Rispetto all’impianto del precedente CCNL del 21 maggio 2018 (valido dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018), l’accordo riconosce, stando alla nota di diffusa da A.Ra.N. sul portale “funzionepubblica.gov.it” lo scorso 16 giugno, un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per tredici mensilità. Considerando poi le nuove indennità, il testo di rinnovo consentirà di riconoscere incrementi medi, calcolati su tutto il personale del comparto, di circa 175 euro mensili, corrispondenti ad una percentuale di rivalutazione del 7,22%.
Sul rinnovo contrattuale è arrivato anche il commento del Ministro Renato Brunetta, pubblicato sempre sul portale del ministero. La firma definitiva all’A.Ra.N., sostiene Brunetta, è il “coronamento di un percorso virtuoso cominciato il 10 marzo di un anno fa con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale – siglato con i sindacati a Palazzo Chigi – e, soprattutto, rappresenta il doveroso riconoscimento per oltre 545 mila dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra cui 277 mila infermieri, ogni giorno in prima fila nelle strutture del Paese per garantire l’assistenza e i servizi di cura ai cittadini, a partire da quelli più fragili”.
Con questo rinnovo, hanno invece commentato le sigle sindacali in una nota congiunta del 15 giugno scorso, sul portale “fpcgil.it”, a fronte delle “risorse stanziate dal governo, riconosciamo salario, diritti e tutele a lavoratrici e lavoratori che in questi anni difficili hanno affrontato l’emergenza pandemica garantendo la tenuta del Servizio sanitario nazionale e la salute dei cittadini”.
In attesa che il nuovo accordo entri definitivamente in vigore, una volta ottenuta la certificazione dei costi da parte della Corte dei conti, analizziamo in dettaglio gli aumenti retributivi e le altre novità previste per gli infermieri.
CCNL Sanità, c’è la firma: rinnovo, aumenti e tutte le novità
Nuovo CCNL Sanità: classificazione del personale e aumenti
Il CCNL prevede una classificazione del personale in quattro aree:
- Area del personale di supporto (ad esempio gli operatori tecnici);
- Area degli operatori (cui appartiene ad esempio l’operatore sociosanitario);
- Area degli assistenti (che comprende, tra gli altri, l’assistente informatico);
- Area dei professionisti della salute e dei funzionari.
Infermieri ed infermieri pediatrici appartengono a quest’ultima area, quella che raggruppa i “lavoratori strutturalmente inseriti nei processi clinici, assistenziali e produttivi”, cui si applicano le posizioni economiche D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, Ds, Ds1, Ds2, Ds3, Ds4, Ds5, Ds6.
Nell’accordo è previsto un aumento mensile lordo (compreso l’elemento perequativo) pari a:
Posizione economica | Aumento mensile lordo per dodici mensilità (cui sommare la tredicesima) |
Ds6 | 101,67 |
Ds5 | 97,77 |
Ds4 | 96,75 |
Ds3 | 93,06 |
Ds2 | 92,53 |
Ds1 | 92,01 |
Ds | 91,57 |
D6 | 96,92 |
D5 | 96,50 |
D4 | 92,21 |
D3 | 91,60 |
D2 | 90,98 |
D1 | 91,15 |
D | 90,24 |
Di conseguenza, i nuovi stipendi lordi mensili corrispondono:
Posizione economica | Vecchio lordo mensile | Nuovo lordo mensile |
Ds6 | 2.571,79 | 2.673,46 |
Ds5 | 2.469,96 | 2.567,73 |
Ds4 | 2.395,74 | 2.492,49 |
Ds3 | 2.24,49 | 2.417,55 |
Ds2 | 2.238,51 | 2.331,04 |
Ds1 | 2.155,02 | 2.247,03 |
Ds | 2.073,65 | 2.165,23 |
D6 | 2.332,51 | 2.429,43 |
D5 | 2.251,04 | 2.347,54 |
D4 | 2.185,45 | 2.277,66 |
D3 | 2.121,20 | 2.212,80 |
D2 | 2.057,44 | 2.148,42 |
D1 | 1.993,30 | 2.084,45 |
D | 1.922,87 | 2.013,11 |
Nuovo CCNL Sanità: arretrati
Considerando gli aumenti retributivi previsti dal nuovo contratto collettivo, gli arretrati al 30 settembre 2022, secondo i calcoli diffusi da FP CGIL, corrispondono (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già percepita) a:
Posizione economica | Arretrati al 30 settembre 2022 |
Ds6 | 2.173,20 |
Ds5 | 2.087,31 |
Ds4 | 2.025,08 |
Ds3 | 1.963,28 |
Ds2 | 1.891,86 |
Ds1 | 1.820,87 |
Ds | 1.751,63 |
D6 | 1.968,54 |
D5 | 1.900,63 |
D4 | 1.846,26 |
D3 | 1.792,37 |
D2 | 1.739,78 |
D1 | 1.683,69 |
D | 1.623,64 |
Nuovo CCNL Sanità: indennità infermieristica
All’articolo 104 dell’accordo è previsto il riconoscimento, al personale infermieristico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della cosiddetta “Indennità di specificità infermieristica” di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020, da erogarsi per dodici mensilità.
La somma, riconosciuta ai profili di:
- Infermiere;
- Infermiere pediatrico;
- Infermiere senior;
- Infermiere pediatrico senior;
ammonta a 72,79 euro.
Stando alla tabella fornita da FP CGIL, gli arretrati al 30 settembre 2022, a titolo di Indennità infermieristica corrispondono ad euro 1.528,59 euro lordi complessivi.
>> Scarica il testo dell’ipotesi di accordo in pdf <<
Nuovo CCNL Sanità: indennità lavoro notturno
Passa da 2,74 a 4 euro l’indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo.
La misura si applica al personale di tutti i ruoli e le aree.
Il compenso è, peraltro, eventualmente elevabile dalla contrattazione integrativa.
Nuovo CCNL Sanità: servizi di pronta disponibilità
Il tetto mensile ai turni di pronta disponibilità passa da sei a sette, per ciascun dipendente.
Il trattamento economico è rappresentato da un’indennità oraria di 1,80 euro lordi, valore “eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa” (articolo 44 comma 7).
Nuovo CCNL Sanità: incarichi senza procedure
Al fine di garantire il passaggio tra il vecchio ed il nuovo sistema di classificazione del personale, l’articolo 36 dispone che “gli incarichi di organizzazione e professionali” in essere “alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato” sono collocati all’interno delle fasce di cui all’articolo 32 comma 7, riguardante il trattamento retributivo degli incarichi di funzione del personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
Tale operazione avviene senza necessità di attivare una nuova procedura selettiva, in base ai seguenti criteri:
- Gli incarichi di organizzazione (compresi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti e quelli di coordinamento), assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”;
- Gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”.
Nuovo CCNL Sanità: formazione
A livello formativo, l’articolo 65 del testo contrattuale prevede che le aziende e gli enti favoriscano la “formazione di tutto il personale finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sé stessi ed i colleghi da atti di violenza”.
Si fa riferimento in particolare alle metodologie di:
- Riconoscimento delle situazioni di pericolo o che possono condurre ad aggressione;
- Gestione di pazienti aggressivi e violenti.
Nuovo CCNL Sanità: permessi 104 anche per i turnisti
La possibilità di fruire dei permessi di cui alla Legge numero 104/1992 in misura oraria è estesa anche al personale turnista. In tal caso, al fine di garantire una programmazione delle assenze, i soggetti interessati inviano una comunicazione all’azienda / ente entro il giorno 20 del mese precedente.
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