“Per quanto concerne il contenuto obbligatorio della fattura, il secondo comma dell’articolo 21 (n.d.a. D.p.r. numero 633 del 1972) “rivisitato”:
– precisa che il numero progressivo deve identificare in modo univoco il documento, eliminando il riferimento, contenuto nell’attuale formulazione, all’anno solare. Tale disposizione se sarà confermata, dovrà essere certamente oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto al momento non appare di facile comprensione. Una modalità di numerazione conforme alla nuova disposizione potrebbe essere quella che include nel numero progressivo l’anno di effettuazione dell’operazione (es. fattura numero 1/2012)”
L’elemento di criticità rappresentata dalla identificazione univoca della fattura alla luce della soppressione del riferimento all’anno solare, nonostante la novità sia entrata in vigore già dal 1° gennaio 2013, non è stato ancora oggetto di alcun chiarimento ufficiale normativo o di prassi. Appaiono evidenti, quindi, le difficoltà che stanno incontrando i contribuenti ed i loro consulenti nel decidere le modalità da adottare per la numerazione delle prime fatture di questo nuovo anno.
In assenza di chiarimenti ufficiali, l’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, oltre a richiedere con urgenza un intervento che interpreti la nuova formulazione del disposto normativo, ha proposto due possibili comportamenti:
– numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: tale soluzione, se da un lato appare la più aderente alla “lettera” della legge, nel concreto è difficilmente gestibile specie per i soggetti che emettono un numero molto elevato di fatture. Dal punto di vista prettamente software, le case produttrici hanno evidenziato che potrebbero sorgere dei problemi nel gestire una tale numerazione;
– numerazione composta da un classico numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Adottando questa soluzione la numerazione avrebbe la seguente forma: 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..
La problematica appena presentata, seppure può apparire di natura meramente “formale”, rischia di creare gravi disagi ai contribuenti che potrebbero trovarsi nella necessità di sostituire o correggere le fatture già emesse. E’ evidente, inoltre, che se il comportamento avvallato dall’interpretazione ufficiale rispecchierà uno di quelli proposti dall’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti o, eventualmente, proporrà un’ulteriore differente condotta, le software house produttrici di programmi di fatturazione avranno necessità di un certo tempo tecnico per implementare la novità e rilasciare le nuove versioni software, creando ulteriore ritardo e disagio ai contribuenti. Sembra insomma di trovarsi di fronte ad uno dei soliti “pasticci” all’italiana.
Tornando alla problematica descritta, nell’auspicio che la situazione di incertezza venga risolta velocemente da un’interpretazione ufficiale, è consigliabile adottare per il momento la seconda soluzione sopra prospettata (numerazione composta da numero progressivo e riferimento all’anno solare di emissione), in quanto pur apparendo conforme al nuovo dettato normativo, non comporta un eccessivo stravolgimento nelle modalità di numerazione delle fatture tradizionalmente adottate.
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