Ad oggi, 22 giugno 2021, le stime effettuate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, rivelano che sono circa 45 mila i professionisti che hanno rifiutato il vaccino, circa il 2,36 per cento della categoria. Sono state avviate anche le prime procedure di sospensione della mansione del lavoro.
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Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il decreto Covid convertito in legge in materia di vaccinazioni obbligatorie per il personale sanitario.
Obbligo vaccinale sanitari: partono le sospensioni
Sono state avviate le prime procedure di sospensione da parte delle aziende sanitarie di varie Regioni degli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid-19. Si tratta di medici, infermieri, operatori sanitari e assistenti socio-sanitari per i quali l’articolo 4 del decreto Covid prevede l’obbligo vaccinale per esercitare la professione.
Obbligo vaccinale sanitari: personale interessato
L’articolo 4 del decreto Covid convertito in legge si occupa delle disposizioni urgenti in materia “di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, introducendo quindi l’obbligo vaccinale per tutte le professioni e gli operatori nel settore sanitario.
Nel primo comma si sottolinea infatti che: “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.“
L’obbligo vaccinale sanitari ricadrà quindi, nel rispetto della tutela della salute pubblica, su tutti gli esercenti professioni sanitarie, tra cui anche tutti gli operatori che lavorano all’interno di:
- strutture sanitarie;
- strutture sociosanitarie e socio-assistenziali;
- farmacie;
- parafarmacie;
- studi professionali.
Obbligo vaccinale sanitari: fino a quando
All’interno del comma 1 dell’articolo 4 viene sottolineata la durata dell’obbligo vaccinale sanitari: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.”
Pertanto l’obbligo introdotto dal decreto Covid rimarrà in vigore fino al completamento del piano vaccinale nazionale, ma comunque non oltre la fine dell’anno 2021.
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Inosservanza dell’obbligo vaccinale sanitari
Ai sanitari che rifiutano di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid, il datore di lavoro dovrà assegnare, dove possibili, mansioni, anche inferiori, che non siano a contatto con il pubblico. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, per tutto il periodo di sospensione gli operatori non percepiranno alcuna retribuzione.
Tale sospensione rimarrà in vigore fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Obbligo vaccinale sanitari, si può evitare?
In questo senso la norma è molto chiara. Il vaccino anti-Covid è obbligatorio per i personale sanitario, ma come recita il comma 2 dell’articolo 4: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”
Scarica il decreto Covid.
Scudo penale personale sanitario
La conversione del decreto Covid porta con sé altre novità, tra cui una in materia di sanità che si concretizza nello Scudo penale per il personale sanitario. La nuova misura prevede che in riferimento a reati di omicidio colposo ed a lesioni personali colpose gli esercenti delle professioni sanitarie “sono punibili solo nei casi di colpa grave“. Lo scudo penale non riguarderà solamente la somministrazione dei vaccini, ma anche, come specifica l’articolo 3-bis, l’esercizio della stessa professione in tempo di pandemia.
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