L’incentivo equivale ad una riduzione del premio Inail del 50% e spetta a tutti i datori di lavoro che, a partire dal 01/01/2013, assumono le seguenti tipologie di lavoratori:
- Lavoratori (uomini o donne) con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
- Donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate (individuate annualmente con decreto interministeriale, tenuto conto del Regolamento Comunitario n. 800/2008) e “ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
- Donne di qualunque età, con una professione o di un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
- Donne di qualunque età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.
L’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.lgs. 181/2000 chiarisce che per stato di disoccupazione si intende “la condizione del soggetto privo di un lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti”. Tale status deve essere certificato dal Centro per l’impiego competente per domicilio, come specificato dalla Circolare n. 34 del 25/07/2013 del Ministero del Lavoro. E’ inoltre indispensabile che il lavoratore all’atto del rilascio del certificato, presenti al Centro per l’impiego una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’eventuale attività lavorativa svolta e l’immediata disponibilità al lavoro. Tuttavia, il lavoratore, in presenza di redditi che non superano le soglie previste dall’articolo 4 del D.lgs. 181/2000, come modificato dal D.L. 76/2013 (4.800 per lavoratori autonomi, 8.000 per lavoratori subordinati o parasubordinati, 8.000 se trattasi di ambedue le tipologie di reddito), non perde lo status di disoccupato.
Diversamente, l’inciso “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” allude, come specificato dal Ministero del Lavoro con Decreto del 20 marzo 2013 n. 153, all’assenza di una prestazione di lavoro di tipo subordinato della durata di almeno 6 mesi o all’eventuale svolgimento di un’attività autonoma o parasubordinata da cui derivi un reddito inferiore ai minimi previsti dalla legge (4.800 per lavoro autonomo e 8.000 per le collaborazioni) . Occorre, inoltre, precisare che in questo caso si prescinde dall’iscrizione al Centro per l’impiego. Ad ogni modo, la lavoratrice deve rilasciare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il rispetto dei limiti di reddito.
L’incentivo trova attuazione nei casi di:
- Assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time);
- Assunzioni a tempo determinato (anche part-time);
- Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto (anche part-time) agevolato;
- Rapporti di somministrazione;
Non spetta, invece, alcun incentivo per assunzioni con contratto di lavoro a chiamata (o intermittente), accessorio, domestico e ripartito.
Il beneficio è previsto per la durata di:
- 18 mesi per contratti a tempo indeterminato;
- 12 mesi (nel limite massimo) per assunzioni a tempo determinato con eventuali proroghe;
- 18 mesi per trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine agevolato; l’incentivo spetta nel limite massimo di 18 mesi, tenuto conto anche dalla durata del precedente contratto a termine. Al fine di ottenere il beneficio la trasformazione deve avvenire entro il dodicesimo mese a decorrere dalla data di assunzione.
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza di un incremento netto occupazionale della forza lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (articolo 40, Regolamento CE 800/2008), da verificare all’atto dell’invio di ogni singola assunzione agevolata. Orbene, si ha un incremento occupazionale qualora l’assunzione, la proroga o la trasformazione generano un aumento della forza lavoro in termini di Ula (Unità di lavoro annuo), ossia, “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione” (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 02/04/2009, n. C415/07). Ai fini del conteggio degli Ula rientrano tutte le tipologie di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato incluso lavoratori assunti con contratto di somministrazione, lavoratori a domicilio, lavoratori intermittenti, apprendisti e dipendenti assunti con contratto di lavoro ripartito; fanno eccezione le forme di lavoro accessorio. Il lavoratore impiegato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato corrisponde ad una unità lavorativa annua, mentre gli altri lavoratori, impiegati con altre tipologie di contratto, corrispondono ad una frazione di Ula in proporzione alla durata del contratto stesso e/o alla percentuale di part-time.
La riduzione spetta, inoltre, in presenza di specifici requisiti :
- Regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi;
- Rispetto delle norme poste a tutela dei luoghi di lavoro;
- Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione;
- La non sussistenza di provvedimenti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cfr. allegato A, D.M. del 24 ottobre 2007);
Secondo le indicazioni dell’Inail, i datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni stesse parzialmente esenti e il relativo codice (da H a Y); diversamente, con riferimento alle società di somministrazione di lavoro, occorre indicare nell’apposito applicativo “http://interinale.inail.it/li/” il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il quale spetta la riduzione.
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