L’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, in vigore dal 15 ottobre scorso, si applica anche per i percettori del sussidio impegnati nei PUC. Chi non sarà in possesso della certificazione verde incorrerà nella decadenza dal beneficio, in quanto considerato assente ingiustificato.
L’obbligo è valido sia per i PUC a titolarità dei Comuni che per quelli che si svolgono presso gli Istituti Scolastici. Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede la Nota del Ministero del Lavoro sul Green Pass e RdC.
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Green Pass obbligatorio per i PUC
Nella Nota del Ministero del Lavoro viene citato l’articolo 4 del DM 22 ottobre 2019 sui Progetti Utili alla collettività, o PUC. L’articolo in questione dispone che “Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Il datore di lavoro è tenuto “ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia
possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione“.
In poche parole, al beneficiari del Reddito di Cittadinanza inseriti nei Puc si devono applicare le regole già valide per il personale dei soggetti ospitanti il Progetto e per l’accesso alle relative strutture. Tra le regole, quindi, anche l’obbligo di Green Pass.
A ciò si aggiungono anche le disposizioni del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, secondo cui l’obbligo del Green Pass “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni […] anche sulla base di contratti esterni.”
Stop al RdC senza Green Pass
Il DM 22 ottobre 2019 stabilisce che se il beneficiario del RdC “non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L’adesione al progetto va intesa non solo al momento dell’assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nei termini di cui alla sezione precedente, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l’assenza ingiustificata reiterata.“
Dopo la prima assenza giustificata il beneficiario viene richiamato. Dopo la seconda, il Comune deve comunicare all’interessato la necessità di giustificare l’assenza. L’essere contrari al green pass o il mancato possesso di questo non costituisce una giustificazione valida, motivo per cui si incorre direttamente nella decadenza dal sussidio.
Il comma 6 dell’articolo 1 del DL 127/2021 recita: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominati”.
Se per i lavoratori dipendenti l’assenza ingiustificata comporta la mancata retribuzione con la conservazione del posto di lavoro, per i percettori del Reddito di Cittadinanza le cose si complicano. Come abbiamo visto, infatti, l’assenza ingiustificata si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019, quindi con la decadenza dal RdC.
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Nel caso di decadenza si potrà ripresentare domanda per il Reddito di Cittadinanza solo dopo 18 mesi. Per questo motivo, nella Nota del Ministero si suggerisce che i beneficiari del RdC che non intendono dotarsi di Green Pass possono rinunciare preventivamente al beneficio per non incorrere nella decadenza, in modo da poter ripresentare domanda non appena questi otterranno la certificazione o quando la certificazione stessa non sarà più obbligatoria per legge, quindi dal 1° gennaio 2022.
Infine, si legge nella Nota che “Fermi restando gli obblighi in capo ai beneficiari, è, ad ogni modo, lasciata alla facoltà dell’Ente titolare dei PUC la possibilità di valutare la rotazione su altri progetti. In tale ipotesi, l’operatore che segue il nucleo beneficiario Rdc potrà procedere ad assegnare l’interessato ad altro PUC previo aggiornamento del PaIS e nuova sottoscrizione delle parti.“
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