Obbligazione contributiva dei lavoratori autonomi e subordinati e le liti fiscali

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L’art. 1 del decreto legislativo 462/97ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che … devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi“.

È compito, quindi, dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti (ai sensi D.P.R. 600/1973), fermo restando che nella liquidazione dei contributi vengono prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto il recupero dei contributi relativi al minimale imponibile ( fissi) è rimesso alla esclusiva competenza dell’INPS.

E a partire dalla dichiarazione UNICO 1999, l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti (artigianicommercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2 Legge 335/95), richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’IINPS che, in caso di mancato pagamento del contributo omesso, iscriveva l’importo a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 46/1999).

Successivamente l’art. 32 bis del Decreto Legge 185/2008 (convertito con modificazioni della legge 2 del 28 gennaio 2008), ha disposto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006l’iscrizione a ruolo sia effettuata direttamente dalla Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo dei contributi INPS nell’ambito della sua attività accertatrice con riferimento agli accertamenti automatici ex art. 36bis DPR 600/1973, a quelli parziali ex art. 41bis stesso DPR 600, agli accertamenti standardizzati ( Studi di settore,parametri, ecc.) e agli accertamenti unificati che si hanno quando l’Agenzia delle Entrate predispone accertamenti globali, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, dell’Irap nonché ai fini contributivi.

In queste tipologie di accertamenti è possibile avvalersi delle procedure agevolative previste dalla normativa fiscale come l’accertamento con adesione ex decreto legislativo 218 del 19.6.1997.

Il d.lgs. 218/1997 prevede la possibilità che un accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, disposto nei confronti di un contribuente, possa essere definito con l’adesione ad una proposta presentata dalla Amministrazione finanziaria, la quale indica
l’importo richiesto per il pagamento delle imposte sui redditi (che ha effetto anche sull’imposta sul valore aggiunto) seguendo i principi espressi nei commi 1 e 2 dell’art. 2 del decreto 218/1997.

Lo stesso decreto stabilisce che: “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio (salvo casi particolari indicati nel successivo comma 4) e … rileva per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi” (art. 2, comma 3).

In caso di adesione sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni ed interessi.

La procedura con adesione si può anche concludere con l’avviso di accertamentose il contribuente non si presenta al contraddittorio, oppure non accetta la proposta di accertamento con adesione o non perfeziona l’adesione (ad es. omettendo di pagare le rate o, in caso di fideiussione, se il garante non versa l’importo garantito).

In tal caso il recupero del maggior contributo accertato, le sanzioni e gli interessi (calcolati in applicazione del regime sanzionatorio Legge 388/2000) viene disposto sulla base di un atto emesso dall’INPS, di cui si riporta la circolare n. 145 del 20.8.2002 :

Contributi previdenziali sui redditi accertati dalla Agenzia delle Entrate per l‘anno 1998 nei confronti degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti iscritti alla gestione separata. “

<Il Decreto legislativo n. 218 del 19.6.1997, all’art. 2 c. 3 stabilisce che “L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.

Il successivo comma 5 dispone, fra l’altro, che “Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.”
L’Agenzia delle Entrate sta inviando, per l’anno 1998, ai soggetti interessati da tale decreto un avviso con il quale viene loro richiesto il pagamento dei contributi calcolati sul maggior reddito accertato.
Per completezza d’informazione, si rammenta che il procedimento di accertamento fiscale inizia con l’invio al contribuente dell’invito a comparire per definire l’accertamento con adesione, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi effettuata dall’amministrazione finanziaria.

Qualora al contribuente sia notificato un avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall’invito descritto all’art. 5 del decreto, è allo stesso consentito presentare un’istanza in carta libera per ottenere la formulazione della proposta di accertamento con adesione.
Tale istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’accertamento fiscale dinanzi alla Commissione Tributaria. Se il contribuente intende impugnare, presenta il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nelle forme previste dalla normativa fiscale e l’impugnazione comporta la rinuncia alla definizione dell’accertamento per adesione.

Se invece il contribuente aderisce all’accertamento ed intende quindi regolarizzare anche la posizione contributiva, può avvalersi dell’art. 8 del citato decreto, versando la contribuzione in unica soluzione o in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. (..) Le imposte o le maggiori imposte accertate con l’atto, ove non siano versate con le modalità sopraindicate, saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti e alle sanzioni pecuniarie irrogate.

Sul maggior reddito concordato o comunque accettato dal debitore, sono dovuti i contributi previdenziali eccedenti il minimale, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e quelli a percentuale per i liberi professionisti.>.

A questo punto sorge spontanea la domanda: i contributi previdenziali hanno natura tributaria o extratributaria?

Taluni autori intravedono la natura di “corrispettivo” nei contributi versati oggi per ottenere una prestazione futura ( come avviene nei contratti di assicurazione privati che prevedono il pagamento di un premio assicurativo) e, di conseguenza, propendono per la natura extrafiscale di essi.

Altri invece, esaltando la natura pubblicistica dei “ contributi previdenziali” ,e del rapporto di previdenza sottostante, ne affermano la natura di “ prestazione patrimoniale imposta” ai sensi dell’art. 23 della Costituzione.

La funzione dei contributi previdenziali è quella di fornire una provvista finanziaria agli enti erogatori delle prestazioni per la realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge nell’in­teresse pubblico e non direttamente nell’interesse del singolo lavoratore/assicurato, per cui dal rapporto di previdenza nasce una potestà impositiva in capo all’ente e un interesse legittimo, all’ottenimento di un indennizzo in forma continuativa, in capo al lavoratore che, o per l’ età avanzata o per aver contratto una causa di invalidità, non è più in grado di lavorare e, quindi, in conseguenza della perdita di capacità reddituale, non ha più la possibilità di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento.

Questo interesse legittimo nei confronti dell’ente erogatore della provvidenza nasce per trasformazione del diritto soggettivo irrinunciabile che il lavoratore vantava nei confronti del datore di lavoro al versamento nella casse dell’ente dei contributi previdenziali.

Gli scopi dell’assicurazione pubblica IVS sono, pertanto, in perfetta armonia con il dettato costituzionale : “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia” .( art. 38, comma 2, Cost.).

La tutela previdenziale realizzata dal regime generale IVS si estende a tutti coloro che, operai o impiegati di ambo i sessi, abbiano compiuto l’età di 14 anni e prestino lavoro retribuito alle dipendenze di terzi [già nell’art. 3 del RDL (del Regno d’Italia) 14.4.1939 n. 636].

L’aspetto pubblicistico (di origine romanistica) e, quindi, di prestazione patrimoniale imposta e, quindi ancora, la natura di obbligazione pubblica ex art. 23 Cost. dei contributi previdenzialilo si riscontra in maniera evidente con riferimento : a) ai minori in quanto la legge se vieta il lavoro ai minori di una certa età, stabilisce, tuttavia, che i minori di qualsiasi età quando abbiano comunque prestato effettivamente lavoro subordinato hanno sempre il diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalla legge, e che i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali; b) ai lavoratori che continuino a svolgere attività lavorativa subordinata e retribuita anche dopo il collocamento in pensione1.

Dalla natura di “prestazione patrimoniale imposta” del contributi previdenziali scaturisce la più lunga durata, rispetto agli stessi tributi, della prescrizione che è quella ordinaria decennale.

Questa caratterizzazione dei contributi previdenziali giustifica, per un verso, l’adozione di strumenti di riscossione simili a quelli del diritto tributario e, per altro verso, l’attribuzione ai crediti contributivi di garanzie simili a quelle previste per le imposte.

Ai contributi previdenziali è, infatti, esteso il privilegio generale mobiliare ex articoli 2753 e 2754 C.C :

Art. 2753.
Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 2754.
Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

Le assicurazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2753, sono, principalmente, quelle relative alle malattie, alla tubercolosi, alla disoccupazione involontaria, alla maternità, quelle relative alla cassa integrazione guadagni, ed altre gestite dall’INPS.

Ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12821 del 23.12.1998, che : “La causa del creditoin considera­zione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 2754 C.C. va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale,fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata

La stessa Corte ha esteso, poi, la legittimazione passiva anche ai titolari di imprese artigiane o commerciali, dei soci che prestano la loro attività personale nelle società senza esserne dipendenti, dei soci di cooperative, degli agenti, ecc., in quanto soggetti non inseriti in un rapporto di lavoro subordinato.

<L’espressione “datore di lavoro” contenuta negli articoli 2753 e 2754 del codice civile comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbliga­tori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’ivi previsto privilegio generale deve intendersi riferito anche ai cre­diti dell’istituto previdenziale per contributi e accessori dovuti da imprenditori artigiani o commercianti che non abbiano regolariz­zato la propria posizione contributiva, ed in genere ai crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori auto­nomi>. (Cass. 23 dicembre 1994, n. 11115).

L’art. 2754 CC fa riferimento agli accessori relativi ai crediti per omesso versamento dei contributi dovuti per le forme assicurative indicate nello stesso articolo e in quello precedente.

Nella voce “accessori” rientrano le sanzioni civili. I soggetti che non provvedono, entro il temine previsto, al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previden­ziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, la cui quantificazione è oggettivamente collegata all’ina­dempimento dell’obbligazione contributiva alle scadenze stabilite in base al principio dell’automaticità; il che rende inutile un’indagine sull’elemento soggettivo della fattispecie illecita della omissione o ritardo nel pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre la sanzione.

Questa forma di risarcimento forfetario con funzione sanzionatoria (e non compensativa) fuoriesce, secondo noi, dal campo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 CC ed è definibile “indennizzo di legge”, da responsabilità oggettiva, come “indennizzo di legge” è l’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, introdotto in via sperimentale per 18 mesi dall’art. 28, comma 9, del decreti legge n. 69 del 21.6.2013 ( c.d. decreto del fare) che aggiunge all’art. 2bis della legge 241/1990, e succ. modifiche, un secondo comma del seguente tenore “ 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 (……), in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte (….) l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da regolamento emanato ai sensi art. 17, comma 2, legge 400/1988. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento” .

In giurisprudenza si sono consolidati i principi per cui le sanzioni civili :

-costituiscono un obbligo che sorge ipso iure per il fatto stesso dell’inadempienza;

-sono di ammontare fisso stabilito dal le­gislatore con riferimento ai contributi omessi o tardivamente versati;

-hanno natura civile di obbligazione na­scente direttamente dalla legge (non da contratto) per effetto dell’omesso o ritardato versamento dei contributi;

-hanno una duplice finalità:

– – rafforzare l’obbligazione principale (e cioè quella di versare i contributi);

– – risarcire, in misura predeterminata dalla legge, il danno che, con presunzione iuris et de jurederiva all’istituto previdenziale per il mancato o ritardato versamento dei contributi.

Il vigente regime sanzionatorio è stato introdotto dall’art. 116 della Legge 23.12.2000, n. 388, e prevede l’applicazione di sanzioni diverse in relazione alla gravità dell’inadempienza, che si suddividono in: a) sanzioni civili; b)sanzioni penali; c) sanzioni amministrative.

Al fine di stabilire quale sanzione applicare in caso di mancato versamento dei contributi, il legislatore ha previsto una graduazione differente delle sanzioni in base al comportamento del datore di lavoro e alle altre circostanze che possono giustificare un ritardo nel versamento dei contributi.

In base al comportamento, possono concretizzarsi i casi dell’omissione contributiva o dell’evasione contributiva.

L’omissione contributiva si concretizza nel mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie (Articolo 116, comma 8, lettera a).

L’INPS con la circolare 66 del 5.6.2008 ha chiarito che devono essere ricondotte nell’alveo dell’omissione i seguenti casi:

retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda; contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.

L’evasione contributiva si realizza quando vi è la specifica intenzione di non versare i contributi. È una inadempienza connessa, in genere, a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (Articolo 116, comma 8, lettera b).

Tra i casi di evasione rientrano:

la mancata iscrizione all’INPS; la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; l’infedele registrazione della retribuzione.

L’art. 116, comma 15, della legge 388/2000 prevede,poi, che le sanzioni civili possano essere ridotte fino alla misura degli interessi legali nei casi seguenti:

rilevanti oggettive incertezze nell’obbligo contributivo (articolo 116, comma 15, lettera a); fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria (articolo 116, comma 15, lettera a); aziende in situazioni di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale (articolo 116, comma 15, lettera b).

Natura fiscale dei contributi previdenziali

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14.3.2008 ha delimitato l’area della giurisdizione tributari, affermando che il legislatore non ha alcuna discrezionalità di attribuire alle commissioni tributarie tutte le controversie relative a prestazioni patrimoniali imposte che non abbiano natura di tributi, secondo il discrimine posto dall’art. 53 della Costituzione, ragion per cui avrebbero natura tributaria “quei prelievi che, sebbene coattivi, presentano, da un lato, un nesso sostanziale con un presupposto economicamente valutabile, rilevante quale indice di capacità contributiva, dall’altro, un vincolo di destinazione del gettito derivante da tale prelievo a concorrere a coprire le spese pubbliche” : in questa cornice definitoria rientrano senza ombra di dubbio i contributi previdenziali obbligatori IVS la cui funzione è quella di fornire agli enti erogatori delle prestazioni (previdenziali ed assistenziali) la provvista necessaria per la realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge nell’interesse pubblico generale.

L’obbligazione contributiva rientra a buon diritto nel concetto di imposta che è sganciato dalla categoria dei servizi pubblici c.d. indivisibili, e per la sua individuazione è sufficiente il solo elemento della sua destinazione di procurare un’entrata all’ente, per gli scopi anzidetti; quindi se proprio si è allergici a far rientrare i contributi previdenziali nella categoria generale della imposta, essi sono quanto meno da qualificare come “imposta di scopo.

I contributi non realizzano , invece, l’istituto una tassa che, come dice AD GIANNINI2, costituisce una prestazione dovuta per l’esplicazione dell’attività dell’ente pubblico che riguarda particolarmente l’obbligato, ciò che non può verificarsi se non per i servizi pubblici considerati divisibili, e l’erogazione delle provvidenze economiche in funzione dei contributi previdenziali versati non risponde al paradigma della tassa, essendo i contributi destinati a costituire una provvista finanziaria per il soddisfacimento di uno scopo pubblico proprio dello Stato sancito nella Costituzione.

Ed è per questo che il tribunale di Milano in causa 15.6.2012 n. 2997 ha riconosciuto sussistere la natura fiscale del credito in sede di opposizione a cartella emessa dalla Agenzia delle Entrate per contributi dovuti alla Gestione Commercianti, affermando il difetto di legittimazione passiva dell’INPS nella causa.

In caso di addebiti che scaturiscono dal controllo automatizzato del mod. UNICO, l’iscrizione a ruolo è disposta dall’Amministrazione Finanziaria secondo il disposto di cui all’art. 32 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. E’ infatti l’Agenzia delle Entrate, in base a quanto accertato, che determina l’importo delle somme dovute e ne intima il pagamento a mezzo cartella esattoriale, anche nel caso di ritardato versamento dei contributi a percentuale. Detto credito pertanto ha natura prettamente fiscalee a ciò consegue il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto nelle relative cause di opposizione.”

La cartella esattoriale ivi impugnata è stata emessa dall’Agenzia delle Entrate che si è affermata creditrice per i contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, contributi dovuti dall’opponente per l’anno 2007 relativamente alla Gestione Speciale Commercianti: la contribuzione è stata calcolata a percentuale rispetto alla totalità dei redditi prodotti ai fini IRPEF.

Detto credito, afferma il Tribunale di Milano, ha natura prettamente fiscale. L’art. 32 bis D.L. 185/2008 ha stabilito che l’iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. La società di riscossione di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”.

Così, anche, il Tribunale di Milano con la successiva sentenza n. 5304 del 21.6.2013 ha disposto che, nei casi in cui l’IINPS, a fronte di inadempienza contributiva accertata dalla Agenzia delle Entrate in corso di verifiche fiscali definite in sede di condono, chiede i contributi per l’intero importo accertato, sen­za considerare le percentuali pagate dai contribuenti al fine di chiudere la lite, l’ Istituto non può incassare nul­la.

Si tratta di questo:

La chiusura delle liti fiscali non varrebbe ai fini della determinazione dei contribu­ti previdenziali non pagati; ma per i giudici milanesi è illegittima la richiesta dell’Istituto che preten­de l’intero importo dei contri­buti accertati dall’Agenzia del­le Entrate, senza considerare che il contribuente ha definito la lite con il Fisco.

Per il tribunale di Milano, sezione lavoro, senten­za 5304/2013 Udienza del 21 giu­gno 2013, va dichiarata illegitti­ma la richiesta dei contributi previdenziali «con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che non è stato richiesto un diverso accer­tamento dell’obbligo contribu­tivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco».

Così il tri­bunale di Milano ha dichia­ratoinesistente il credito, condannando l’INPS “a rimborsa­re alla ricorrente le spese di lite”.

E’ vero, si dice, che la chiu­sura delle liti fiscali vale solo per l’Erario e non per l’INPS, ma l’Istituto previ­denziale non può pretendere nulla, basando la propria richie­sta solo sull’accertamento del­la Agenzia delle Entrate. È comunque ingiustifica­ta la richiesta dei contributi per l’intero importo accertato, sen­za nemmeno riconsiderare «l’obbligo contributivo sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco».

Ai fini della ultima chiusura delle liti fiscali, per quelle di valore non superiore a 2omila euro, era dovuto un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila eu­ro., mentre se superava i2mila ma non i 2omila eu­ro, si doveva pagare il 10% del valore della lite in caso di soc­combenza del Fisco nell’ultima o unica pronuncia resa dalle Commissioni tributarie; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o uni­ca pronuncia delle Commissioni tributarie; il 30% del valore della lite nel caso in cui la lite pendeva nel primo grado di giudizio e non era stata ancora resa alcu­na pronuncia giurisdizionale (articolo 39, dl 98/2011).

Le controversie relative ai contributi previdenziali liquidati in base al maggior imponibile ac­certato erano comunque esclu­se dalla definizione delle liti in cui era parte l’agenzia delle Entra­te (circolare 48/E del 2011, pun­to 4.9), in quanto tali controversie, instaurate nei confronti degli enti previden­ziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La questione di cui ci siamo occupati è nata solo ora perché nella precedente chiusura di liti fiscali, ex art. 16 legge 289/2002, l’Istituto previdenziale era rimasto inerte, per cui la chiusura della lite, fatta ai fini fi­scali, è divenuta, per inerzia dell’INPS, chiusura definitiva an­che ai fini previdenziali.

A seguito della sentenza del Tribunale di Milano 5304/2013 del 21 giu­gno 2013, che considera illegittima la richie­sta dell’INPS, sarebbe sì uti­le un intervento in autotutela dell’INPS per cancellare i debiti iscritti a ruolo, ma tutto ciò non risolve il problema in radice che rimane tale e quale, dovendosi trovare la soluzione diversamente.

Ebbene, essendo stata sopra accertata la natura fiscale dei crediti INPS per contributi previdenziali non pagati, la soluzione tagliatesta è attribuire alle Commissioni tributarie la competenza processuale in materia di maggiori contributi previdenziali accertati dalla Agenzia delle Entrate, con legittimazione passiva, nel giudizio tributario, della stessa Agenzia e litisconsorzio passivo necessario dell’INPS in quanto la sentenza del giudice tributario deve valere nei confronti di entrambi gli enti titolari di potestà impositiva.

Se il ricorso non viene proposto nei confronti di tutti gli interessati, il giudice ordina, ex art. 14 d.lgs. 546/1992, l’integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa, entro un termine di decadenza fissato dallo stesso giudice, dei soggetti mancanti.

1 L la Corte Costituzionale già nella sentenza 110 del 4.12.1964 affermava che “ l’obbligo della assicurazione è inerente alla prestazione della attività lavorativa ed alla relativa retribuzione e sussiste indipendentemente dal raggiungimento di ogni limite di età del lavoratore”.

2 AD GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1965, ed altri autori più recenti.

Giuseppe Alfano

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