L’AdER ha fornito, in un’apposita pagina del sito istituzionale, le istruzioni relative al procedimento sanzionatorio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con particolare attenzione ai destinatari e alla procedura da seguire in caso di esenzione, differimento o “altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità“.
I soggetti che hanno ricevuto la sanzione, o meglio la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” avranno 10 giorni di tempo per inviare all’Asl di riferimento la documentazione attestante l’esenzione, trascorsi i quali Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo.
Vediamo nel dettaglio le istruzioni relative al procedimento sanzionatorio e come comunicare l’esenzione per non incorrere nella sanzione.
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Obbligo vaccinale: destinatari
Com’è noto, Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022. Le categorie alle quali si applica l’obbligo vaccinale sono quindi:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
Il DL 1/2022 ha anche disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i cittadini soggetti all’obbligo vaccinale che alla data del 1° febbraio 2022:
- non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- non hanno ancora effettuato la terza dose entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
Obbligo vaccinale: come funziona la sanzione
È il Ministero della Salute che, avvalendosi di Agenzia delle Entrate – Riscossione, invia ai soggetti inadempienti la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”. Trascorsi 10 giorni dal momento della ricezione, se non sono arrivate alla Asl di riferimento i documenti che attestano l’effettiva esenzione dall’obbligo, l’Agenzia provvede alla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Da quel momento i destinatari hanno 60 giorni di tempo per pagare la sanzione, utilizzando il modulo Rav o il Modulo PagoPA allegati all’avviso di addebito. Sarà possibile pagare:
- attraverso il servizio Paga on-line di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- attraverso i canali telematici di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPA (banche, Poste ecc.);
- presso banche, Poste, tabaccai;
- presso gli sportelli dell’Agenzia.
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Obbligo vaccinale: cosa deve fare chi è esente
Tutti i soggetti destinatari della Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio che possiedono adeguata documentazione che attesti il differimento o l’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità devono, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione:
- trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
- dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia.
È importante quindi controllare nel sito dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente quali sono le modalità per trasmettere la documentazione sull’esenzione, ad esempio PEC, e-mail, fax o raccomandata.
Una volta trasmessi i documenti alla ASL occorrerà collegarsi all’Area riservata del portale AdER e accedere al servizio “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”.
All’interno del servizio online sarà possibile:
- visualizzare e scaricare la Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio in pdf;
- comunicare all’AdER l’invio della documentazione attestante l’esenzione alla Asl competente per territorio.
Per quest’ultima operazione sarà sufficiente indicare negli appositi campi:
- Regione;
- ASL territorialmente compente;
- data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.
Obbligo vaccinale: cosa succede dal 15 giugno
Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale per:
- over 50;
- personale scolastico;
- personale del comparto sicurezza, difesa, polizia penitenziaria;
- personale delle università.
Dopo questa data l’obbligo resterà in vigore solo per il personale sanitario, fino al 31 dicembre 2022.
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