Più in particolare, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, avvenuta il 22.10.2015, il debitore può richiedere, senza alcuna formalità ulteriore, all’agente della riscossione di beneficiare di un’ulteriore dilazione fino a 72 rate mensili. Il termine per la presentazione della domanda scade, improrogabilmente, il giorno 22.11.2015.
Il beneficio non può essere usufruito da tutti coloro che sono decaduti dalla procedura di pagamento rateale, ma soltanto da coloro per i quali la decadenza è avvenuta nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs.
L’agente della riscossione non può concedere nuove dilazioni con durata frazionata in un numero superiore alle 72 rate.
Per tale “rateazione speciale” la decadenza automatica della rateazione si verifica nel caso in cui il debitore ometta il versamento di due rate anche non consecutive. In tale ipotesi, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; tuttavia, il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate già scadute a tale data sono integralmente saldate, circostanza che permette di beneficiare di un nuovo piano di rateazione che può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute.
Va tenuto presente che, un volta che è stata presentata la richiesta di pagamento rateale delle somme ancora dovute in base al piano di rateazione decaduto, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo, di cui, rispettivamente, agli artt. 77 e 86 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, solo nel mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza . sono comunque fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. Fatta eccezione per le somme oggetto di verifica indicate nell’art. 48-bis, per le quali non può essere concessa la nuova rateazione, a seguito della presentazione della richiesta, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo che sono già state avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
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