- La compensazione delle cartelle di pagamento
Il comma 129 estende all’anno 2016 la normativa (art. 12, comma 7-bis, del d.l. 23.12.2013, n. 145) che consente di operare la compensazione delle somme dovute con la cartella di pagamento a favore delle imprese che siano titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazione, forniture, appalti e sevizi, anche professionale, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, purché certificati secondo quanto è previsto nei dd.mm. 22.5.2012 e 25.6.2012.
L’operazione è consentita se l’ammontare delle somme iscritte a ruolo è inferiore o pari all’importo del credito.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un apposito d.m. disciplinerà le modalità operative.
Per beneficiare della compensazione i crediti devono essere certificati dall’ente debitore per cui il creditore deve presentare un’apposita istanza all’indirizzo http\certificazione crediti.mef.gov.it, accreditandosi indicando i propri dati personali, l’indirizzo PEC, la pubblica amministrazione debitrice e il dettaglio delle fatture emesse (data, numero e importo).
Acquisita la certificazione, se la compensazione ha per oggetto soltanto una parte delle somme dovute, il contribuente deve indicare le posizioni debitorie che intende estinguere poiché, in assenza, il pagamento copre le rate già scadute (e tra i debiti quelli meno garantiti, e qualora siano ugualmente garantiti quelli più remoti). Le spese e i diritti a favore di Equitalia vengono coperti solo dopo l’estinzione delle rate scadute e degli interessi di mora.
- La riapertura dei termini per decadenza della rateazione dell’accertamento con adesione o di omessa impugnazione
I contribuenti che sono decaduti dal beneficio del pagamento rateale delle somme dovute in base all’accertamento con adesione o di omessa impugnazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, sono riammessi alla procedura.
La possibilità è riservata soltanto a chi è decaduto dal pagamento rateale nei 36 mesi antecedenti alla data del 15.10.2015.
L’opportunità ha per oggetto soltanto il versamento delle imposte dirette, per cui ne sono escluse le somme dovute a titolo di IVA e di altre imposte indirette (registro, ecc.) e contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS.
L’interessato dee osservare le seguenti formalità:
a) riprendere il piano di rateazione effettuando il versamento della prima delle rate scadute entro la data del 31.5.2016;
b) entro il 10° giorno successivo, trasmettere copia della quietanza di pagamento al competente ufficio locale dell’Agenzia delle entrate affinché questo proceda alle seguenti oprazioni:
– la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, anche qualora questi siano stati oggetto di dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
– il ricalcolo delle rate ancora dovute considerando tutti i versamenti che sono stati effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
– lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo, dopo aver verificato il versamento delle rate residue.
Se le somme che sono state versate sono superiori all’ammontare di quanto è dovuto che è stato ricalcolato, l’eccedenza versata non è ripetibile.
Il debitore decade dal nuovo piano di rateazione cui è stato riammesso nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. In tale ipotesi, è esclusa ogni ulteriore proroga.
A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se il contribuente richiede la rateazione dopo che è stata effettuata una segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto (comma 138).
La norma (commi da 134 a 138) non concede una moratoria nei pagamenti delle somme già iscritte a ruolo né sospende eventuali azioni esecutive che siano avviate entro il 31.5.2016, ma solo consente, limitatamente alle imposte sui redditi, di essere riammessi al beneficio del pagamento rateale. Soltanto a seguito del pagamento della prima rata scaduta, da eseguirsi improrogabilmente entro il 31.5.2016, e della conseguente trasmissione della quietanza entro il decimo giorno successivo a quello del versamento, l’agente della riscossione non può intraprendere nuove azioni esecutive.
- La rimessione in termini nei casi di eventi eccezionali
Nel caso di eventi eccezionali e imprevedibili, l’art. 9, comma 2, della l. 27.7.2000, n. 212, consente di disporre, con d.m., la sospensione o il differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.
Il comma 429 della legge di stabilità ha introdotto il nuovo comma 2-bis secondo cui la ripresa dei versamenti dei tributi che sono stati sospesi avviene senza l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione. E’ ammesso anche il pagamento in maniera frazionata fino a 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
In base al nuovo comma 2-ter, nel caso di tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti aventi la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento (e individuati con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza) possono chiedere di beneficiare del pagamento rateale, frazionato in un numero massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, secondo modalità che verranno definite con apposito d.m. da adottare entro il 31.3.2016.
- La sospensione dei termini per eventi eccezionali
Il comma 431 interviene sull’art. 12 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159. Tale disposizione, a differenza di quella indicata al punto precedente, ha un contenuto più ampio poiché prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dovuti all’INAIL a fvore dei soggetti interessati da eventi eccezionali. In tale ipotesi, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e non più entro 30 giorni da tale data).
Va ricordato che la disposizione, relativamente alle stesse voci di entrata, prevede altresì la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali assistenziali e degli agenti della riscossione.
- Le sanzioni per ritardati ed omessi versamenti dal 1°.1.2016
Con il comma 133, viene anticipata al giorno 1°.1.2016 la decorrenza della modifica della disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. 24.9.2015, n. 158, in materia di ritardati od omessi versamenti diretti, introducendo una nuova misura che riduce dal 30% al 15% l’entità punitiva nel caso in cui il versamento a suo tempo omesso sia regolarizzato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prefissata dalla norma. Continua a permanere la fattispecie di favore nel caso di “ravvedimento sprint”: se l’adempimento è effettuato non oltre il termine massimo di 14 giorni, la misura della riduzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo va commisurata non più sulla sanzione del 30% ma del 15%.
La nuova misura sanzionatoria, ovviamente, si riflette anche sul calcolo della sanzione applicabile nell’ipotesi di ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
LE SANZIONI PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO
Violazione sanzione sanzione fino 31.12.2015 dal 1°.1.2016
Omesso versamento 30% 30%
Versamento con ritardo
Superiore a 15 giorni ma
non superiore a 90 giorni 30% 15%
Versamento con ritardo
non superiore a 15 giorni riduzione a riduzione a 1/15
1/15 per ogni per ogni giorno
giorno di di ritardo (a)
ritardo(a)
(a) Resta salva l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
Se il versamento è effettuato entro 15 giorni dal termine di scadenza, la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo va commisurata sulla misura non del 30% ma del 15%.
IL QUADRO SANZIONATORIO DAL 1°.1.2016
Termine della scadenza fino al 31.12.2015 dal 1°.1.2016
Entro 14 giorni 2% per ogni giorno 1% per ogni giorno
di ritardo di ritardo
Dal 15°al 90° giorno 30% 15%
Dal 91° giorno 30% 30%
La riduzione della sanzione dal 30% al 15% per i versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 90 giorni rende più leggero l’onere sanzionatorio anche in materia di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472. Per beneficiare dell’istituto, il contribuente deve eseguire il pagamento della somma dovuta a titolo di tributo o di ritenuta, della sanzione ridotta (commisurata sulla misura minima, in relazione al periodo di ritardo nell’adempimento) e degli interessi conteggiati al tasso legale (0, 2% dal 1°.1.2016 per effetto del d.m. 11.12.2015 e 0,5% dal 1°.1.2015 al 31.12.2015 per effetto del d.m. 11.12.2014) con maturazione giorno per giorno.
Il beneficio è escluso per le somme iscritte a ruolo.
LA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO OMESSO
Termine della scadenza fino al 31.12.2015 dal 1°.1.2016
Entro 14 giorni 0,2% per ogni 0,1% per ogni
giorno di ritardo giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 3% 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 3,33% 1,67%
La misura della sanzione del 30%, nonché l’eventuale riduzione, trova applicazione anche nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e dell’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
IL QUADRO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sanzione ridotta Misura termine di versamento
1/10 1,5% entro 30 giorni
1/9 1,67% entro 90 giorni dalla data dell’omissione,
ovvero dal termine di presentazione della
dichiarazione in cui l’omissione o
l’errore è stato commesso
1/8 3,75% entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui
l’errore è stato commesso
1/7 4,29% entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso
1/6 5% oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso
1/5 6% se la regolarizzazione degli errori, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento