Unioni Civili: note critiche sulla proposta di legge Cirinnà bis

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a cura di Daniele Trabucco (1) e Michelangelo De Donà (2)

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Prima di entrare nel merito del disegno di legge Cirinnà bis (A.S. n. 2081. Sul punto appiano davvero prive di fondamento, oltre che espressione di scarsa conoscenza della materia, le critiche, rivolte ad un precedente contributo uscito su questa rivista, circa la confusione tra disegno di legge (termine che indica l’iniziativa governativa) e proposta di legge (in tutti gli altri casi). L’uso dei termini, infatti, non è tassativo: proprio il regolamento del Senato della Repubblica usa indistintamente l’espressione disegni di legge anche per iniziative dei membri di Palazzo Madama (artt. 73 e ss. reg. Sen.), salvo quelle popolari (chiamate proposte)), è opportuno soffermarsi sul conflitto di attribuzione sollevato dal alcuni senatori del gruppo parlamentare Idea per il mancato passaggio in commissione Giustizia del progetto di legge in esame per violazione dell’art. 72 della Carta costituzionale. Ora, la seduta del Senato della Repubblica del 14 ottobre 2015 si era aperta con la relazione del Presidente della commissione sui lavori relativi ai diversi disegni di legge in materia di unioni civili.

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La Conferenza dei Capigruppo aveva indicato, poi, come testo base quello attualmente in discussione. Entrambi i regolamenti parlamentari prevedono, però, un coordinamento dell’esame delle diverse iniziative riguardanti la stessa materia. Se ad una commissione sono assegnati progetti identici o “strettamente connessi”, secondo la dizione del reg. Sen., la commissione è comunque tenuta ad esaminarli, scegliendo tra essi un testo base o procedendo alla redazione di un testo unificato e questo proprio per rispettare la scansione temporale prevista dall’art. 72 Cost. Difficile sostenere che una decisione di adozione di un testo unitario possa essere assunta dalla Conferenza dei Capigruppo, cabina di regia della programmazione e della organizzazione del tempo parlamentare. Interessante, invece, il problema inerente la legittimazione da parte di singoli parlamentari a sollevare il conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera di appartenenza. Sul punto, secondo una parte della dottrina (Ruggeri, Spadaro), non si dovrebbe escludere la legittimazione a tutela di attribuzioni costituzionali inerenti al loro status, tra le quali rientra senza alcun dubbio l’iniziativa legislativa ex art. 71 Cost. Questa si esercita non soltanto in forma di proposta, ma anche partecipando ai lavori delle commissioni sebbene di esse non si faccia parte (art. 31 regolamento del Senato della Repubblica. Si veda a riguardo il ricorso predisposto dal prof. avv. Mario Esposito e già depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale. Il testo è consultabile nel sito web www.carlogiovanardi.it). È impensabile che una maggioranza parlamentare, per di più in un contesto diverso da quello preposto alla discussione sull’adozione del testo da proporre all’Aula, possa schiacciare le minoranze parlamentari senza la possibilità da parte di queste di difendersi di fronte alla Corte.

Quanto all’analisi della recente giurisprudenza costituzionale, deliberatamente omessa secondo alcuni critici al nostro precedente intervento, non vi è stato alcun intento di non affrontare il problema. Solo ragioni di spazio ci hanno impedito una trattazione completa (pertanto su ciò di cui non si sa, come insegna il filosofo Wittgenstein, sarebbe opportuno tacere). Con la nota sentenza n. 138/2010  la Corte costituzionale ha argomentato in modo duale la presenza di un diritto al riconoscimento delle coppie dello stesso in relazione alle disposizioni costituzionali poste alla sua attenzione. Se, alla luce dell’art. 2 Cost. un diritto esiste, alla luce dell’art. 29 Cost. tale diritto non è riconducibile all’interno di un diritto fondamentale al matrimonio che, a parere della Corte, rimane riservato alle coppie eterosessuale. Nel disegno di legge Cirinnà bis non è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma un’unione civile mediante dichiarazione ad un ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni (art. 2) tuttavia, a proposito della garanzia dei diritti inviolabili della persona umana, assicurata dall’art. 2 della Costituzione, Palazzo della Consulta ha certamente riconosciuto che, in quanto formazioni sociali, i componenti stabili di una convivenza omosessuale possono essere destinatari di questa garanzia, ma ha escluso che l’aspirazione a tale riconoscimento si realizzi attraverso un’equiparazione delle unioni di persone dello stesso sesso al matrimonio. Si potrebbe invocare la sentenza n. 492/2002 della Corte laddove afferma che “la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti” e che, quindi, pur essendo diverso il fondamento, non significa che alcune conseguenze possano anche essere identiche. Nel caso di specie, però, siamo in presenza di conseguenze pratiche che non incidono solo singoli aspetti come la reversibilità o il riconoscimento dei diritti successori, ma che riguardano gli stessi diritti e doveri personali e materiali nascenti dal matrimonio (si veda l’art. 3, comma 1, del d.d.l. Cirinnà bis)).

Il parametro della ragionevolezza dei trattamenti differenziati, o meglio della coerenza della differenziazione legislativa, pur riconosciuto dalla Corte nel punto 8 del cons. in dir. della sent. n. 138/2010, appare a nostro avviso fuori luogo. Esso presenta sempre un carattere strutturalmente relazionale, riguarda cioè le relazioni di identità/diversità tra due o più persone o cose in rapporto ad un determinato bene o ad un determinato standard di misura. Le unioni civili normate dalla proposta di legge Cirinnà bis ed il modello di famiglia “cristallizzato” dalla Costituzione, per riprendere un’espressione della Corte nella sent. n. 138/2010,  costituiscono due realtà sociali dotate di fondamento ontologico diverso: basti pensare che solo la famiglia tutelata dall’art. 29 della Costituzione presenta, per natura, un’apertura alla vita che le unioni di persone dello stesso sesso non hanno. L’impianto della pronuncia del 2010 non è mutato neppure con la successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 170/2014, che concerne un caso differente. I giudici della legittimità costituzionale si erano occupati delle disposizioni normative di cui agli artt. 2 e 4 della legge ordinaria dello Stato n. 164/1982 (poi abrogati, ma quasi testualmente riprodotti nell’art. 31, comma 6, d.lgs. n. 150/2011) nella parte in cui prevedono che la sentenza di rettificazione del sesso “determina” lo scioglimento del matrimonio (il c.d. divorzio imposto). La Corte ha accolto la questione di legittimità, dichiarando l’incostituzionalità delle norme impugnate laddove non consentono alla coppia già sposata, nella quale uno dei due cambi sesso, di passare ad un regime giuridico diverso dal matrimonio che tuteli i diritti dei soggetti coinvolti. Alla luce di questo intervento giurisprudenziale l’incostituzionalità, come evidenziato una parte della dottrina (Ruggeri, Salazar, D’Aloia), non risiede tanto nello scioglimento del matrimonio in conseguenza di una sentenza di rettificazione del sesso, ma nella mancanza di una disciplina “sostitutiva” per i soggetti che vogliano continuare l’esperienza di coppia prima sancita dal matrimonio.

Stando a queste premesse, ne consegue la necessità di una legge che colmi il vuoto normativo, evidenziato pure dalla Corte EDU nella sentenza del 21 luglio 2015 relativa al caso Oliari ed altri che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della CEDU (il diritto al rispetto della vita privata e familiare)? La Corte ha certamente affermato che l’Italia (che non ha impugnato la sentenza alla Grande Camera) è tenuta a riconoscere i “diritti fondamentali” dei conviventi omosessuali (quali?), ma sulle forme di questo riconoscimento ha lasciato piena libertà a ciascuno Stato. La pronuncia della Corte, in altri termini, nulla ha aggiunto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, già nella sent. n. 138/2010, invitava il legislatore statale ad intervenire “a tutela di specifiche situazioni” senza alcuna indicazione in merito alla necessità una disciplina ad ampio raggio come quella prevista dal disegno di legge A. S. n. 2081.

 

  • Università degli Studi di Padova
  • Università degli Studi di Pavia

Daniele Trabucco

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