Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e le nuove regole entrate in vigore per chi vuole stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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Nuovo contratto a termine: da quando si applica
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto dignità) nonché ai rinnovi e alle proroghe intervenute dopo la data del 31 ottobre 2018.
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Nuovo contratto a termine: cosa prevede
A differenza del Dlgs. 81/15 versione Jobs Act che concedeva al datore la possibilità di attivare rapporti di lavoro a termine per non più di 36 mesi e senza l’obbligo di indicare alcuna causale, la Legge n. 96 modifica il provvedimento citato introducendo un doppio regime:
- Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato acausale per non più di 12 mesi;
- Qualora l’azienda abbia necessità di assumere o prorogare lo stesso dipendente per più di 12 mesi può farlo ma deve indicare almeno una delle causali citate dalla Legge.
Nello specifico:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Nei casi di rinnovo, invece, le causali devono comunque essere indicate, anche qualora la durata sia inferiore ai 12 mesi.
Se il limite dei 24 mesi non viene rispettato, per effetto di uno o più contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.
Oltre alla durata massima, si riduce anche il numero di proroghe. Nel Decreto n. 81 “versione Jobs Act” non potevano essere più di 5. Ora si scende a 4, pena la conversione a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
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Nuovo contratto a termine: aumento contributi per finanziamento Naspi
Le nuove norme stabiliscono per ogni rinnovo un aumento dello 0,5% del contributo addizionale per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASPI, il cui importo base è dell’1,40%. Ciò significa che a partire dal secondo rinnovo l’azienda dovrà farsi carico di un contributo pari all’1,90% da calcolare sulla retribuzione imponibile INPS del dipendente a termine.
Proroghe e rinnovi intervenuti in vigenza del Decreto dignità
Discorso particolare per le proroghe e i rinnovi perfezionatisi quando operavano ancora le disposizioni del Decreto dignità. Ci si riferisce all’intervallo 14 luglio – 11 agosto (dal 12 agosto è infatti entrata in vigore la legge di conversione). Tutti i rapporti, anche se attivati prima del 14 luglio, prorogati o rinnovati nel periodo citato sono soggetti alla disciplina delle causali e alle modifiche del Dl. n. 87.
Riassumendo si possono verificare quattro casistiche:
- Fino al 13 luglio 2018 applicazione delle norme del Dlgs. 81/15 “versione Jobs Act”;
- Dal 14 luglio all’11 agosto 2018 modifiche ad opera del Dl. n. 87 (Decreto dignità) per i nuovi contratti e le proroghe / rinnovi;
- Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018 per i rinnovi e le proroghe si applicano le disposizioni del Dlgs. 81/15 versione “Jobs Act” mentre per i nuovi contratti si fa riferimento alla Legge n. 96 di conversione del Decreto dignità;
- Dal 1 novembre 2018 sia per i nuovi contratti che le proroghe / rinnovi dovranno rispettarsi le disposizioni della Legge n. 96.
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