputati a ricevere la domanda di certificazione sono tenuti a cancellare la stessa trascorsi dieci anni.