La Manovra in particolare aumenta l’importo a carico dell’INPS per le ore di Cassa integrazione, includendo tra i beneficiari tutte le tipologie di apprendisti, oltre ai lavoratori a domicilio.
Cambiano inoltre i requisiti per l’accesso alla Cassa (in particolare l’anzianità minima di lavoro) ed i contributi addizionali a carico delle imprese che fanno ricorso agli ammortizzatori.
Le modifiche interessano il Titolo V del ddl denominato “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” ed impattano sul Decreto legislativo numero 148 del 2015, testo di riferimento in materia di Cassa integrazione.
Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022, si legge nel comunicato stampa rilasciato a margine del CDM, si “dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali” attraverso l’estensione “degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio”.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Nuova cassa integrazione 2022: cosa cambia
Lavoratori a domicilio
L’articolo 43 del ddl Bilancio contiene le modifiche riguardanti i lavoratori beneficiari di CIGO e CIGS. Si prevede innanzitutto (articolo 1 comma 1 lettera a) l’estensione della Cassa ai lavoratori a domicilio (finora esclusi) per i “periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.
Anzianità di lavoro
Sempre l’articolo 43 (articolo 1 comma 1 lettera b) riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità di effettivo lavoro minima (presso la singola unità produttiva interessata) che i dipendenti devono possedere alla data di presentazione della domanda di CIG, al fine di poter beneficiare dell’integrazione salariale. La modifica ha effetto per i periodi di Cassa “richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022”.
Apprendisti
La Manovra 2022 estende (articolo 43 comma 2 lettera a) a tutte e tre le tipologie di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Apprendistato professionalizzante;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca;
i trattamenti di CIGO e CIGS, ad oggi riservati al solo apprendistato professionalizzante.
L’estensione ha effetto per i periodi “di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.
Sempre l’articolo 43 (comma 2 lettera c) dispone che in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di apprendistato di alta formazione e ricerca la “sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo”.
Nuova cassa integrazione 2022: aumentano i massimali
In base alla normativa attualmente vigente i trattamenti di CIGO e CIGS non possono eccedere (qualunque sia la retribuzione del dipendente) due distinti massimali aggiornati annualmente con apposita circolare INPS in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:
- Euro 939,89 mensili (al netto del contributo del 5,84%) nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore a 2.159,48 euro;
- Euro 1.129,66 mensili (al netto del contributo pari al 5,84%) se la retribuzione mensile eccede i 2.159,48 euro.
L’articolo 45 della Manovra interviene (comma 1 lettera a) eliminando la prima fascia del massimale, quella per intenderci pari a 939,89 euro mensili per il 2021.
Di conseguenza “per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022” resta il solo massimale di euro 1.129,66 mensili, soggetto ad apposito adeguamento in virtù dell’indice ISTAT.
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Nuova cassa integrazione 2022: contributo addizionale
A carico delle imprese che presentano domanda di CIG è stabilito un contributo addizionale da versare all’INPS pari a:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, relativamente ai periodi di Cassa fruiti sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% della retribuzione per le settimane di CIG eccedenti le 52 e sino al limite di 104 in un quinquennio mobile;
- 15% della retribuzione se si superano le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il ddl Bilancio (articolo 46 comma 1 lettera b) riconosce una riduzione del contributo addizionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore dei “datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato”.
Il contributo agevolato per l’azienda sarà pari a:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% della retribuzione per i periodi eccedenti le 52 settimane e sino al limite di 104 in un quinquennio mobile.
Nuova cassa integrazione 2022: estensione della CIGS
In tema di CIGS è importante segnalare che la Manovra 2022 prevede (articolo 51 comma 1 lettera c) l’estensione del trattamento straordinario ai datori di lavoro non beneficiari di:
- Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS (articolo 26 Dlgs. n. 148/2015);
- Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori artigianato e somministrazione di lavoro (articolo 27 Dlgs. n. 148/2015);
- Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano ed altri fondi di solidarietà (articolo 40 Dlgs. n. 148/2015);
i quali “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti”.
L’estensione della CIGS alle realtà non beneficiare dei fondi di solidarietà (con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022) comporta altresì l’applicazione del contributo ordinario INPS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore, di cui lo 0,30% a carico di quest’ultimo.
Nuova cassa integrazione 2022: accordo di transizione occupazionale
Il ddl Bilancio introduce (articolo 53) il cosiddetto “Accordo di transizione occupazionale” consistente in un ulteriore periodo di CIGS “finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili”.
L’estensione è riservata ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, una volta terminata la CIGS richiesta per le seguenti causali:
- Riorganizzazione aziendale;
- Crisi aziendale;
a patto di definire, in sede di consultazione sindacale, le “azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali”.
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