Attualmente tale evento, secondo la formulazione vigente dell’art.191 cc, si verifica solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale che, considerata la durata media dei procedimenti in Italia, può arrivare dopo anni di ferri corti.
La novità non è di poco conto se si considera che la Cassazione, fino alla sentenza n.4757 del 26.2.2010, aveva assunto un orientamento assai rigido, ritenendo che la domanda di scioglimento della comunione e di divisione delle sostanze residuate dal matrimonio fosse improcedibile sino alla sentenza di separazione.
Dopo la sentenza citata è stato dato ingresso alla proponibilità della domanda di scioglimento della comunione e di divisione delle sostanze anche in corso di giudizio di separazione, ritenendo il passaggio in giudicato o l’omologazione della sentenza come condizioni dell’azione e non più presupposti processuali.
Tradotto in soldoni significa che prima della citata pronuncia della Cassazione la sentenza di separazione era indispensabile anche solo per chiedere la divisione dei beni che rientravano nella comunione legale.
Oggi il coniuge “comunista pentito” può tutelarsi richiedendo lo scioglimento e la divisione dei beni residuali anche se la sentenza di separazione o l’omologazione ancora sono pendenti.
Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera spinge ancora più avanti il limite all’automatismo della comunione legale dei beni, facendolo coincidere con il momento della cessazione della convivenza.
Un ulteriore passo in avanti verso la chiarezza di rapporti e situazioni personali ed economiche sempre più in linea con le normative europee in materia.
Lo scioglimento della comunione tra coniugi
Quanto alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi, l’art. 2 del testo unificato aggiunge in fine un nuovo comma all’art. 191 c.c.
In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
L’art. 2 del testo unificato anticipa lo scioglimento della comunione al momentoin cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.
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