Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2022, impattano sull’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917, il quale all’articolo 13 “Altre detrazioni” prevede una serie di importi il cui compito è quello di diminuire l’IRPEF lorda, calcolata in misura differente in base al reddito complessivo del contribuente.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Nuove detrazioni Irpef 2022: a chi spettano
L’articolo 13 comma 1 del TUIR (dal titolo “Altre detrazioni”) riconosce una detrazione d’imposta a coloro che percepiscono uno o più redditi da lavoro dipendente (articolo 49 TUIR) e taluni redditi assimilati (elencati al successivo articolo 50) quali:
- Compensi percepiti dai soci lavoratori delle “cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca” (articolo 50 comma 1 lettera a);
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (articolo 50 comma 1 lettera b);
- Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (articolo 50 comma 1 lettera c);
- Le somme e i valori in genere, percepiti “in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione” (articolo 50 comma 1 lettera c-bis);
- Remunerazioni dei sacerdoti (articolo 50 comma 1 lettera d);
- Prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs. n. 124/1993 comunque erogate (articolo 50 comma 1 lettera h-bis);
- Compensi erogati a lavoratori socialmente utili (articolo 50 comma 1 lettera l).
Nuove detrazioni Irpef 2022: gli importi fino al 2021
Prima delle modifiche operate dalla Manovra 2022 (quindi fino al periodo d’imposta 2021 compreso) le cosiddette “Altre detrazioni” (rapportate al periodo di lavoro svolto nell’anno) per redditi da lavoro dipendente ed assimilati, sono calcolate in misura pari a:
- 1.880,00 euro per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8 mila euro, con la garanzia di ricevere comunque una detrazione non inferiore a 690 euro, elevata a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- 978 euro + [902 * (28.000 – reddito complessivo) / 20.000] per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 8 mila euro ma non eccedente i 28 mila euro;
- 978 * [(55.000 – reddito complessivo) / 27.000] per coloro che totalizzano un reddito complessivo superiore a 28 mila euro ma non eccedente i 55 mila euro.
Pur tenendo presente quanto descritto in merito alla detrazione minima (690 o 1.380 euro) per i contribuenti con reddito fino a 8 mila euro, gli importi sopra descritti devono essere rapportati ai periodi di lavoro svolti nell’anno (si considerano i giorni di calendario).
Ipotizziamo il caso del dipendente Mario (reddito complessivo 30 mila euro), il quale ha prestato attività di lavoro (a tempo indeterminato) per l’intero anno 2021. Di conseguenza, l’ammontare che questi porterà in diminuzione dell’imposta lorda sarà pari a:
978 * [(55.000 – reddito complessivo 30.000) / 27.000] = 905,53 euro.
A questo punto calcoliamo l’IRPEF lorda in base agli scaglioni d’imposta in vigore fino al 31 dicembre 2021:
- 15.000 * 23% = 3.450,00 euro;
- (28.000 – 15.000) * 27% = 3.510,00 euro;
- (30.000 – 28.000) * 38% = 760,00 euro;
per un totale di 7.720 euro.
Di conseguenza, l’IRPEF netta equivale a:
7.720 (IRPEF lorda) – 905,53 (detrazioni da lavoro dipendente) = 6.814,47 euro.
Nuove detrazioni Irpef 2022: i nuovi importi
L’articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio modifica l’articolo 13 del TUIR prevedendo a decorrere dal periodo d’imposta 2022:
- La detrazione di 1.880,00 euro (il cui importo non può essere inferiore a 690 euro elevati a 1.380 per i rapporti a termine) a beneficio dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (rispetto al precedente limite di 8 mila euro);
- Una detrazione pari a 1.910 + [1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / 13.000] per chi si colloca nella fascia di reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro;
- Una detrazione equivalente a 1.910 * [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] per i contribuenti con reddito superiore a 28 mila ma non eccedente i 50 mila euro.
Viene inoltre riconosciuto un importo aggiuntivo di 65 euro per chi ha un reddito complessivo superiore a 25 mila ma pari o inferiore a 35 mila euro.
Riprendendo l’esempio di Mario vediamo come cambia, a parità di reddito e periodi lavorati, la detrazione spettante per il 2022:
1.910 * [(50.000 – 30.000) / 22.000] = 1.736,19 euro (rispetto ai 905,53 euro di detrazione 2021).
Alle detrazioni 2022 si aggiungono 65 euro (reddito compreso tra 25 mila e 35 mila euro), portando così il totale a 1.801,19 euro.
L’IRPEF lorda in base agli scaglioni d’imposta (anch’essi modificati ad opera della Manovra) in vigore dal 1° gennaio 2022 sarà pari a:
- 15.000 * 23% = 3.450,00 euro;
- (28.000 – 15.000) * 25% = 3.250,00 euro;
- (30.000 – 28.000) * 35% = 700,00 euro;
per un totale di 7.400 euro.
Di conseguenza l’IRPEF netta 2022 sarà il risultato di:
7.400 (IRPEF lorda) – 1.801,19 (detrazioni da lavoro dipendente) = 5.598,81 euro.
Il risparmio d’imposta per Mario, dato dalla differenza tra IRPEF netta 2021 e 2022 sarà di 6.814,47 – 5.598,81 = 1.215,66 euro.
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Nuove detrazioni Irpef 2022: redditi da pensione
Il già citato articolo 1 comma 2 della Manovra interviene modificando l’impianto (articolo 13 comma 3 TUIR) delle detrazioni per i redditi da pensione.
Fino al periodo d’imposta 2021 (compreso), gli importi da portare in diminuzione dell’imposta lorda (rapportati ai periodi di pensione nell’anno) sono pari a:
- 1.880,00 euro per il contribuente con reddito complessivo non eccedente gli 8 mila euro (comunque non inferiore a 713 euro);
- 1.297 + [583 * (15.000 – reddito complessivo) / 7.000] per i contribuenti nella fascia di reddito superiore a 8 mila ma non eccedente i 15 mila euro;
- 1.297 * [(55.000 – reddito complessivo) / 40.000] per coloro che si collocano nella fascia di reddito tra 15 mila e 55 mila euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 le detrazioni per redditi da pensione sono pari a:
- 1.955 euro (comunque non inferiore a 713 euro) se il reddito complessivo non supera gli 8.500 euro;
- 700 + [1.255 * (28.000 – reddito complessivo) / 19.500] per la fascia reddituale tra 8.500 e 28.000 euro;
- 700 * [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] se il contribuente ha un reddito compreso tra 28.000 e 50 mila euro.
Al pari di quanto previsto per le detrazioni da lavoro dipendente, anche per le pensioni è riconosciuta una detrazione aggiuntiva di 50 euro riservata ai redditi superiori a 25 mila ma non eccedenti i 29 mila euro.
Nuove detrazioni Irpef 2022: altri redditi
Le novità della Manovra 2022 interessano anche le detrazioni per coloro che producono uno o più redditi diversi da:
- Redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- Redditi da pensione;
- Assegni periodici percepiti da coniugi separati o divorziati;
disciplinate dall’articolo 13 comma 5 del TUIR.
La detrazione (da non rapportare al periodo di svolgimento dell’attività) sino all’anno 2021 compreso è pari a:
- 1.104 euro se il reddito complessivo non era superiore a 4.800 euro;
- 1.104 * [(55.000 – reddito complessivo) / 50.200] se il reddito complessivo era superiore a 4.800 ma non eccedente i 55 mila euro.
Dal 2022 la Legge numero 234 prevede:
- Detrazione pari a 1.265 euro per chi ha un reddito complessivo non superiore a 5.500 euro;
- Detrazione pari a 500 + [765 * (28.000 – reddito complessivo / 22.500] per chi ha un reddito compreso tra 5.500 e 28 mila euro;
- Detrazione pari a 500 * [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] se il reddito complessivo è superiore a 28 mila ma non eccedente i 50 mila euro.
Si introduce inoltre una detrazione aggiuntiva di 50 euro per i redditi superiori a 11 mila ma non eccedenti i 17 mila euro.
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