- artt. 13 -15, DLgs 175/2014, c.d. decreto Semplificazioni Fiscali,
- art. 38-bis, DPR 633/72.
Sintesi
Gli artt. 13-15 Dlgs 175/2014 modificano l’art. 38-bis DPR 633/72 nel seguente modo:
- semplificazioni in materia di rimborsi IVA;
- inalzamento del limite previsto per l’esonero della garanzia
- eliminazione del concetto di contribuente virtuoso,
- introduzione delle definizioni di:
- contribuenti affidabili
- contribuenti non affidabili.
La nuova norma concede, ai contribuenti affidabili la facoltà di sostituire la ordinaria garanzia fidejussoria, senza eliminarla, con un’attestazione contabile cd. rafforzata.
Dettaglio
Il credito annuale IVA, derivante dalla compilazione della dichiarazione IVA, può essere utilizzato in due modi:
- in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso
La richiesta di rimborso in particolare:
- ha subito le modifiche di cui in apertura del presente lavoro.
- non ne possono beneficiare tutti i contribuenti, ma solo coloro che presentano i requisiti previsti dall’art. 30 e 34, DPR 633/72
Ipotesi di rimborso previste dagli artt. 30 e 34, DPR 633/72 (alternativi fra loro)
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Il DLgs 175/2014 – le novità
Rimborso libero (senza garanzia): viene innalzato da euro 5.000 a euro 15.000 il limite dell’importo del rimborso cd. libero, chiesto in dichiarazione o su istanza trimestrale, che consente l’erogazione senza garanzia o alcun onere aggiuntivo.
Rimborsi assistiti, di importo superiore a euro 15.000, la regola generale prevede un’attestazione contabile (facoltativa) in sostituzione della garanzia tradizionale.
Contribuenti virtuosi: viene eliminato il concetto di contribuente virtuoso e sostituito da colui che fornisce la c.d. garanzia contabile (contribuente affidabile).
Viene eliminata la disposizione che limita l’ammontare dei rimborsi erogabili senza prestazione di garanzia al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.
affidabili
coloro che presentano le seguenti caratteristiche.
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
non affidabili:
_ soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012,
_ soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
Tutti i soggetti IVA
Rimborso< 15.000
Tutti contribuenti con i requisiti di cui agli artt. 30 e 34, se chiedono a rimborso crediti inferiori ad euro 15.000 SONO ESONERATI dal presentare garanzia e sono automaticamente affidabili
soggetti affidabili
rimborsi > 15.000
I contribuenti affidabili se richiedono a rimborso crediti superiori a 15.000 sono tenuti in alternativa a:
- presentare una garanzia soft/visto di conformità
- presentare la garanzia tradizionale (fidejussione bancaria o assicurativa)
soggetti non affidabili
rimborsi >15.000
I contribuenti non affidabili se richiedono a rimborso crediti superiori a 15.000 sono tenuti a prestare la tradizionale garanzia ((fidejussione bancaria o assicurativa)
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