Gli ultimi interventi del Legislatore sono noti. Si vedano le novità introdotte dal D.L. 78/2010, secondo cui a partire dall’1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento IVA e imposte sui redditi sono diventati titoli esecutivi (art. 29), così come valore di titolo esecutivo è stato attribuito agli avvisi di addebito emessi dall’Inps (art. 30).
Ora è la volta del Giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 281 del 28 ottobre 2011, ha stato dichiarato incostituzionale l’art. 85 del D.P.R. 602/73, nella parte in cui non dispone che l’immobile – oggetto di procedura esecutiva immobiliare da parte dell’Agente della Riscossione – non può essere assegnato allo Stato ad un prezzo inferiore a quello posto a base del terzo incanto.
L’art. 85 cit. prevedeva che nel caso in cui il terzo incanto avesse esito negativo il Concessionario potesse chiedere, entro i dieci giorni successivi, l’assegnazione dell’immobile allo Stato “…per il minor prezzo tra il prezzo a base del terzo incanto e la somma per la quale si procede…”.
Lo Stato era in tal modo autorizzato a pagare un prezzo anche di gran lunga inferiore rispetto a quello fissato per il terzo incanto, lontano anche dal valore effettivo dell’immobile.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale non è più possibile ottenere l’assegnazione dell’immobile versando un prezzo inferiore a quello posto a base del terzo incanto.
Questa la portata della pronuncia in commento che, comunque, ribadisce l’opportunità dell’assegnazione dell’immobile allo Stato nel caso lo stesso rimanga invenduto nel corso dei tre incanti.
“Coerentemente con tale finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari, il legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti – conclusisi con esito negativo nonostante gli elevati ribassi di legge (art. 81, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973: un terzo rispetto al prezzo base del primo incanto; un terzo rispetto al prezzo base del secondo incanto) –, ha previsto, con l’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che il bene sia assegnato allo Stato.
Questa soluzione – piú di altre astrattamente ipotizzabili, quali lo svolgimento di ulteriori incanti o l’amministrazione giudiziaria del bene (nella prospettiva di una futura vendita o di una assegnazione a condizioni piú favorevoli) – risponde alla ratio di accelerare il procedimento di riscossione coattiva, assicurando che l’espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un ricavo, anche nel caso di incollocabilità dell’immobile sul mercato”.
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