La nuova norma modifica la soglia di fatturato precedentemente fissata a 200 mila euro, limite entro il quale l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi da parte dei clienti, consentendo di essere adottato, previa opzione, anche dai contribuenti con un volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.
Restano, tuttavia, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta quali, ad esempio, i commercianti di tabacchi, gli operatori del settore editoriale e di telefonia, coloro che svolgono attività di agriturismo e di agenzia viaggi, i rivenditori di beni usati, d’arte e di antiquariato, e chi realizza operazioni in reverse charge.
Dalla data in cui diventerà applicabile la disposizione dell’art. 32-bis, ossia dall’emanazione del decreto attuativo (prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente entro l’11 ottobre 2012), sarà infatti abrogato l’art. 7 del D.L. 185/2008, che disciplina l’attuale regime.
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo non si conoscono esattamente le modalità dell’opzione “da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” in merito al nuovo regime. In particolare non è ancora noto se tale opzione debba essere applicata su ogni singola operazione (come accade in vigenza dell’art. 7 del D.L. n. 185/08), o se debba, ed è più probabile, riguardare tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l’opzione.
Altro chiarimento atteso, concerne l’analisi della clientela. Con le regole attuali, in effetti, il differimento dell’Iva è possibile solo per le operazioni nei confronti di soggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, restando escluse le cessioni/prestazioni a privati. Il decreto attuativo dovrà tuttavia stabilire se queste ultime precludano radicalmente l’accesso all’Iva per cassa, oppure se, come è ipotizzabile, ferma restando l’esigibilità immediata, queste possano convivere con le operazioni a Iva sospesa. Sulle fatture emesse in applicazione del regime di Iva per cassa, dovrà, comunque, essere apposta specifica indicazione (ad esempio, “operazione soggetta al regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n.83/12”).
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