Nuovo redditometro: i documenti cartacei per difendersi dal software

Redazione 21/08/13
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Il redditometro, dal 19 agosto, è ufficialmente attivo ed ha già cominciato ad elaborare le prime liste di potenziali evasori e, nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti “onesti” sono preoccupati di poter incorrere in qualche errore e a ben guardare non hanno proprio tutti i torti; infatti non è così semplice e lineare difendersi dalla lente del software che incrocia redditi e spese effettuate.

La difesa dal “nuovo redditometro” almeno in alcuni passaggi è rimasta simile a quella necessaria con il vecchio sistema che, va ricordato, è ancora attivo e lo sarà fino a che non avrà terminato la verifica dei redditi fino al 2008,  ultimo anno di imposta da controllare. Sulla nuova procedura, come detto, si innestano modifiche normative recenti ed evoluzioni giurisprudenziali delle quali bisogna tenere conto.

Inizialmente il nuovo processo di analisi contempla due differenti e obbligatorie fasi per il contraddittorio; la prima è costituita dall’invio di un “questionario”  con relativa richiesta di informazioni, la seconda si attua nella circostanza in cui l’ufficio non ritenga che le risposte date siano sufficienti a scagionare il contribuente dall’accusa di evasione. Questo, conseguentemente, comporta un invito a comparire negli uffici dell’Agenzia per avere un contraddittorio diretto.

Dunque, dal punto di vista del contribuente, il primo step sarà ricevere il questionario da compilare al fine di smentire i calcoli del software e per mezzo del quale l’ufficio riuscirà a fare una stima più approfondita del rapporto fra reddito e spesa, anche se va considerato che il fisco, nel questionario, ha già individuato elementi e circostanze di interesse. La missiva con il questionario, infatti, è già il risultato di una selezione fatta prima della sua compilazione, in pratica il questionario permette all’Agenzia di risalire a quelle posizioni di interesse per la ricostruzione sintetica.

Il contribuente ha nel contraddittorio una chance importante per poter cominciare la propria difesa prima che l’accertamento vero e proprio venga emesso , tuttavia è necessario prestare grande attenzione, infatti indipendentemente dalla possibile sanzione, da 258 a 2.065 euro, per  non aver risposto al questionario, la norma nello specifico prevede che i documenti non prodotti, non potranno successivamente essere presi in considerazione in favore del contribuente in sede di contenzioso. Inoltre in questo caso l’ufficio ha la facoltà di procedere con accertamento induttivo.

C’è poi una novità apportata dalla circolare n.24/E; in caso di mancata risposta al questionario l’ufficio potrà valutare la possibilità di usare altri poteri istruttori, come le indagini finanziarie. Per il momento non è ancora un provvedimento che parte in automatico, ma è evidente che resta un’arma in più in mano all’Agenzia che verosimilmente sarà utilizzata ogni qualvolta lo scostamento rilevato sarà superiore al 20%, il limite tollerato.

C’è di più, se da una parte il silenzio del contribuente potrebbe essere penalizzante, è necessario altresì ricordare che i documenti prodotti in questa fase costringono le Entrate ad una attenta analisi ed eventualmente, in caso di accertamento, a una precisa e minuziosa verifica delle certificazioni prodotte. Da questo deriva che l’eventuale avviso di accertamento emesso senza alcun vaglio critico in ordine alle difese addotte, potrebbe essere viziato per carenza di motivazione.

Ad ogni modo, la rapida risposta al questionario, potrebbe assicurare anche la completa archiviazione dell’indagine, senza quindi che necessariamente segua la fase dell’accertamento e/o del contenzioso. In ogni caso, questa fase del procedimento va sfruttata ed è bene che il contribuente esegua l’adempimento con il deposito di una memoria a corredo  della documentazione generata. Va ricordato, comunque, che, eccetto il caso di esibizione di documentazione falsa, è difficile che le notizie non veritiere  potranno integrare il reato visto che fino ad ora sono pochi i casi in cui gli accertamenti sintetici sono sfociati in una notizia di reato sia per il carattere induttivo della rettifica, sia per la necessità di superamento della soglia di punibilità (per il 2009 fissata a oltre 100 mila euro di imposta evasa).

La compilazione del questionario, dunque, si rivela decisiva al fine di persuadere l’ufficio della congruità  del reddito del contribuente, quindi di archiviare la sua posizione. Diversamente, il procedimento si sposterà verso la seconda fase, quella nella quale avviene l’accertamento con adesione. E’ necessario considerare che il possibile passaggio alla fase successiva, che sarà consacrata dalla notifica di un “invito a comparire”, determinerà per il contribuente anche la stratificazione delle spese medie rilevate dall’Istat riguardanti le spese per la quotidianità; quindi un “aggravio” in termini di richieste economiche  e l’apertura di un ulteriore “fronte” nei suoi riguardi.

 

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