In particolare, la normativa in materia di sentenza a sorpresa dispone che: “il magistrato, prima di decidere una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti un termine di almeno 20 e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per depositare memorie con le osservazioni sulla medesima questione”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince che dall’omissione consegue la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 111 Cost.
La vicenda all’esame dei giudici ha origine dal ricorso presentato da un’ associazione dei avvocati che convenivano dinanzi al Tribunale di Pisa due clienti e una Società s.a.s. per ottenerne la condanna al pagamento di una somma da liquidare a titolo di compenso dell’opera professionale prestata, giudiziale ed extragiudiziale, in loro favore.
Il Tribunale di primo grado condannava le parti convenute al pagamento di quanto effettivamente accertato.
Secondo la Corte di Appello di Firenze, invece la domanda proposta dalle parti istanti era inammissibile con condanna alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo la Corte, infatti, il decesso non dichiarato ex art. 300 cp.c. di uno dei ricorrenti, legittimava l’altro ad agire solo per il proprio credito; e non pure per il compenso dovuto alla parte defunta.
Sulla questione la pronuncia della Corte di Cassazione che deduceva la nullità della sentenza per omesso contraddittorio, ex art. 183, quarto comma, cod. proc. Civ. sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’inammissibilità della domanda proposta dall’ Avv. Giovanni Pancrazi in primo grado.
La Suprema Corte ricordava che la sanzione di nullità della cd. sentenza a sorpresa, o della terza via, introdotta nell’art. 101 cod. proc. civile, mediante l’aggiunta di un secondo comma, dall’art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009 n. 69 fosse applicabile ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, l’ Avv. ricorrente, figlio ed erede della parte defunta, era comunque legittimato a proseguire il giudizio: restando sanata l’omessa integrazione del contraddittorio verso gli altri eredi per effetto della loro rinunzia implicita alla relativa eccezione in sede di gravame.
In tale ambito occorre ricordare alcuni orientamenti passati che affermavano la nullità della sentenza “a sorpresa” per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio ( S.C. n. 16577/2005 ).
Nella stessa direzione, la sentenza della Cassazione n. 21108/2005 in cui si precisa che la regola di cui all’art. 183, comma 4, c.p.c. vale per l’intero corso del processo, essendo intrinseco al corretto svolgimento di un giusto processo il principio del contraddittorio ai sensi dell’ art. 111 Cost.
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