Non c’è l’obbligo di custodia in carcere per chi è accusato di stupro di gruppo

Redazione 03/02/12
Gli indagati per violenza sessuale di gruppo, anche ai danni di un minore, non devono stare necessariamente in carcere, ma potranno ottenere eventualmente anche gli arresti domiciliari.

Lo ha stabilito la terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4377/2012.

La Suprema Corte ha affermato che la possibilità di applicare misure cautelari alternative alla custodia in carcere deriva da una precisa indicazione della Corte Costituzionale, che con la sentenza 265/2010, ha dichiarato illegittimo l’obbligo di disporre la custodia carceraria per reati attinenti la violenza sessuale. I Giudici Ermellini hanno così precisato come l’unica interpretazione possibile di quanto sancito dalla Consulta consisterebbe nell’estendere la possibilità di applicare misure diverse dalla carcerazione preventiva anche per gli indagati per il reato ex articolo 609 octies c.p.

E a nulla servirebbe la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati del reato.

Effettivamente nella sentenza 265/10 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il divieto di graduazione delle misure cautelari con riferimento ai reati previsti dagli articoli 600-bis, 609-bis e 609-quater, n.1, c.p. – vale a dire prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con un minore – che era stato introdotto dal cosiddetto “decreto sicurezza” (dl 11/2009 convertito dalla legge 38/2009). Secondo la Corte Costituzionale, la norma risultava essere in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione. E per questo ha affermato la possibilità di disporre misure alternative al carcere “nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi  specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure“.

La Cassazione adesso estende il principio giurisprudenziale, includendo il reato di violenza sessuale di gruppo tra quelli per i quali è prevista la graduazione delle misure cautelati alternativa alla custodia in carcere.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale del Riesame di Roma, che, confermando il carcere  per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza , aveva dato per scontato l’obbligo di disporre la custodia in carcere per gli indagati di fronti ai gravi indizi di colpevolezza del reato ex articolo 609 octies Cp. Secondo il ragionamento seguito dalla Cassazione, il principio affermato dalla Consulta spiega che la disciplina delle misure cautelari è ispirata alla filosofia del «minore sacrificio necessario» assicurato da meccanismi individualizzati di «pluralità graduata» che non ammettono né automatismi né presunzioni.

Se fossimo in presenza di gravi reati di mafia, spiega la Suprema Corte richiamando la sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe un senso escludere altre misure cautelari alternative al carcere, come ha affermato anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma il decreto sicurezza, introduce un obbligo che non può trovare riscontro nel nostro sistema costituzionale: non è possibile, a parere della Consulta, equiparare i reati sessuali ai delitti di mafia, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari; i primi, a differenza dei secondi, di norma non presentano legami qualificati fra l’indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso, circostanza che impedisce il ricorso a misure alternative al carcere.

Tuttavia la Corte sembra riconoscere ed apprezzare la ratio del dl 11/2009, e cioè dare una risposta forte ( ovvero l’obbligo di carcerazione preventiva ) all’allarme sociale diffusosi per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale. Ma la necessità di reagire alle pressioni dell’opinione pubblica non deve rientrare tra le funzioni né tra le finalità della custodia preventiva. Il reato di cui articolo 609 octies Cp, continua la cassazione, è costituito da elementi essenziali molto simili a quelli per cui la Consulta ha cancellato il divieto di misure alternative: la custodia cautelare in carcere, quindi, non può essere la regola neppure per chi è fortemente sospettato di aver partecipato a uno stupro di gruppo.

Il fascicolo torna adesso allo stesso giudice del Riesame, perchè faccia una nuova valutazione, tenendo conto questa volta dell’interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale.

Come prevedibile, infuria la polemica.

E’ aberrante applicare misure alternative al carcere per lo stupro di gruppo. La Cassazione ha lanciato una bomba ad orologeria pronta ad esplodere e a depotenziare tale grave reato. Una donna che vede negato il carcere per i suoi carnefici subisce una seconda violenza” afferma Alessandra Mussolini del Pdl.  Di ” sentenza impossibile da condividere, contro le donne, che manda un messaggio sbagliato – parla invece Mara Carfagna, ex ministro per le Pari Opportunità – Le aggravanti per i reati di violenza sessuale furono introdotte proprio per evitare lo scempio della condanna senza un giorno di carcere per chi commette un reato grave come questo“.

Sentenza  lacerante” è invece il commento di Barbara Pollastrini del Pd, mentre per la deputata del Pd Donata Lenzi la sentenza “sarà un’ulteriore spinta al silenzio per le donne che subiscono violenza“.

Qui il testo integrale della sentenza n. 4377/2012 della terza sezione penale della Corte di Cassazione

Redazione

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