Nuove Aliquote IVA in agricoltura

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Con la l. 7.7.2016, n. 122, pubblicata sulla G.U. 8.7.2016, n. 158, è stato effettuato un nuovo intervento sulle aliquote IVA nel settore dell’agricoltura, ma non in maniera uniforme ed immediata in quanto non tutte le modifiche decorrono dal 23.7.2016,  ma per i tartufi solo dal 1°.1.2017 l’aliquota scende dal 22% al 10%.

La novità non ha per oggetto le percentuali di compensazione forfetaria ma soltanto le aliquote IVA da applicare sulle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, nonché l’intera disciplina sulla raccolta e sulla vendita di tartufi.

Le cessioni di basilico, rosmarino e salvia

Una vera rivoluzione ha per oggetto il trattamento ai fini dell’IVA sulle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, fatte non solo da produttori agricoli ma anche da commercianti, in quanto è soppressa l’applicazione dell’aliquota del 4% e quella del 10% sulle cessioni di piante vive poiché a decorrere dal 23 .7.2016, deve essere applicata, in maniera univoca, quella del 10%.

La mappa delle aliquote sulle cessioni

Oggetto della cessione                 fino al 22.7.2016                              dal 23.7.2016

% Tabella A   n.                 % Tabella A     n.

Parte                                    Parte

basilico, rosmarino e salvia freschi destinati:

  • all’alimentazione 4%   Seconda  12-bis       5%  Seconda-bis  1-bis
  • ad altri usi 22%           –                          22%          –

piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia                                                                   10%         Terza   38-bis   5%   Seconda-bis  1-bis

Le cessioni di origano

Per effetto dell’innovazione normativa, gli agricoltori che producono erbe aromatiche non devono più applicare l’aliquota del 22% sulle cessioni di origano e quella del 4% sulle cessioni delle altre.

La questione era contorta: con la risoluzione 21.2.2006, n. 34/E, era stato affermato che “l’origano, da un punto di vista tecnico merceologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico rosmarino e salvia (ossia v.d. 12.07 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987) ma, a differenza di questi ultimi prodotti, non è letteralmente menzionata dal legislatore fiscale al citato n. 12-bis) della Tabella A, parte II del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell’aliquota ridotta del 4%”.

Va ricordato che nemmeno un mese prima (risoluzione 27.1.2006, n. 19/E) era stato affermato che andava applicata:

  1. l’aliquota del 4% (n. 12-bis della Tabella A, parte II) in quanto “si ritiene che l’origano immesso sul mercato previa essicazione in buste sigillate a rametti o sgranato, possa essere qualificato come “basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07);
  2. l’aliquota del 10% per la miscela di erbe aromatiche in quanto rientra “tra le spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)”.

Ebbene, dopo 10 anni, finalmente, l’origano è equiparato, legislativamente ai fini dell’IVA, al basilico, al rosmarino e alla salvia, freschi, destinati all’alimentazione, richiedendo l’applicazione del tributo con l’aliquota del 5%.

Le aliquote dell’IVA sulle cessioni di origano

Cessioni di origano                 fino al 22.7.2016                                              dal 23.7.2016

%  Tab. A             n.                               %        Tab. A                   n.

A rametti o sgranato destinato:

  • all’alimentazione 22%    –                  –                                5%        II-bis                     1-bis
  • ad altri usi 22%    –                 –                              22%      –                              –

Piante allo stato vegetativo               10%   III                                20                             10%       III                         20

 

Sergio Mogorovich

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