Nello specifico, la vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di una società alberghiera di una cartella di pagamento per tutta una serie di motivazioni, tra le quali: l’illegittimità della tariffa applicata, in relazione alla legislazione vigente, nonché la nullità della cartella per difetto di motivazione.
Ebbene, i giudici tributari hanno accolto in toto le doglianze della contribuente ritenendo, innanzitutto, nulla la cartella per difetto di motivazione e richiamando, a tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 15638 del 12 agosto 2004 con la quale, proprio in merito ad una cartella esattoriale TARSU (oggi TARES), i giudici di legittimità avevano avuto modo di sottolineare che la cartella deve sempre contenere una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione.
La cartella impugnata è stata, pertanto, annullata poiché priva della necessaria motivazione, in violazione a quanto espressamente previsto dall’art. 7, primo comma, della Legge n. 217 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in attuazione dei principi costituzionali di chiarezza e motivazione, stabiliti dall’art. 95 della Costituzione.
Nella cartella esattoriale, infatti, si indicavano in maniera generica delle tariffe senza alcuna comprensibile motivazione, né il Comune di Gallipoli è stato capace di dimostrare l’effettiva relazione tra le tariffe applicate ed il costo del servizio.
A tanto, si aggiunga che i giudici tributari hanno, altresì, disapplicato il regolamento previsto dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 che fa riferimento al c.d. metodo normalizzato, perché anch’esso totalmente privo di motivazione in quanto il medesimo, nel determinare le tariffe della parte fissa e della parte variabile, fa riferimento a calcoli matematici e formule numeriche incomprensibili.
<<Di conseguenza, è palese il difetto di motivazione, sia della cartella esattoriale e sia del regolamento, perché il contribuente non è posto nelle condizioni di potersi efficacemente difendere in quanto non conosce come il Comune di Gallipoli è arrivato, non solo a determinare le tariffe tra il minimo e il massimo, ma, soprattutto, a quantificare le relative cifre.>>.
Infine, la CTP di Lecce non manca di evidenziare come non è un caso che la gestione dei rifiuti dei solidi urbani sia nel mirino dell’ANTITRUST, così come ha avuto modo di sottolineare un articolo del giornale “Il Messaggero” del 19/08/2014.
Tali principi, espressi in sentenza, sono, altresì, applicabili alla attuale tariffa vigente denominata TARI, con la conseguenza che anche le cartelle esattoriali ad essa relative possono essere impugnate, in relazione alle medesime eccezioni sollevate per la TARES.
ha collaborato Alessandra Rizzelli
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