Novità in materia di black list e deducibilità dei costi

Con l’approvazione preliminare del decreto attuativo “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” il Governo apporta delle modifiche alla disciplina riguardante le operazioni con Paesi c.d. black list. Tali novità, se confermate, porteranno grandi cambiamenti per le imprese italiane.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi sostenuti con paradisi fiscali, la norma attualmente in vigore, ovvero l’art. 110, commi dal 10 al 12-bis del TUIR prevede che:

“10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

12 bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.”

In base a tale norma quindi non possono essere dedotte le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese residenti e imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata [1].

La deduzione di tali spese, avviene soltanto se il soggetto residente riesce a dimostrare una delle due esimenti richieste dalla norma, ovvero [2]:

  • Prova dell’esistenza di un’attività economica effettiva del fornitore nel paradiso fiscale;
  • Dimostrazione del fatto che l’operazione risponda ad un effettivo interesse economico

Questa norma, nel nuovo impianto normativo cambierebbe profondamente. Infatti, l’art. 5 dello schema di decreto, modificando l’art. 110, comma 10 del TUIR, riconoscerebbe la deducibilità dei costi black list entro il limite del valore normale dei beni e servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Inoltre, sarebbe prevista la possibilità di dedurre tali costi a prescindere dalla circostanza che l’azienda estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva.

In questo senso, il corrispettivo determinato tra le parti delle operazioni dovrà essere valutato dalle parti per determinare che tale operazioni rientri nelle logiche di deducibilità proposte dalla nuova normativa. Quindi, le aziende italiane dovranno, similarmente a quanto avviene ora ai fini del transfer pricing, realizzare delle analisi di “benchmark” che dimostrino la congruità delle spese sostenute.

Le spese sopra commentate saranno quindi deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR e non saranno più richieste le dimostrazioni di cui all’attuale art. 110 del TUIR oggi in vigore.

Individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata

Ai fini dell’individuazione dei Paesi black list si applica ancora il DM 23 gennaio 2002, in attesa delle modifiche che dovranno essere apportate a tale decreto per tenere conto dell’art. 1, comma 678, della L. 190/2014, la quale ha stabilito che tale individuazione dovrà avvenire solo in ragione dell’inesistenza di un adeguato scambio di informazioni e non anche in base al livello di tassazione dal quale sarà necessario prescindere.

Tale “scambio di informazioni” è ora recepito, secondo il decreto attuativo “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, direttamente nell’art. 110, comma 10 del TUIR.



[1] La condizione di non deducibilità è valida anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.  Inoltre, è richiesta la separata indicazione in dichiarazione di tali spese.

[2] In entrambi i casi, l’impresa residente dovrà dimostrare la concreta esecuzione dell’operazione analizzata.

 

CorradiniSpagna

Diana Pérez Corradini

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