E’ quanto ha confermato l’ordinanza n. 13425 del 17 giugno della sesta sezione della Cassazione civile che ha riconosciuto la riprovevole ed annosa abitudine di dare mance ai dipendenti.
La vicenda: una gentile titolare di un ufficio postale in provincia di Rieti ha ben pensato di adoperarsi presso il proprio personale dipendente per scoraggiare – appunto – la prassi delle mance da parte degli utenti, arrivando fino al punto di affiggere in ufficio un bel cartello con la dicitura “si prega cortesemente la gentile clientela di non lasciare compensi (mance) ai dipendenti Poste Italiane spa”.
Indubbiamente, la dipendente ha ritenuto di porre in essere un comportamento del tutto consono alle sue funzioni e, soprattutto, in perfetta aderenza allo stile aziendale.
Dello stesso avviso, però, non sono state le alte sfere di Poste Italiane che, per tutta risposta, hanno sospeso la signora dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, rimproverandole l’affissione del cartello senza permesso. In realtà, la contestazione riguardava anche un carico di posta arretrata in giacenza, ma la principale accusa è stata proprio quella dell’affissione del cartello con la sacra dicitura.
La povera signora, rivoltasi al proprio legale di fiducia, proponeva ricorso al Tribunale di Roma che confermava la sanzione di Poste Italiane, mentre la Corte di Appello ne ha dichiarato la illegittimità.
La parola fine alla vicenda, come si diceva, è stata messa dalla Cassazione che ha invece riconosciuto alla signora serietà ed attaccamento all’azienda.
L’affissione del cartello, al di là della sua idoneità o meno “ad ingenerare disagio tra gli utenti“, ha dimostrato al contrario “un senso di serietà o quanto meno di solerte intervento da parte del titolare dell’Ufficio Postale“!
Sfuggendo alla facile ironia sulla vicenda, si deve sottolineare e confermare il dato giuridico che emerge: “la condotta della titolare dell’ufficio non può essere certo censurata né per mancanza del dovere di diligenza (art. 2104 cod. civ.), né del dovere di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), né per violazione delle norme contrattuali, dovendo al contrario considerarla idonea a salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda“.
Al riguardo: “la lettura degli artt. 2104 e 1176 del codice civile impongono al lavoratore di eseguire la prestazione, anche in assenza di specifiche direttive del datore di lavoro – come in questo caso – secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e di osservare inoltre tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”.
Ciò che la nostra titolare dell’ufficio postale, con serietà e solerzia, ha indubbiamente fatto!
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