Più specificatamente nel caso de quo, il Consiglio Notarile denuncia “l’elevato numero di incarichi assunti dal suo iscritto (…)’’.
A parere del Consiglio, infatti, l’iper-attività del suo iscritto non consentirebbe di fornire ai clienti-consumatori un adeguato supporto tecnico.
La Corte di Cassazione, investita della questione, rigetta il ricorso presentato dal Consiglio Notarile – allineandosi alla decisione del giudice di seconde cure!
Ebbene, la responsabilità del notaio può avere sia natura extracontrattuale, stante la funzione pubblicistica a questi attribuita, sia natura contrattuale, ‘’per l’esercizio delle sue funzioni’’ – in quanto (in tale caso) sussiste un previo rapporto giuridico tra cliente e notaio.
Infatti, se si vuole che il notaio compia determinate prestazioni è necessario conferirgli specifico incarico per poi ottenere specifica accettazione.
Una volta accettato l’incarico, il notaio è tenuto a rispettare severamente tutta una serie di obblighi cd. professionali-contrattuali.
Il professionista deve:
● accertare ed interpretare la volontà delle parti (delle persone) che concludono un atto-contratto.
L’art. 47, comma 2, L. nr. 89 del 1913, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, recita infatti: ‘’il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto’’.
Ed ancora, l’art. 36 del Comunicato Consiglio Nazionale del Notariato – Principi di deontologia professionale dei notai – recita espressamente che: ‘’l’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal ‘’rapporto personale’’ con le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico professionale’’.
● redigere l’atto in modo conforme alla legge – rispettando le norme imperative di legge, le quali non possono essere derogate per volontà delle parti;
● redigere con chiarezza le singole clausole inserite nell’atto;
● effettuare i doverosi accertamenti per gli atti cc.dd. immobiliari.
L’art. 37 del Comunicato Consiglio Nazionale del Notariato – Principi di deontologia professionale dei notai – recita infatti: ‘’in ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l’accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli; per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti’’.
Insomma, il professionista nell’espletamento dell’incarico assume un ‘’ruolo’’ fondamentale.
Esso, infatti, diviene responsabile sia in caso di atto notarile nullo perché manifestamente illecito o illegale, sia in caso di atto notarile annullato perché una parte (p. es.) non possiede la capacità legale di compierlo o per altra causa imputabile al professionista.
A tal preciso riguardo, la giurisprudenza di legittimità chiarisce espressamente quanto segue:
– ‘’il notaio non è un passivo <<registratore>> delle dichiarazioni delle parti ovvero dei suoi clienti, essendo contenuto essenziale della sua prestazione professionale anche il cd. dovere di consiglio (e dunque il dovere di basilare ascolto)’’.
Prosegue la Corte: ‘’tale dovere di consiglio ha per oggetto questioni strettamente tecniche, cioè problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire (…)’’ (in tal senso: Cass. Civ., sent. nr. 7707 del 2007; Cass. Civ., sent. nr. 8470 del 2002);
– ‘’l’inosservanza di detti obblighi – da parte del notaio – dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d’opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico’’.
‘’Tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione la limitazione di cui all’art. 2236 c.c., ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del comma 2 dell’art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l’art. 2236 c.c.’’. (Cass. Civ., sent. nr. 5946 del 1999).
Recentemente, la Corte di legittimità ha espresso un chiarimento proprio sulla responsabilità professionale del notaio ‘’in caso di elevato numero di incarichi assunti’’, Cass. Civ., sent. nr. 10042 del 2013.
Ebbene, la Corte in tale circostanza ha fornito la seguente spiegazione: ‘’il gran numero di atti stipulati dal notaio ogni giorno non prova la frettolosità se il rendimento è dovuto a un efficiente sistema di lavoro. Né bastano a provare la scarsa meticolosità dell’opera un discreto numero di errori riscontrati se questi sono stati commessi in un lungo margine di tempo (sei in dieci anni)’’.
La Suprema Corte – prosegue nella medesima pronuncia – sostenendo che: ‘’per effetto della disciplina introdotta dalla legge di conversione nr. 248 del 2006, di conversione del decreto legge nr. 223 del 2006, il notaio che, quand’anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta’’ .
Dopo questa sintetica trattazione sostanziale, ritengo sia ‘’più che esauriente’’ limitarmi a richiamare i pensieri di due famosi giuristi, i quali focalizzarono la loro attenzione non tanto sull’organizzazione-sistema di lavoro del notaio quanto sulla funzione del notaio e sui risultati che la stessa è deputata ad ottenere.
Insomma, la funzione del notaio non può essere sacrificata in nessun modo ma soprattutto non può essere rapportata ad una mera, celere attività lucrativa.
‘’Tanto più notaio, tanto meno giudice’’ (F. Carnelutti).
‘’Là dove il giudice assume una funzione risanatrice e riordinatrice per così dire, della patologia della vita giuridica, il notaio ne assume una efficacemente preventiva dei conflitti, mediante la quale esso contribuisce potentemente alla realizzazione dell’ordine sociale (…)’’ (Aldo Moro, Ministro di Grazia e Giustizia, in occasione della VII Giornata Internazionale del Notariato Latino).
Il testo della sentenza n. 10042/2013 della Corte di Cassazione
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