Le nuove scadenza della TASI per l’anno 2014

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Nei mesi di settembre e di ottobre il tema dominante, per buona parte dei contribuenti proprietari o usufruttuari di immobili, e per i loro inquilini e comodatari, sarà costituito dal pagamento della prima rata della TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili.

In vista di tale appuntamento, riteniamo utile fare il punto della situazione.

L’articolo è firmato dall’autore del volume “La nuova fiscalità immobiliare 2014″ (Maggioli, 2014), opera di recente aggiornata al 30 giugno 2014.

A tale fine, occorre in primo luogo ricordare che una parte di contribuenti ha già assolto tale adempimento (quanto meno, avrebbe dovuto) entro il 16 giugno 2014: ci riferiamo ai soli possessori di immobili ubicati nei Comuni le cui delibere sono state pubblicate, entro il 31 maggio 2014, nel “portale del federalismo fiscale” all’interno del sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ove possono essere consultate gratuitamente da tutti gli interessati (www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm).

La maggior parte dei Comuni, tuttavia, non ha provveduto a deliberare entro il predetto termine – tra questi, anche grossi Comuni come Roma, Milano, Firenze e Palermo – cosicché, nel convertire il D.L. n. 66/2014 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), la legge 23 giugno 2014, n. 89 (comma 12 quater dell’articolo 4) ha “ratificato” per costoro lo slittamento del termine di pagamento dell’acconto della TASI al 16 ottobre 2014, limitatamente ai contribuenti dei Comuni le cui delibere saranno state pubblicate nel predetto “portale per il federalismo fiscale” entro la data del 18 settembre 2014.

Al fine di rispettare tale scadenza, i Comuni dovranno trasmettere telematicamente le proprie deliberazioni al portale ministeriale entro il 10 settembre 2014 affinché esse, entro il giorno 18 settembre 2014, siano a disposizione dei contribuenti.

Nel caso ciò si verifichi, – dopo avere verificato, accedendo direttamente al predetto indirizzo internet, che i Comuni abbiano effettivamente perfezionato la procedura sopra descritta entro il 18 settembre 2014 – i contribuenti avranno tempo, fino al 16 ottobre 2014 per effettuare i conteggi e il versamento dell’acconto applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune.

Quanto sopra, previo esame delle delibere, che devono essere lette, interpretate e comprese, al fine di individuare l’esatta fattispecie – e la relativa aliquota ed eventuale detrazione – nella quale ogni singolo contribuente si troverà a essere collocato.

Per quanto detto, la scadenza del 16 ottobre 2014 interessa i soli contribuenti che non abbiano già provveduto al versamento dell’acconto TASI entro il 16 giugno 2014.

Potrebbe però verificarsi anche che qualche Comune non deliberi o non effettui l’invio telematico della delibera neppure entro il 10 settembre 2014 cosicché essa non potrà essere presente nel portale del federalismo fiscale entro il 18 settembre. In questo caso, la citata legge n. 89/2014 ha previsto che  la TASI dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014, in unica soluzione (ossia, cumulando l’acconto al saldo), applicando l’aliquota di base dell’1 per mille.

Sempre nel caso di mancato invio della delibera comunale entro il 10 settembre 2014, ma anche nell’ipotesi in cui il Comune non deliberi in merito alla quota di TASI dovuta dai soggetti che occupano l’immobile (inquilini e comodatari e, più in generale, qualunque occupante a qualsiasi titolo), costoro – ossia, gli occupanti – dovranno versare la TASI nella percentuale minima di legge, pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.

Giova ricordare, a questo proposito, che i comproprietari e i contitolari di diritti reali sull’immobile sono fra loro responsabili in solido per il pagamento della TASI e che la medesima regola riguarda gli occupanti nel caso di loro pluralità, mentre non sussiste alcuna responsabilità “trasversale” fra queste due categorie di soggetti (proprietari o titolari di diritti reali, da un lato; occupanti a qualsiasi titolo, dall’altro) cosicché i primi non potranno essere chiamati a rispondere della TASI eventualmente non pagata dai secondi e viceversa.

Inoltre, in non pochi casi la quota di TASI dovuta dagli occupanti (variabile, a seconda di quanto deliberato da ogni singolo Comune, fra il 10 e il 30 per cento della TASI dovuta dall’immobile) potrà risultare al di sotto della soglia minima prevista per dover effettuare il pagamento del tributo cosicché il contribuente potrà omettere il versamento senza conseguenze.

Raccomandiamo di verificare con attenzione, se del caso informandosi presso l’ufficio tributi del Comune, se quest’ultimo – come gli è consentito – abbia per caso ridotto l’importo di legge (12 euro) stabilito quale soglia minima affinché scatti l’obbligo di versamento dei tributi locali.

Infine, entro la scadenza del 16 dicembre 2014, tutti i contribuenti dovranno, in ogni caso, versare il saldo della TASI: coloro che avranno versato l’acconto TASI entro il 16 giugno 2014 oppure entro il 16 ottobre 2014 pagheranno soltanto il saldo; invece, i contribuenti dei Comuni che non avessero trasmesso la delibera al portale ministeriale entro il 10 settembre 2014 dovranno versare in unica soluzione, come già detto, sia l’acconto che il saldo.

I versamenti della TASI – così come quelli dell’IMU (entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere versato anche il saldo dell’IMU per gli immobili che sono ancora soggetti a questo tributo) – devono essere effettuati utilizzando il modello F24 (i necessari codici tributo sono  indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 24 aprile 2014) oppure l’apposito bollettino di conto corrente postale (per il quale non occorre indicare i codici tributo) approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 maggio 2014, pubblicato nella G.U. n. 122 del 28 maggio 2014.

Nel prospetto di seguito riportato riepiloghiamo le varie scadenze relative alla TASI illustrate nell’articolo.

QUI LA TABELLA

 

 

Stefano Baruzzi

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