Il redditometro era già previsto dal nostro sistema tributario, quindi, sostanzialmente, non costituisce una novità anche se, prima della circolare 6/E, l’osservatorio delle spese era molto più limitato e rappresentato da voci quali l’acquisto di velivoli, cavalli, imbarcazioni, tutte spese non alla portata della maggior parte dei cittadini.
Sostanzialmente, le funzioni del nuovo redditometro consistono, invece, nello stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi per la quantificazione del reddito, corrispondente agli elementi maggiormente rilevanti, e nella valutazione delle risultanze, acquisite ai fini della determinazione dell’ammontare di imponibili, presumibilmente occultati dal contribuente.
Come in passato, la Circolare 6/E prevede che i valori ISTAT vengano utilizzati come “indici e coefficienti presuntivi”, per quantificare il reddito, ma, soprattutto, per verificare la capacità contributiva dei soggetti destinatari e che non vi siano scostamenti tra quanto dichiarato e quanto speso.
L’istituto dell’accertamento sintetico riguarda soltanto l’accertamento complessivo delle persone fisiche, in quanto le sue peculiarità consistono nel consentire all’amministrazione di determinare globalmente il reddito, senza riferimento di sorta alle sue singole fonti produttive.Tuttavia, è anche permesso il ricorso ad elementi non riconducibili a specifiche fonti produttive di reddito e, viceversa, attinenti all’area dei consumi, ovvero agli investimenti di ricchezza, come gli acquisti di immobili, aziende, partecipazione sociali, ecc..
Sapendo che non tutti hanno la “predisposizione” a compilare correttamente la propria dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate aveva previsto una soglia di sopportazione con la funzione di prevedere una reddito superiore a quanto dichiarato, ma che non superasse la soglia di ¼ . Ora la soglia di “sopportazione” è stata innalzata, per dare al contribuente la possibilità di chiarire un eventuale plusvalore risultante dal redditometro.
La circolare 6E introduce il “lifestage” cioè la famiglia fiscale costituita, ovviamente, dal contribuente ma anche dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e da altri eventuali familiari, fiscalmente a carico. La famiglia fiscale, si differenzia dalla famiglia anagrafica, la quale comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.
Passando ai poteri in capo al fisco, per ricostruire il reddito del contribuente, il nuovo redditometro attribuisce il potere di considerare, all’interno dell’attività istruttoria, le spese certe e le spese per elementi certi, che indicano una determinata capacità di reddito. In più, la Circolare investe il contribuente di autonomia, in quanto può comunicare le proprie spese certe, cioè quelle che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali che vengono comunicate con la dichiarazione dei redditi, quindi, senza la necessità di essere richieste dal fisco. Ai fini del conteggio delle spese, al contribuente possessore di un immobile verranno considerate anche le manutenzioni ordinarie, il consumo dell’ acqua e le spese condominiali. Il fisco può considerare anche le spese per mobili ed elettrodomestici, ma soltanto se i dati sono già presenti nell’Anagrafe tributaria. Quando i chiarimenti sono esaustivi, l’attività di controllo termina.
Nella Circolare viene anche indicato il “fitto figurativo”, quale valore presuntivo imputato al contribuente quando non risulti detentore di un immobile, sia di proprietà che in locazione o in comodato. Questo strumento viene utilizzato dal fisco quando il contribuente non chiarisce la sua posizione o non si presenta in contraddittorio. Sappiamo anche che la Circolare 6/E attribuisce agli uffici la possibilità di effettuare un riscontro sull’effettiva situazione familiare del contribuente, prima di procedere al contraddittorio (il contraddittorio è quella fase in cui il contribuente può esporre le proprie ragioni rispetto alle presunzioni avanzate dall’ufficio). Se invece il contraddittorio non soddisfa il fisco, quest’ultimo avanza una proposta di accordo definita come “proposta di adesione”, prima di emettere l’atto di accertamento.
Prima di avviare le attività di controllo, finalizzate alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una “verifica preliminare” al Garante della privacy, al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati. Il Garante ha escluso che il trattamento in esame sia fondato unicamente sul “trattamento automatizzato” di dati personali; infatti, prima dell’adozione dell’atto, viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito del procedimento di accertamento.
Con la circolare n. 6/E, l’Agenzia delle entrate ha così accolto le tesi espresse dal Garante della privacy nel parere del 21 novembre 2013, procedendo al trattamento dei dati personali del contribuente, sottoposto ai controlli fiscali del nuovo redditometro, non, unicamente, mediante il “trattamento automatizzato” degli stessi dati, ma attraverso l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle entrate, sempre presente nei procedimenti di accertamento fiscale.
Questa preventiva tutela dell’Agenzia delle entrate nell’inviare un atto di accertamento si deve alle innumerevoli richieste dei soggetti che, vedendosi recapitare pesanti cartelle esattoriali, inviate dall’ente esattore, minacciano di arrivare all’atto più estremo, per evitarne il pagamento.
Per concludere, il redditometro è sicuramente un strumento fondamentale per il fisco; non se ne può negare la funzionalità, ma, visti i numerosi casi di disperazione che hanno portato al suicidio tanta gente vessata dal fisco, possiamo dire che è stato introdotto tardivamente e che dovrà essere accompagnato da altre misure mirate ad alleviare il peso fiscale.
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