Per dare domanda c’è tempo fino a venerdì 13 novembre. Basta collegarsi sul portale Inps e procedere con la compilazione della richiesta sul form dedicato.
La prestazione è diretta ad una serie di lavoratori danneggiati dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, quali:
- Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati delle vendite a domicilio;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori del turismo con contratto a termine.
Indennità covid 1.000 euro: a chi spetta
Il bonus da 1.000 euro previsto dal Decreto Agosto spetta a:
- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Indennità covid 1.000 euro: gli esclusi
Rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti, restano esclusi dal contributo di 1.000 euro:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori del settore agricolo;
- Autonomi iscritti alle gestione speciali.
In attesa di una circolare sulle modalità operative per ottenere l’indennità, l’INPS è intervenuta con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, al fine di dare le prime indicazioni sulla prestazione.
>> Scarica qui il messaggio Inps 3160
Analizziamo la novità nel dettaglio.
Indennità covid 1.000 euro stagionali del turismo
L’articolo 9 comma 1 del D.l. n. 104 riconosce il contributo una tantum di 1.000 euro ai lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali (ivi compresi i somministrati presso imprese appartenenti ai settori citati) che:
- Abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020;
- Non titolari al 15 agosto di pensione, indennità di disoccupazione NASPI o rapporto di lavoro dipendente.
Indennità covid 1.000 euro lavoratori stagionali
I lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali possono ottenere l’indennità di 1.000 (art. 9 comma 2 lettera a) a patto che:
- Abbiano interrotto involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- Abbiano totalizzato almeno trenta giornate di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Gli interessati, inoltre, alla data di presentazione della domanda:
- Non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, eccezion fatta per il lavoro intermittente;
- Non devono essere titolari di pensione.
Indennità covid 1.000 euro lavoratori intermittenti
La platea dei potenziali destinatari dell’indennità 1.000 euro comprende anche i lavoratori intermittenti che abbiano prestato l’attività nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020, per almeno trenta giornate.
Ai soggetti citati è altresì chiesto, alla data di presentazione della domanda:
- Di non percepire pensione;
- Non essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Indennità covid 1.000 euro lavoratori autonomi occasionali
Possono percepire il bonus 1.000 euro (articolo 9 comma 2 lettera c) i lavoratori autonomi privi di partita IVA che tra il 1º gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 abbiano prestato attività con un contratto di lavoro autonomo occasionale.
Gli stessi soggetti devono altresì:
- Essere sprovvisti di qualsiasi contratto di lavoro alla data del 15 agosto 2020;
- Essere iscritti, alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS con versamento di almeno un contributo mensile;
- Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un contratto a tempo indeterminato ovvero beneficiari di pensione.
Indennità covid 1.000 euro incaricati delle vendite a domicilio
Potenziali destinatari del contributo una tantum di 1.000 euro sono (art. 9 comma 2 lettera d) gli incaricati alle vendite a domicilio:
- Non iscritti ad altre forme di previdenza;
- Titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 17 marzo 2020;
- Con un reddito 2019 (derivante dall’attività di venditore a domicilio) superiore a 5 mila euro;
- Non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.
Indennità covid 1.000 euro lavoratori dello spettacolo
I soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori spettacolo (art. 9 comma 4) hanno diritto al bonus 1.000 euro in presenza dei seguenti requisiti:
- Versamento nel 2019 di almeno trenta contributi giornalieri;
- Reddito 2019 non superiore a 50 mila euro;
- Non titolari di pensione né di un contratto di lavoro alla data del 17 marzo 2020.
La misura del D.l. n. 104 è estesa anche ai lavoratori iscritti al Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro.
Clicca qui per avere la Circolare straordinaria sul Decreto Agosto
Indennità covid 1.000 euro lavoratori del turismo a tempo determinato
Ai soggetti con contratto a tempo determinato occupati nei settori turismo e stabilimenti termali è riconosciuta l’indennità di 1.000 euro (articolo 9 comma 5) in presenza dei seguenti requisiti:
- Assunzione con uno o più contratti di lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020 nel settore turismo o stabilimenti termali di durata complessivamente pari ad almeno trenta giornate;
- Assunzione nel 2018 con contratto a tempo determinato nei settori turismo e stabilimenti termali, di durata complessiva non inferiore a trenta giornate.
Agli interessati è altresì richiesta l’assenza, alla data del 15 agosto 2020, di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente ovvero trattamento pensionistico.
>> Decreto Agosto: tasse, invalidità, licenziamenti. Tutte le misure approvate
Indennità covid 1.000 euro: scadenza domanda
La domanda per ricevere il Bonus covid 1.000 euro previsto dal Decreto Agosto si può inoltre all’Inps entro venerdì 13 novembre 2020.
Indennità covid 1.000 euro: come fare domanda
Come anticipato la richiesta va presentata online, utilizzando il servizio indennità Covid 19 disponibile sul portale Inps. Accedendo al servizio online si trova la funzione dedicata al bonus 1.000 euro Decreto Agosto.
E’ possibile accedervi utilizzando:
- il PIN rilasciato dall’INPS fino al 1° ottobre 2020 (ora L’Inps non ne rilascia più);
- lo SPID di livello 2 o superiore;
- la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso alla funziona online Bonus 1.000 euro, si può:
- compilare e inviare online la domanda,
- monitorare lo stato della domanda o l’esito dell’Inps,
- fare la rinuncia alla domanda inviata,
- modificare la modalità di pagamento e l’IBAN.
Indennità covid 1.000 euro: chi la riceve in automatico
Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle categorie di lavoratori destinatarie, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Il bonus 1.000 euro previsto dal Decreto Agosto sarà corrisposto dall’INPS direttamente al beneficiario, utilizzando la modalità di pagamento scelta in sede di trasmissione della domanda. Quest’ultima dovrà essere inoltrata all’Istituto in via telematica (se l’interessato è in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS), chiamando il Contact center dell’Istituto ovvero avvalendosi dei patronati (modalità da utilizzare per chi è privo delle utenze di accesso).
Nuova indennità covid Inps: importo e tassazione
Come ampiamente detto, la prestazione riconosciuta ai lavoratori danneggiati dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19 ammonta a 1.000 euro. Tale somma è netta in quanto non soggetta a trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.
Peraltro, l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali dell’interessato.
Nuova indennità covid 1.000 euro: cumulabilità con altri bonus
Come espressamente previsto dal D.l. n. 104 (art. 9 comma 6), le indennità non sono tra loro cumulabili. Ad esempio un lavoratore intermittente che percepisce il bonus 1.000 non potrà ottenerlo anche in qualità di lavoratore stagionale.
La prestazione, peraltro, non è cumulabile con le indennità finanziate dal Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44 del Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).
Luce verde invece per i percettori dell’assegno di invalidità, compatibile con l’erogazione del bonus 1.000 euro.
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